Cassazione Penale, Sentenza n. 15868/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fontana impugna la conferma della condanna per detenzione illegale di armi da guerra e munizionamento, denunciando: (1) vizio di motivazione per omissione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p., per non avere la Corte d'appello valutato e confrontato le risultanze della ricerca papillare/dattiloscopica sulle armi (che non hanno rilevato impronte attribuibili al ricorrente e presentano invece tracce di terzi), elemento che poteva compromettere la ricostruzione indiziaria; (2) motivazione manifestamente illogica e contraddittoria perché la Corte si è fondata su inferenze (posizionamento del borsone vicino all'uscita posteriore del garage, frequentazione del luogo da parte di Fontana, protezione del borsone sotto tettoia, vicinanza con Dello Iacolo e contesto territoriale) non adeguatamente dimostrate e non ha escluso plausibili ipotesi alternative (terzi ignoti che hanno collocato le armi). La difesa ha inoltre dedotto circostanze personali (titolarità di un bar, vittima in passato di clan) come elementi di esclusione della responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente il travisamento della prova per omissione con riguardo all'accertamento dattiloscopico/papillare non affrontato in motivazione. Ha ricordato il principio di prova indiziaria (art. 192 c.2 c.p.p.) e che, in presenza di ragionamenti indiziari, il giudice deve confrontarsi con tutti gli elementi acquisiti, specie quelli idonei a scalfire la ricostruzione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, onde riesaminare anche l'effetto delle analisi papillari sulla riconducibilità soggettiva della detenzione delle armi.
Norme richiamate
legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14
Norme incriminatrici richiamate per la detenzione illegale di armi da guerra; applicate nella imputazione di Fontana quale presidio dell'illecito penale contestato.
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23
Norma del T.U. armi e munizioni richiamata per la fattispecie di detenzione e porto di armi; parte della rubrica di reato.
codice di procedura penale, art. 192 comma 2
"l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti"
Principio richiamato dalla Corte per delimitare i criteri di utilizzabilità e valutazione della prova indiziaria: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e la valutazione deve essere complessiva e coerente.
codice di procedura penale, art. 606 comma 1, lett. b) e lett. e)
Criteri di cassazione per vizio motivazionale: lett. b) (mancata o insufficiente motivazione su punti decisivi) e lett. e) (traviso o omesso confronto con elementi probatori rilevanti). Applicati per censurare l'omissione della valutazione dell'accertamento papillare.
codice di procedura penale, art. 173 disp. att. c.p.p.
Regola procedurale citata riguardante i limiti di sintesi della motivazione nei ricorsi, richiamata per l'ambito di esposizione dei motivi.
codice di procedura penale, art. 125 comma 3; art. 533 comma 1; art. 546 comma 1 lett. e)
Norme processuali richiamate nella valutazione delle censure (rigurdano funzioni e limiti del giudizio di impugnazione e motivazione), utilizzate per inquadrare i vizi di motivazione denunciati.
codice penale, artt. 81, 132, 133
Articoli relativi alla concorso di persone e alla determinazione della pena; richiamati dalla difesa per questioni di addebito e sanzione, ma secondari rispetto al vizio principale affrontato dalla Cassazione.
Norma sul ricettazione (citata tra le norme richiamate), probabilmente evocata a titolo di riferimento rispetto alla disponibilità di cose provento di reato; non decisiva nella decisione di cassazione centrata su omissione probatoria.
Massime di principio
- Quando la condanna si fonda su una prova indiziaria (ragionamento inferenziale), il giudice deve valutare e confrontare esplicitamente tutti gli elementi probatori acquisiti, compresi gli accertamenti scientifici che possono incidere sulla riconducibilità soggettiva.
- L'omissione di motivazione sul valore di una prova tecnica decisiva (es. esiti dattiloscopici/papillari) configura travisamento della prova per omissione ed è causa di annullamento con rinvio in Cassazione.
- La mera prossimità materiale o la proprietà/possesso formale di un locale non sono, da soli e senza elementi probatori aggiuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a escludere plausibili ipotesi alternative circa la provenienza o il posizionamento di armi o oggetti illeciti.
- Il principio contenuto nell'art. 192 c.2 c.p.p. impone che gli indizi siano 'gravi, precisi e concordanti'; il giudice deve dimostrare che le circostanze indiziarie escludono ragionevolmente soluzioni alternative.
- In presenza di esiti tecnici favorevoli alla difesa (p.es. impronte di terzi sulle armi), la valutazione giudiziale deve spiegare perché tali elementi non riescono a scalfire l'impianto indiziario; in mancanza la decisione è vulnerabile in cassazione.
- In casi analoghi è consigliabile per la difesa richiedere espressamente nel giudizio di merito e di appello il confronto motivato di ogni accertamento tecnico fondamentale, per assicurarne l'effettiva considerazione nel percorso argomentativo del giudice.
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