Cassazione Civile, Ordinanza n. 03264/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato nel 2007 e poi dichiarato illegittimo con precedente sentenza. Dopo la decisione di reintegra, la società ha inviato al lavoratore una lettera con cui lo invitava a riprendere immediatamente servizio in una data anteriore al decorso di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, avvertendolo che la mancata presentazione avrebbe comportato la risoluzione automatica del rapporto. Il lavoratore ha sostenuto che l'invito fosse nullo perché fissava un termine inferiore a 30 giorni, con la conseguenza che il datore avrebbe dovuto corrispondergli le retribuzioni fino alla successiva richiesta monitoria; la Corte d'appello ha invece ritenuto che il termine di 30 giorni non dovesse essere necessariamente fissato nella lettera, perché esso opera come termine legale per la produzione dell'effetto risolutivo, e ha limitato il risarcimento/retribuzione dovuti al periodo fino allo scadere di tale termine. In cassazione il lavoratore ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 18 L. n. 300/1970.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, nel testo applicabile, non impone al datore di lavoro di concedere espressamente al lavoratore un termine di 30 giorni per riprendere servizio: il termine di 30 giorni è quello entro cui il lavoratore può aderire o esercitare l'opzione sostitutiva, e solo allo spirare di tale periodo si produce l'effetto di risoluzione del rapporto se il lavoratore non si presenta. Ne consegue che l'indicazione, nella lettera datoriale, di una data di rientro anteriore non comporta nullità dell'invito, restando dovute le retribuzioni sino alla scadenza del trentesimo giorno dal ricevimento dell'invito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, la norma non impone al datore di lavoro di fissare nel preavviso di ripresa servizio un termine di 30 giorni; tale termine segna invece il momento in cui, in mancanza di adesione del lavoratore o di esercizio dell'opzione, si produce la risoluzione di diritto del rapporto, con cessazione dell'obbligo retributivo solo da quel momento.
È stato il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato come criterio di conservazione dell'atto unilaterale recettizio, per preferire l'interpretazione che preserva l'efficacia dell'invito datoriale anziché ritenerlo nullo.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime della reintegrazione conseguente a licenziamento illegittimo, il termine di 30 giorni previsto per la ripresa del servizio opera come termine legale di decorrenza dell'effetto risolutivo e non come vincolo formale che imponga al datore di lavoro di indicarlo esattamente nella lettera di invito.
- L'invito datoriale a riprendere servizio non è nullo per il solo fatto che fissi una data anteriore al decorso dei 30 giorni, purché sia concreto e specifico quanto a luogo e mansioni originarie; l'effetto estintivo del rapporto si produce comunque solo allo scadere del termine legale.
- La funzione del termine di 30 giorni è quella di assicurare al lavoratore un congruo spatium deliberandi; fino al suo decorso il datore resta obbligato a corrispondere la retribuzione, anche se il lavoratore non abbia ancora ripreso materialmente servizio.
- In caso di dubbio interpretativo sul contenuto dell'invito recettizio, va privilegiata l'interpretazione conservativa dell'atto, compatibile con la permanenza degli effetti giuridici fino al momento previsto dalla legge.
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