Cassazione Civile, Ordinanza n. 35679/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti dell’ex amministratore per asseriti atti di mala gestio commessi nel periodo in cui aveva la gestione sociale. In primo grado il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando l’amministratore al risarcimento di due voci di danno: una principale, pari a euro 140.000 circa, riferita alla locazione di un immobile sociale al padre dell’amministratore a canone ritenuto inferiore al valore di mercato e stipulato in situazione di conflitto di interessi; una ulteriore, pari a euro 5.848,57, per mancata restituzione dell’attivo di cassa alla cessazione del mandato. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo corretta la quantificazione del danno, escludendo che la società avesse dovuto provare un ulteriore aggravamento per la tardività dell’azione e ritenendo provato l’ammanco di cassa. Il ricorso per cassazione è stato affidato a sei motivi: (1) illegittimo uso della consulenza tecnica d’ufficio per supplire alla mancanza di prova del danno; (2) assenza di allegazione e prova del danno patrimoniale distinto dall’illecito; (3) violazione del divieto di nuovi mezzi di prova in appello per effetto della CTU; (4) illegittima liquidazione equitativa del danno con scostamento dalle conclusioni del consulente; (5) irrilevanza del conflitto di interessi e della mancata utilità diretta per l’amministratore; (6) omessa considerazione dell’asserita operazione immobiliare complessiva che avrebbe neutralizzato il pregiudizio patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando in sintesi che la CTU era stata utilizzata solo per quantificare il danno, una volta allegati i fatti costitutivi della responsabilità; che la Corte territoriale aveva effettivamente distinto tra condotta illecita e conseguenze patrimoniali e aveva correttamente liquidato il danno sulla base del valore locativo di mercato, anche in via equitativa; che il divieto di nuove prove in appello non impedisce la rinnovazione o l’espletamento di consulenza tecnica; che la censura sul conflitto di interessi non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello non aveva applicato la disciplina dell’annullabilità del contratto ma aveva valorizzato il conflitto come elemento della mala gestio; che l’ultimo motivo era privo di decisività perché fondato su un fatto non risultante dalla sentenza impugnata. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio, ma la Corte ribadisce che la CTU può essere utilizzata per la quantificazione del danno quando i fatti costitutivi siano già allegati e provati dalle parti.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’uso della CTU; la Corte chiarisce che la consulenza non può supplire alla prova dei fatti principali, ma può accertare fatti accessori e quantificare il pregiudizio nei limiti del quesito.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando il preciso ammontare non sia provabile; il giudice deve dare conto del percorso logico seguito e può usare il valore locativo di mercato come parametro.
Richiamato nel primo motivo, ma non assume un ruolo decisivo nella ratio della decisione ricavabile dal testo.
Il danno risarcibile deve riguardare la conseguenza patrimoniale della condotta illecita e non la sola violazione del dovere.
Richiamato nel secondo motivo in tema di risarcimento del danno, nel quadro della necessità di allegare e provare il pregiudizio conseguenza dell’illecito.
Norma invocata per la responsabilità degli amministratori di società di capitali; la Corte conferma la condanna per mala gestio dell’ex amministratore.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova: spetta all’attore allegare i fatti costitutivi della responsabilità e del danno, mentre la CTU può intervenire sulla quantificazione.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
Il divieto di nuove prove in appello non opera quando il giudice dispone o rinnova indagini tecniche mediante CTU.
Richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione.
Richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione.
La Corte osserva che la fattispecie del conflitto di interessi non è stata applicata come causa di annullabilità del contratto, ma solo valorizzata come indice della mala gestio.
art. 1227, secondo comma, c.c.
La Corte d’appello ha escluso che la tardiva proposizione dell’azione di responsabilità abbia aggravato il danno in modo rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, l’attore deve allegare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria; la consulenza tecnica d’ufficio non può sostituire la prova dei fatti principali, ma può essere legittimamente utilizzata per quantificare il danno già dedotto e supportato in causa.
- Il danno da gestione infedele di un bene sociale può essere liquidato anche in via equitativa, quando non sia possibile provarne con precisione l’ammontare, assumendo come parametro il valore locativo di mercato o altro criterio oggettivo adeguatamente motivato.
- Il divieto di nuove prove in appello non impedisce al giudice di disporre o rinnovare una consulenza tecnica d’ufficio, poiché tale attività non integra di per sé introduzione di nuovi mezzi di prova in senso proprio.
- La censura di violazione di legge in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si fonda su fatti non risultanti dalla motivazione di merito.
- Il conflitto di interessi dell’amministratore può rilevare come elemento sintomatico della mala gestio e della responsabilità risarcitoria, anche quando la controversia non abbia ad oggetto l’annullabilità del contratto stipulato.
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