Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01900/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 794/1942, il pagamento del compenso maturato per prestazioni professionali svolte nell'interesse della cliente, quantificato in euro 3.812,33. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il professionista ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta, in violazione dell'art. 352 c.p.c.; 2) nullità per motivazione apparente, con violazione degli artt. 111 e 101 Cost. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 3) violazione delle medesime norme per motivazione carente e insufficiente; 4) nuovamente nullità per motivazione apparente; 5) ancora violazione delle medesime disposizioni per motivazione carente e insufficiente; 6) nullità per omessa pronuncia sul terzo motivo d'appello, anche con richiamo all'art. 28 del d.m. 10/3/2014. La resistente ha eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso per cassazione, deducendo la notifica della sentenza d'appello in data 26/10/2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha ritenuto provato dagli atti che la sentenza impugnata era stata notificata personalmente al difensore-costituito, presso la residenza dichiarata, con le modalità dell'art. 140 c.p.c.; tale notificazione, per il destinatario, si è perfezionata con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, facendo decorrere il termine breve di sessanta giorni per impugnare. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 1/3/2018, oltre tale termine, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 28 l. n. 794/1942

    norma posta a base dell'azione per il pagamento del compenso professionale dell'avvocato.

  • art. 352 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per lamentare la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 101 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia e motivazione viziata.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per i motivi di violazione di legge e motivazione carente.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo con riferimento alle spese e alla pronuncia.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo con riferimento alle spese e alla pronuncia.

  • art. 86 c.p.c.

    la Corte ha rilevato che il difensore aveva anche difeso in proprio, circostanza rilevante per la notifica personale.

  • art. 285 c.p.c.

    nel testo originario ed applicabile ratione temporis

    la notificazione della sentenza al difensore-parte è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione.

  • art. 170, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la notifica alla parte che sia stata in giudizio di persona o tramite altro difensore in forma disgiuntiva.

  • art. 140 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto perfezionata la notificazione della sentenza, per il destinatario, con le modalità del deposito alla casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per affermare la conoscibilità dell'avviso giunto nella sfera del destinatario.

  • art. 479 c.p.c.

    la Corte ha precisato che è irrilevante che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza eseguita personalmente al difensore che sia anche parte in causa, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
  • Quando la notificazione è effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per il destinatario essa si perfeziona, in mancanza del ricevimento della raccomandata informativa, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione di quest'ultima.
  • È irrilevante, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, che la notificazione della sentenza sia stata eseguita in forma esecutiva e contestualmente al precetto, se la notifica è comunque validamente avvenuta nei confronti del destinatario.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve decorrente da una valida notificazione della sentenza è inammissibile.
  • In tema di notifica, la circostanza che l'avviso sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario presso la residenza comporta la sua rilevanza, salvo che il destinatario deduca e provi un fatto impeditivo specifico che ne abbia reso impossibile la conoscenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.