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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09631/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015 emesso nei confronti di una società, con recupero di IVA, IRES e sanzioni, perché l’Ufficio riteneva inesistente un’operazione fatturata per lavori edili eseguiti in un cantiere. L’accertamento era stato poi riflesso anche nei confronti dei soci della società, ai quali era stato imputato un maggior reddito di capitale per effetto del maggior reddito societario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto gli appelli della società e, in conseguenza, aveva annullato anche gli avvisi emessi verso i soci, ritenendo provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni sulla base della documentazione prodotta, del contratto di subappalto e della esiguità dell’importo subappaltato, considerato compatibile con l’organizzazione della subappaltatrice. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice di appello non avesse esaminato i rilievi istruttori dell’Ufficio né spiegato il percorso logico-giuridico seguito; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., affermando che l’Amministrazione aveva fornito elementi sufficienti a provare l’inesistenza oggettiva dell’operazione (assenza di adeguata struttura e personale della società emittente, genericità delle fatture, mancanza di contratto e di ulteriori riscontri documentali), con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, rimasta non assolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, fosse percepibile e non meramente apparente, poiché indicava gli elementi ritenuti decisivi (contratto e subappalto, documentazione prodotta e modestia dell’importo dei lavori). Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e difettava di specificità: la decisione di merito non si era fondata solo sulla fattura, ma anche sulla documentazione del subappalto; inoltre il ricorso non chiariva il contenuto e la portata dell’accertamento definitivo emesso nei confronti della subappaltatrice. In assenza di controricorso, la Corte ha dunque definito il giudizio con declaratoria di inammissibilità del secondo motivo e sostanziale conferma della decisione di merito favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione del giudice di merito era comunque intellegibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte richiama il parametro della motivazione della sentenza, precisando che il vizio sussiste solo quando l’iter argomentativo sia del tutto oscuro o non percepibile.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione, in coordinamento con l’art. 132 c.p.c.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31/12/1992, n. 546

    Norma sul contenuto della sentenza tributaria richiamata come parametro della motivazione richiesta al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il riparto dell’onere della prova in tema di operazioni asseritamente inesistenti: l’Ufficio deve provare gli elementi della frode/inesistenza, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio della sentenza.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato in relazione all’uso delle presunzioni semplici per dimostrare l’inesistenza oggettiva dell’operazione; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro di specificità del ricorso per cassazione; il secondo motivo è stato ritenuto carente perché non adeguatamente autosufficiente e non confrontato con la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e se difetta di specificità nell’esposizione dei fatti e degli elementi documentali rilevanti.
  • In materia di operazioni contestate come inesistenti, la prova può essere fornita anche per presunzioni e il riparto dell’onere probatorio va valutato alla luce degli elementi complessivamente acquisiti; tuttavia, il ricorso deve indicare con precisione quali riscontri siano stati trascurati dal giudice di merito.
  • Quando il giudice d’appello fonda la decisione su più elementi probatori, il ricorrente che intenda censurarla deve confrontarsi con tutti gli snodi decisivi della motivazione, non limitandosi a contestare singoli passaggi isolati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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