Cassazione Penale, Sentenza n. 10010/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava un unico motivo: motivazione apparente del Tribunale del riesame, sostenendo che la decisione replichi alle doglianze difensive basandosi sulla posizione processuale di altro co-indagato e su una travisata lettura degli atti; in particolare affermava che le dichiarazioni sopravvenute (collaboratore Nunzio Urzì e testi Santangelo e Amico) non costituivano novità idonee a incidere sul quadro indiziario a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione apparente. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva dettagliato risultanze investigative riferendole però a posizioni e contestazioni non pertinenti al ricorrente (erronea attribuzione di appartenenza al clan Nardo invece che alla cosca Laudani, e riferimento a capi di imputazione di estorsione non attribuiti al ricorrente). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., disponendo gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al procedimento di riesame in sede di appello; utilizzato solo come riferimento procedurale alla fase di riesame del Tribunale.
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la sentenza segnala un errore nella ricostruzione dell'appartenenza del ricorrente a specifica cosca, mostrando un vizio di identificazione applicativa della norma rispetto alla posizione processuale del ricorrente.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma invocata per delimitare la competenza a cui rinviare il giudizio dopo annullamento in cassazione; la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale indicato da questa norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria da eseguire a seguito della pronuncia di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- La motivazione del giudice deve riferirsi strettamente alle risultanze processuali concernenti il singolo inquisito; argomentazioni riferite ad altro co-indagato possono configurare motivazione apparente e determinare l'annullamento.
- Nel riesame delle misure cautelari il giudice deve valutare specificamente se le dichiarazioni sopravvenute costituiscono elementi di novità idonei a incidere sul quadro indiziario dell'interessato, non limitandosi a considerazioni generiche o a giudicati relativi ad altri soggetti.
- Errori di attribuzione di appartenenza a clan o di riferimento a capi di imputazione non pertinenti sono vizi formali e sostanziali che pregiudicano la decisione e giustificano il rinvio per nuovo esame.
- La Cassazione, di fronte a motivazione inesistente o fittizia, annulla e rinvia per nuovo giudizio piuttosto che decidere nel merito, affinché il giudice di rinvio compia un esame motivato e specifico.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe indicare con precisione le discrepanze tra la motivazione e gli atti processuali e chiedere il riesame mirato della posizione del ricorrente, sottolineando eventuali travisamenti o confondimenti con posizioni di terzi.
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