Cassazione Penale, Ordinanza n. 19498/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna a anni due e mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorso era fondato su un unico motivo: la lamentata mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il ricorrente riteneva dovessero essere riconosciute per adeguare la pena alla gravità del fatto e alla sua personalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza perché la Corte di appello aveva già motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi di giudizio. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla sola assenza di elementi favorevoli e non basta il solo stato di incensuratezza. Ne è seguito l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, riferita a hashish e marijuana in quantitativi indicati nel testo.
La riforma richiamata consente di negare le attenuanti generiche anche in presenza del solo stato di incensuratezza, se mancano elementi positivi di giudizio.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esclusione della colpa del ricorrente.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
Intervento normativo richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. in tema di attenuanti generiche.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione economica conseguente all'inammissibilità presuppone che essa possa essere ascritta a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice di merito con la sola mancanza di elementi positivi di giudizio favorevoli all'imputato.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente a imporre la concessione delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità, la censura di difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando la sentenza impugnata risulti sorretta da una motivazione coerente con l'assenza di elementi favorevoli.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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