Cassazione Civile, Ordinanza n. 01047/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il ricalcolo della pensione mediante inclusione, nella base retributiva pensionabile annua, dei contributi figurativi connessi a emolumenti extramensili maturati nel periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni, con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei differenziali. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, su impugnazione dell'ente, aveva riformato la decisione ritenendo che, per il calcolo della contribuzione figurativa, dovesse prendersi a riferimento la retribuzione normale comprensiva degli elementi continuativi spettanti nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto, e non la retribuzione effettivamente percepita nel periodo precedente alla CIG. Il ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'ente per mancata impugnazione di un capo della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per supposita erronea individuazione dell'oggetto della domanda, che secondo il ricorrente riguardava solo la tredicesima mensilità; 3) violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione ritenuta insufficiente; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 132 c.p.c. per pretesa inversione dell'onere della prova; 5) violazione dell'art. 8, comma 4, l. n. 155/1981 e dell'art. 3 l. n. 164/1975 per il diniego di computare la tredicesima mensilità nella contribuzione figurativa. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo perché la domanda era stata correttamente interpretata come riferita alle modalità di calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa e, in ogni caso, la decisione di merito si fondava correttamente sull'art. 7, comma 9, l. n. 223/1991; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto perché non si confrontavano con la ratio decidendi, che non era fondata su una questione di riparto dell'onere probatorio ma sul criterio normativo di calcolo della contribuzione figurativa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la riforma operata dalla corte d'appello e quindi il diniego del ricalcolo pensionistico richiesto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente previdenziale e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, infondati il secondo e il terzo, inammissibili il quarto e il quinto, perché non colpivano la reale ratio della decisione di merito, ancorata alla corretta applicazione del criterio legale di calcolo della contribuzione figurativa per CIG.
Norme richiamate
richiamato per sostenere la dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dell'impugnazione
richiamato per la medesima censura di inammissibilità dell'appello nel rito del lavoro
invocato per lamentare una presunta pronuncia su una domanda diversa da quella effettivamente proposta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro di denuncia della violazione di legge sostanziale e processuale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro di denuncia di nullità della sentenza e del procedimento
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza d'appello
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre motivazione apparente o insufficiente
richiamato per sostenere la pretesa erronea ripartizione dell'onere della prova
art. 8, comma 4, l. n. 155/1981
invocato dal ricorrente per sostenere il criterio di computo della tredicesima mensilità nella base di calcolo
richiamato dal ricorrente a sostegno del computo della tredicesima mensilità
art. 7, comma 9, l. n. 223/1991
ritenuto dalla Corte la norma applicabile ratione temporis al calcolo della contribuzione figurativa connessa alla CIG, secondo un parametro di retribuzione normale comprensiva degli elementi continuativi
art. 7, comma 1, l. n. 223/1991
richiamato dalla Corte come norma che il comma 9 richiama per il criterio di quantificazione della contribuzione figurativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Cass. n. 17044/2021
citata come precedente conforme sul criterio di calcolo della contribuzione figurativa
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve essere sorretta dalla precisa indicazione di dove e quando la relativa eccezione sia stata proposta nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La qualificazione della domanda e l'individuazione del thema decidendum devono essere ricostruite dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo, non da singole espressioni isolate o da mere parentesi nelle conclusioni.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'applicazione di un preciso criterio legale di calcolo, le censure che presuppongono una diversa base normativa o che investono aspetti non decisivi della motivazione risultano inammissibili o infondate se non si confrontano con la ratio decidendi.
- In materia di contribuzione figurativa collegata alla cassa integrazione, il parametro di riferimento è la retribuzione normale comprensiva degli elementi continuativi spettanti nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, e non necessariamente la sola retribuzione effettivamente percepita nel periodo considerato.
- La doglianza relativa al riparto dell'onere della prova è irrilevante quando il giudice di merito abbia deciso la controversia sulla base di un criterio normativo di quantificazione e non su un'accertata insufficienza probatoria della parte onerata.
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