Cassazione Civile, Ordinanza n. 01900/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 794/1942, il pagamento del compenso maturato per prestazioni professionali svolte nell'interesse della cliente, quantificato in euro 3.812,33. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il professionista ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta, in violazione dell'art. 352 c.p.c.; 2) nullità per motivazione apparente, con violazione degli artt. 111 e 101 Cost. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 3) violazione delle medesime norme per motivazione carente e insufficiente; 4) nuovamente nullità per motivazione apparente; 5) ancora violazione delle medesime disposizioni per motivazione carente e insufficiente; 6) nullità per omessa pronuncia sul terzo motivo d'appello, anche con richiamo all'art. 28 del d.m. 10/3/2014. La resistente ha eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso per cassazione, deducendo la notifica della sentenza d'appello in data 26/10/2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha ritenuto provato dagli atti che la sentenza impugnata era stata notificata personalmente al difensore-costituito, presso la residenza dichiarata, con le modalità dell'art. 140 c.p.c.; tale notificazione, per il destinatario, si è perfezionata con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, facendo decorrere il termine breve di sessanta giorni per impugnare. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 1/3/2018, oltre tale termine, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma posta a base dell'azione per il pagamento del compenso professionale dell'avvocato.
invocato dal ricorrente per lamentare la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza.
art. 101 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza.
richiamato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia e motivazione viziata.
richiamato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza.
invocato per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento.
invocato per i motivi di violazione di legge e motivazione carente.
richiamato nel sesto motivo con riferimento alle spese e alla pronuncia.
richiamato nel sesto motivo con riferimento alle spese e alla pronuncia.
la Corte ha rilevato che il difensore aveva anche difeso in proprio, circostanza rilevante per la notifica personale.
nel testo originario ed applicabile ratione temporis
la notificazione della sentenza al difensore-parte è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione.
richiamato per la notifica alla parte che sia stata in giudizio di persona o tramite altro difensore in forma disgiuntiva.
la Corte ha ritenuto perfezionata la notificazione della sentenza, per il destinatario, con le modalità del deposito alla casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa.
richiamato per affermare la conoscibilità dell'avviso giunto nella sfera del destinatario.
la Corte ha precisato che è irrilevante che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza eseguita personalmente al difensore che sia anche parte in causa, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
- Quando la notificazione è effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per il destinatario essa si perfeziona, in mancanza del ricevimento della raccomandata informativa, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione di quest'ultima.
- È irrilevante, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, che la notificazione della sentenza sia stata eseguita in forma esecutiva e contestualmente al precetto, se la notifica è comunque validamente avvenuta nei confronti del destinatario.
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve decorrente da una valida notificazione della sentenza è inammissibile.
- In tema di notifica, la circostanza che l'avviso sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario presso la residenza comporta la sua rilevanza, salvo che il destinatario deduca e provi un fatto impeditivo specifico che ne abbia reso impossibile la conoscenza.
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