Cassazione Civile, Ordinanza n. 01243/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una struttura sanitaria per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita di un immobile, effettuata dalla debitrice in favore della figlia. La creditrice sosteneva che l'atto di disposizione avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale del credito sorto per prestazioni sanitarie rese a un soggetto deceduto, di cui la venditrice era divenuta erede. La debitrice opponeva che la cessione dell'immobile fosse in realtà adempimento di un precedente impegno o di un'obbligazione collegata a una scrittura privata del 30/4/2015, e quindi sottratta alla revocatoria. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di numerose norme sostanziali e processuali, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria e inesistente un preliminare tra i familiari relativo al trasferimento dell'immobile, oltre a vizi di valutazione delle prove e dell'onere probatorio. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge e nullità della sentenza, sostenendo che la scrittura privata fosse stata illegittimamente qualificata come mera dichiarazione unilaterale/promessa di pagamento e che tale qualificazione fosse stata compiuta ultra petita. I resistenti proposero anche ricorso incidentale condizionato, deducendo la tardività di un'eccezione esaminata dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su una rivalutazione di documenti e fatti senza rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., e perché le doglianze erano in realtà dirette a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti, non ammissibili in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che fosse configurabile la dedotta violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c./c.p.c. nei termini prospettati. Quanto al merito, la Corte ha comunque osservato che la sentenza impugnata era conforme al diritto: la cessione immobiliare costituiva una datio in solutum, non un semplice pagamento di debito scaduto, e quindi non beneficiava dell'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c.; inoltre il credito della struttura sanitaria era sorto con l'accettazione del preventivo e poteva essere tutelato con azione revocatoria anche se litigioso o eventuale. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché censurava ancora la valutazione delle prove e non integrava un vizio di motivazione apparente o una nullità della sentenza. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
l'esenzione dall'azione revocatoria riguarda il pagamento di un debito scaduto in senso tecnico, non la datio in solutum o altri negozi dispositivi diversi dal pagamento dovuto.
il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura, con riproduzione diretta o indiretta del loro contenuto rilevante.
la violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non dover osservare il principio di decisione sulle prove introdotte dalle parti oppure utilizza prove non dedotte dalle parti e disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o applica alla prova una regola di valutazione errata; non basta contestare il cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
la censura è ammissibile solo se il giudice ha invertito o mal ripartito l'onere della prova rispetto alla fattispecie astrattamente prevista.
la nullità per motivazione è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
i motivi di ricorso devono essere ricondotti correttamente ai vizi denunciabili; non è consentito trasformare una richiesta di rivalutazione del merito in violazione di legge o nullità.
la censura di ultrapetizione richiede che il giudice abbia pronunciato su domanda o eccezione non proposta; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta inammissibile insieme alle altre.
richiamato per la tardività della costituzione della parte e delle eccezioni conseguenti nel giudizio di primo grado.
richiamato per le decadenze connesse alle difese ed eccezioni del convenuto.
richiamato per le preclusioni processuali conseguenti alla costituzione tardiva.
richiamato in relazione al divieto di nuove eccezioni e domande in appello.
evocato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un obbligo di contrarre, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all'obbligazione di pagamento.
richiamato dalla ricorrente in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito.
richiamato dalla ricorrente in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito attraverso la censura formalmente costruita come violazione di legge: la doglianza deve colpire uno specifico errore di sussunzione o di regola giuridica, non una diversa lettura delle prove.
- L'omessa specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a base del motivo comporta inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi tassative: non basta lamentare che il giudice abbia attribuito alle prove un peso diverso da quello auspicato dalla parte.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la nozione di creditore è ampia e comprende anche il credito eventuale o litigioso; non è necessario che il credito sia già certo, liquido ed esigibile.
- L'atto con cui il debitore trasferisce un bene in esecuzione di una prestazione in luogo dell'adempimento costituisce datio in solutum e non beneficia dell'esenzione prevista per il pagamento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c.
- La motivazione è solo apparente o mancante quando ricorre una delle anomalie estreme, non quando la parte contesta semplicemente la sufficienza o la persuasività del ragionamento del giudice di merito.
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