Cassazione Penale, Ordinanza n. 22713/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza diretta a dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 28 gennaio 2015, irrevocabile il 26 novembre 2015. L'istanza si fondava sulla dedotta violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che un precedente giudizio celebrato dall'autorità giudiziaria belga avrebbe riguardato il medesimo fatto. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso sia la possibilità di riproporre in executivis una questione già esaminata nel giudizio di cognizione, sia l'identità del fatto storico: la sentenza italiana concerneva partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e condotte di trasporto di droga, mentre il procedimento belga riguardava movimentazione e riciclaggio di somme di denaro provenienti da quelle attività. Il ricorso per cassazione ha reiterato la censura di violazione dell'art. 649 c.p.p., contestando il mancato riconoscimento dell'identità del fatto storico e, in sostanza, tentando di rimettere in discussione valutazioni di merito già definite nei precedenti gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero, da un lato, precluse perché dirette a riproporre in sede esecutiva una questione già decisa nel giudizio di cognizione e, dall'altro, manifestamente infondate, poiché non sussisteva l'identità del fatto richiesta dall'art. 649 c.p.p.: il giudizio italiano aveva riguardato fatti di associazione e traffico di stupefacenti, mentre quello belga aveva riguardato il riciclaggio del profitto di tali attività, condotta autonoma e cronologicamente successiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il divieto di bis in idem opera solo in presenza di identità del fatto storico; non è configurabile quando il primo giudizio riguardi il traffico di stupefacenti e il secondo il successivo riciclaggio del profitto, trattandosi di condotte autonome e naturalisticamente distinte.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa, anche alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato quale base normativa della contestazione di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
artt. 73 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Sono richiamati nel precedente giudizio di legittimità citato dalla Corte, in relazione alla contestazione relativa al traffico di stupefacenti.
Sono richiamati nel precedente ricorso citato dalla Corte, senza autonoma elaborazione nel provvedimento in esame.
artt. 54 ss. del regolamento di applicazione del Trattato di Schengen
Sono menzionati nel precedente ricorso richiamato dalla Corte, in relazione al tema del ne bis in idem transfrontaliero.
Massime di principio
- La questione del ne bis in idem richiede l'identità del fatto storico e non può essere fondata sulla sola coincidenza delle persone coinvolte o della matrice economica del bene o del denaro oggetto del secondo procedimento.
- Il reimpiego o riciclaggio del profitto di un reato costituisce un segmento autonomo rispetto alla produzione del profitto stesso, sicché non coincide automaticamente con il reato presupposto ai fini del divieto di doppio giudizio.
- Non è consentito utilizzare l'incidente di esecuzione per ottenere una nuova verifica di questioni già decise nel giudizio di cognizione e coperte da giudicato.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che mirano soltanto a contestare valutazioni di merito già svolte dai giudici precedenti e sorrette da motivazione congrua.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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