Cassazione Civile, Ordinanza n. 22596/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento espropriativo avente ad oggetto due particelle già appartenenti alla dante causa degli odierni ricorrenti, poi coinvolte in una vicenda di occupazione sine titulo, annullamento del decreto di esproprio in sede amministrativa e successiva acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 deliberata dal Comune. La Corte d'appello, nell'opposizione alla stima, aveva qualificato l'area come edificabile, stimato il valore venale con criterio di trasformazione, escluso il valore dei manufatti dalla base indennitaria, riconosciuto il pregiudizio non patrimoniale nella misura del 20%, liquidato l'indennità complessiva e respinto la domanda nei confronti della società assegnataria del diritto di superficie. I proprietari ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 42-bis, degli artt. 934 e 936 c.c., dell'art. 43 Cost. e del giudicato amministrativo, sostenendo che l'indennità dovesse comprendere anche il valore dei manufatti, divenuti di loro proprietà per accessione dopo l'annullamento del decreto di esproprio; 2) violazione dell'art. 42-bis, commi 3 e 4, per avere la Corte limitato il 5% per occupazione illegittima al periodo anteriore alla delibera di acquisizione, mentre il trasferimento della proprietà sarebbe avvenuto solo con pagamento o deposito; 3) vizio della CTU e violazione dell'art. 42-bis e dell'art. 934 c.c. per la mancata stima comprensiva dei manufatti e per l'omesso confronto con le osservazioni dei consulenti di parte; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 42-bis per aver recepito acriticamente la CTU sul valore venale del suolo; 5) medesime censure processuali per il mancato esame delle contestazioni dei CTP. Il Comune ha proposto autonomo ricorso contro la stessa ordinanza, deducendo: 1) che il suolo non fosse edificabile, perché gravato da vincoli pubblicistici di edilizia residenziale sociale e dal prezzo massimo di cessione; 2) omesso esame del vincolo convenzionale sul prezzo massimo di cessione; 3) erronea applicazione del 20% per il danno non patrimoniale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; 5) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata chiamata della società assegnataria quale litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha accolto solo il secondo motivo del ricorso dei proprietari, affermando che, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 4, il trasferimento del bene all'amministrazione si perfeziona sotto condizione sospensiva del pagamento o del deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti; il deposito produce, sul piano funzionale, effetti equivalenti al pagamento e il bene resta privato fino a tale momento. Ha invece rigettato il primo e il terzo motivo dei proprietari sul punto dei manufatti e, quanto alle censure su CTU e motivazione, ha dichiarato inammissibili quarto e quinto motivo perché diretti a una rivalutazione del merito. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati tutti i cinque motivi del Comune: la doglianza sulla edificabilità è stata reputata inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi; il motivo sul prezzo massimo di cessione è stato inammissibile per difetto di decisività; la censura sul 20% del pregiudizio non patrimoniale è stata manifestamente infondata; quella sull'onere della prova è stata inammissibile; infine la doglianza sulla necessaria partecipazione della società assegnataria è stata rigettata, poiché l'obbligazione indennitaria grava solo sull'ente espropriante e i rapporti interni non incidono sulla legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione limitatamente al motivo accolto, con regolazione delle spese rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
comma 3; comma 4; comma 5
Il provvedimento di acquisizione sanante comporta il passaggio della proprietà solo sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute o del loro deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti; il trasferimento si perfeziona quando l'indennità è materialmente erogata o depositata. Il pregiudizio non patrimoniale va liquidato secondo la previsione del comma 5, sul valore venale determinato dal giudice.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'accessione delle opere al proprietario del suolo dopo l'annullamento dell'esproprio; la Corte non ne ha accolto l'applicazione nel senso prospettato.
Richiamato per contestare la soluzione della Corte territoriale; la censura è stata respinta come non decisiva rispetto alla disciplina speciale dell'acquisizione sanante.
art. 43 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno dell'illegittimità di un trasferimento gratuito delle opere; la Corte non ha ritenuto fondato il richiamo nel caso concreto.
Le censure che lo invocavano sono state ritenute inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e delle risultanze tecniche.
Le doglianze sul preteso recepimento acritico della CTU sono state reputate inammissibili, non traducendosi in un vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato per sostenere la motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio nella parte in cui le censure erano in realtà dirette al merito.
La Corte ha escluso l'inversione dell'onere della prova, rilevando che la decisione di merito era fondata sulla CTU e sulla documentazione urbanistica, mentre la censura pretendeva una diversa lettura delle prove.
È stato escluso che la società assegnataria del diritto di superficie fosse litisconsorte necessaria nel giudizio di opposizione alla stima, poiché l'obbligazione indennitaria grava solo sull'ente espropriante.
Richiamati in via analogica per spiegare che il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti svolge funzione sostitutiva del pagamento e produce effetti liberatori/traslativi secondo la logica del deposito liberatorio.
Richiamato per il vincolo convenzionale sul prezzo massimo di cessione; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisività e mancata prova della persistente efficacia del vincolo.
Richiamato dal Comune per contestare la edificabilità e la percentuale del pregiudizio non patrimoniale; le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Richiamato dal Comune nel primo motivo contro la qualificazione urbanistica del suolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
art. 4 L. 2248/1865, all. E
Invocato dal Comune, ma la censura è stata ritenuta priva di fondamento in relazione alla legittimazione passiva.
art. 5 L. 2248/1865, all. E
Invocato dal Comune insieme all'art. 4, senza esito favorevole.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima per acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il passaggio della proprietà all'amministrazione è subordinato a una vera condizione sospensiva: fino al pagamento o al deposito dell'indennità il bene resta nella sfera del privato.
- Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti non è una formalità interna, ma surroga il pagamento diretto e perfeziona il trasferimento coattivo secondo la logica del deposito liberatorio.
- Ai fini della liquidazione dell'indennità ex art. 42-bis, il valore venale deve essere determinato in relazione alla destinazione urbanistica effettiva del bene al momento dell'acquisizione, senza includere il valore dell'opera pubblica realizzata dalla P.A.
- Le doglianze che contestano la valutazione tecnica del giudice di merito, o l'apprezzamento della CTU, sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio senza evidenziare un effettivo errore di diritto o un'omissione decisiva.
- Il pregiudizio non patrimoniale previsto dall'art. 42-bis va commisurato secondo la disciplina legale applicabile, mentre la contestazione del quantum non è scrutinabile se non si individua una specifica violazione di legge o un errore decisivo di ricostruzione dei fatti.
- L'obbligazione indennitaria da acquisizione sanante grava esclusivamente sull'ente espropriante; eventuali rapporti interni con soggetti assegnatari o utilizzatori dell'area non ne mutano la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. richiede di individuare un reale sovvertimento dell'onere probatorio; non basta contrapporre una lettura alternativa delle prove o degli strumenti urbanistici.
- Il litisconsorzio necessario non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa o di un nesso processuale che renda indispensabile la partecipazione del terzo alla controversia sulla stima indennitaria.
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