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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30344/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Leonzi ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Ha contestato la sussistenza della gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.), sostenendo che non esisterebbero riscontri oggettivi che lo identifichino come conducente dell'auto ripresa dalle telecamere né che il pacco scambiato contenesse effettivamente droga, mai ritrovata. Ha altresì dedotto che non ricorrano le condizioni del pericolo di reiterazione del reato (art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 275 c.p.p.), lamentando l'assenza di motivazione adeguata del Tribunale del riesame e la sproporzione della misura alla luce della distanza temporale dai fatti, del suo stato di incensurato e della sua disponibilità di un'abitazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non alla rinnovata valutazione dei fatti. Ha confermato la congruità della motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato molteplici elementi indiziari (spostamenti telefonici, monitoraggi satellitari dei veicoli, immagini di videosorveglianza nel parcheggio del negozio Decathlon, fotografie estratte da Facebook, documenti di noleggio dell'auto a nome della società amministrata dal Leonzi); la quantità significativa di cocaina (circa 1 kg) e i contatti con ambienti criminali hanno giustificato il mantenimento della custodia cautelare per il concreto e attuale pericolo di reiterazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello al Tribunale del riesame contro le misure cautelari; nel caso in esame il ricorso originario era stato proposto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Prevede l'istanza per la revoca o sostituzione della misura cautelare; il G.I.P. aveva rigettato l'istanza ex art. 299 e il riesame ha confermato tale decisione.

  • art. 273, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla base delle risultanze investigative e che la valutazione non fosse sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Individua il pericolo di reiterazione come una delle esigenze cautelari; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente tale pericolo in ragione dei contatti dell'indagato con ambienti criminali e dell'elevata quantità di stupefacente.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola la proporzionalità e la scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il riesame abbia valutato adeguatamente proporzionalità e adeguatezza, escludendo misure meno afflittive.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata nei capi di imputazione per segnalare la partecipazione di più soggetti all'illecito.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede le sanzioni per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; era il reato materiale contestato (detenzione di circa 1 kg di cocaina per finalità di spaccio).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Dispone l'obbligo di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; il provvedimento di Cassazione ordina tale trasmissione per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una rinnovata valutazione dei fatti o degli indizi salvo profili di irragionevolezza manifesta.
  • Per valutare la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione il giudice può legittimamente valorizzare elementi indiziari concatenati (spostamenti telefonici, monitoraggi satellitari, immagini di videosorveglianza, dati di noleggio di veicoli, immagini pubblicate sui social) anche se non esistono riscontri diretti come il ritrovamento immediato della sostanza.
  • L'assenza di rinvenimento immediato della droga non esclude automaticamente la gravità indiziaria se il quadro indiziario complessivo risulta coerente e significativo.
  • La distanza temporale tra il fatto e l'applicazione della misura non annulla di per sé la necessità cautelare; conta la valutazione attuale del pericolo di reiterazione e delle esigenze cautelari nel momento della misura.
  • Situazioni personali favorevoli (es. stato di incensurato, disponibilità di abitazione) non sono automaticamente decisive per ottenere misure meno afflittive quando sussistono indizi robusti e rischi di collegamento con reti criminali.

Testo integrale

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