Cassazione Civile, Ordinanza n. 25635/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (risparmiatore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, per un importo di euro 313.024,33, di obbligazioni subordinate emesse dalla Bank of Ireland tramite due intermediari bancari. L'investitore ha chiesto il risarcimento dei danni deducendo che le banche avevano violato i propri obblighi contrattuali e la normativa di vigilanza e tutela del risparmiatore, per non aver adeguatamente informato sui rischi dell'operazione e per avergli fatto acquistare un prodotto non coerente con il suo profilo. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo, in sostanza, che l'investitore fosse consapevole della rischiosità e che le banche avessero assolto gli obblighi informativi. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: uso indebito della prova presuntiva e omessa valutazione delle prove testimoniali; erronea qualificazione dei titoli come non rischiosi; violazione delle norme sugli obblighi informativi e sull'onere della prova gravante sugli intermediari; erronea desunzione della conoscenza del rischio da parte del cliente dalla documentazione di acquisto; motivazione contraddittoria e perplessa fino alla nullità della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione, ritenendo fondati i motivi connessi alla violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, all'erronea valutazione della rischiosità dei titoli e alla contraddittorietà della motivazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha affermato che, nei giudizi di risarcimento danni per servizi di investimento, l'intermediario deve provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e che tale prova non può essere desunta solo da elementi soggettivi del cliente o dalla sottoscrizione di avvertimenti scritti; ha inoltre rilevato che il giudice di merito non può ricorrere a presunzioni semplici in presenza di prova diretta di segno contrario e non può qualificare come non rischiosi strumenti che risultano, dagli atti, subordinati e privi di prospetto informativo in Italia.
Norme richiamate
Le presunzioni semplici non possono essere utilizzate per desumere un fatto ignoto quando su quel fatto esista una prova diretta di segno opposto; occorrono elementi gravi, precisi e concordanti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è mancante, perplessa o intrinsecamente contraddittoria al punto da non consentire il controllo logico del ragionamento decisorio.
La valutazione della prova deve avvenire secondo le regole legali e il prudente apprezzamento del giudice, senza travisamenti del contenuto documentale e probatorio.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58/1998
Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento di servizi di investimento, spetta ai soggetti abilitati l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
L'attività dell'intermediario/professionista va valutata secondo la diligenza qualificata richiesta dalla natura professionale dell'attività esercitata.
art. 21, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 58/1998
Gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente e per l'integrità dei mercati.
art. 40 reg. Consob n. 16190/2007
Le regole di comportamento dell'intermediario devono essere rispettate nella prestazione dei servizi di investimento.
artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998
La prova dell'adempimento degli obblighi informativi non può essere ricavata esclusivamente dalla firma del cliente o dal suo profilo soggettivo, ma richiede prova positiva del comportamento diligente dell'intermediario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per vizi motivazionali rilevanti.
Massime di principio
- Nei giudizi di risarcimento danni da servizi di investimento l'intermediario finanziario ha l'onere di provare positivamente di aver adempiuto ai propri obblighi informativi e di diligenza; non basta richiamare il profilo del cliente, la sua esperienza o la firma di avvisi generici.
- L'adempimento degli obblighi informativi in materia finanziaria non può essere desunto in via esclusiva da elementi presuntivi quando il dossier probatorio contenga prove dirette di segno contrario; in tale caso il ragionamento presuntivo è inammissibile o comunque erroneo.
- Il giudice di merito deve valutare correttamente la natura e la rischiosità dello strumento finanziario alla luce dei dati documentali e non può qualificare come sicuri titoli che risultino subordinati, emessi da soggetto diverso da quello ritenuto, o privi di prospetto informativo idoneo.
- La motivazione è viziata quando afferma simultaneamente che il cliente conosceva il rischio dell'investimento e che gli intermediari non disponevano di informazioni tali da prevederlo, poiché un simile contrasto impedisce il controllo logico della decisione.
- La diligenza richiesta all'intermediario e, più in generale, al professionista va commisurata allo standard professionale della categoria e comprende l'osservanza delle regole tecniche e normative applicabili alla prestazione.
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