Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01047/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (previdenza)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il ricalcolo della pensione mediante inclusione, nella base retributiva pensionabile annua, dei contributi figurativi connessi a emolumenti extramensili maturati nel periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni, con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei differenziali. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, su impugnazione dell'ente, aveva riformato la decisione ritenendo che, per il calcolo della contribuzione figurativa, dovesse prendersi a riferimento la retribuzione normale comprensiva degli elementi continuativi spettanti nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto, e non la retribuzione effettivamente percepita nel periodo precedente alla CIG. Il ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'ente per mancata impugnazione di un capo della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per supposita erronea individuazione dell'oggetto della domanda, che secondo il ricorrente riguardava solo la tredicesima mensilità; 3) violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione ritenuta insufficiente; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 132 c.p.c. per pretesa inversione dell'onere della prova; 5) violazione dell'art. 8, comma 4, l. n. 155/1981 e dell'art. 3 l. n. 164/1975 per il diniego di computare la tredicesima mensilità nella contribuzione figurativa. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo perché la domanda era stata correttamente interpretata come riferita alle modalità di calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa e, in ogni caso, la decisione di merito si fondava correttamente sull'art. 7, comma 9, l. n. 223/1991; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto perché non si confrontavano con la ratio decidendi, che non era fondata su una questione di riparto dell'onere probatorio ma sul criterio normativo di calcolo della contribuzione figurativa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la riforma operata dalla corte d'appello e quindi il diniego del ricalcolo pensionistico richiesto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente previdenziale e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, infondati il secondo e il terzo, inammissibili il quarto e il quinto, perché non colpivano la reale ratio della decisione di merito, ancorata alla corretta applicazione del criterio legale di calcolo della contribuzione figurativa per CIG.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per sostenere la dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dell'impugnazione

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato per la medesima censura di inammissibilità dell'appello nel rito del lavoro

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare una presunta pronuncia su una domanda diversa da quella effettivamente proposta

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro di denuncia della violazione di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro di denuncia di nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza d'appello

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre motivazione apparente o insufficiente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere la pretesa erronea ripartizione dell'onere della prova

  • art. 8, comma 4, l. n. 155/1981

    invocato dal ricorrente per sostenere il criterio di computo della tredicesima mensilità nella base di calcolo

  • art. 3 l. n. 164/1975

    richiamato dal ricorrente a sostegno del computo della tredicesima mensilità

  • art. 7, comma 9, l. n. 223/1991

    ritenuto dalla Corte la norma applicabile ratione temporis al calcolo della contribuzione figurativa connessa alla CIG, secondo un parametro di retribuzione normale comprensiva degli elementi continuativi

  • art. 7, comma 1, l. n. 223/1991

    richiamato dalla Corte come norma che il comma 9 richiama per il criterio di quantificazione della contribuzione figurativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Cass. n. 17044/2021

    citata come precedente conforme sul criterio di calcolo della contribuzione figurativa

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve essere sorretta dalla precisa indicazione di dove e quando la relativa eccezione sia stata proposta nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La qualificazione della domanda e l'individuazione del thema decidendum devono essere ricostruite dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo, non da singole espressioni isolate o da mere parentesi nelle conclusioni.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'applicazione di un preciso criterio legale di calcolo, le censure che presuppongono una diversa base normativa o che investono aspetti non decisivi della motivazione risultano inammissibili o infondate se non si confrontano con la ratio decidendi.
  • In materia di contribuzione figurativa collegata alla cassa integrazione, il parametro di riferimento è la retribuzione normale comprensiva degli elementi continuativi spettanti nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, e non necessariamente la sola retribuzione effettivamente percepita nel periodo considerato.
  • La doglianza relativa al riparto dell'onere della prova è irrilevante quando il giudice di merito abbia deciso la controversia sulla base di un criterio normativo di quantificazione e non su un'accertata insufficienza probatoria della parte onerata.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.