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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31912/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato le richieste di riesame contro il decreto del Giudice per le indagini preliminari con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un immobile in corso di realizzazione, composto da varie unità immobiliari e aree comuni, riconducibile alla società. Il sequestro era stato adottato in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus dei reati di concorso nella lottizzazione abusiva e di violazioni edilizie, indicati nel provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 110 c.p. e dell’art. 44, lettere b) e c), del d.P.R. n. 380 del 2001. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 c.p.p., nonché il vizio di motivazione, sostenendo che il G.i.p. non avrebbe compiuto un’autonoma valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari, essendosi limitato a recepire la richiesta del Pubblico Ministero. Con il secondo motivo è stata contestata la sussistenza del fumus della lottizzazione abusiva: secondo la ricorrente, l’intervento avrebbe costituito una ristrutturazione edilizia ricostruttiva, consistente nel ripristino di un fabbricato crollato o demolito, e sarebbe stato legittimamente realizzabile mediante super-SCIA, essendo dimostrabile la consistenza dell’edificio preesistente; inoltre, il mutamento del titolo edilizio eventualmente necessario avrebbe integrato al più un abuso edilizio e non una lottizzazione abusiva. La ricorrente ha altresì sostenuto che la destinazione residenziale sarebbe stata già propria del fabbricato preesistente e che il mero aumento delle unità immobiliari non avrebbe configurato il reato. Con il terzo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione sul periculum in mora, assumendo che il G.i.p. non avesse indicato le concrete ragioni della necessità del sequestro preventivo, anche a fini di confisca, e che il rischio di alienazione o di ulteriore aggravamento urbanistico fosse meramente ipotetico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato. La ricorrente non aveva indicato in quale misura il recepimento delle argomentazioni del Pubblico Ministero avesse impedito al G.i.p. di valutare elementi contrari idonei a condurre a una diversa decisione e non aveva allegato integralmente la richiesta del Pubblico Ministero e il provvedimento genetico, necessari per verificare la dedotta mancanza di autonoma valutazione. Il Tribunale del riesame aveva inoltre rilevato che il decreto di sequestro evidenziava la conoscenza degli atti e la rielaborazione critica degli elementi indiziari, anche mediante motivazione per relationem. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato quanto alla dedotta violazione di legge e comunque inammissibile, poiché mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della motivazione, non consentita nel ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo se non in presenza di una motivazione mancante o meramente apparente. Nel merito cautelare, la Corte ha confermato che la ristrutturazione edilizia ricostruttiva presuppone la possibilità di accertare la preesistente consistenza del fabbricato e la continuità funzionale e identitaria con il manufatto originario. Nel caso esaminato, era stata ritenuta non adeguatamente accertabile la consistenza dell’edificio demolito e il nuovo intervento riguardava una struttura diversa, composta da dodici appartamenti distribuiti in due corpi di fabbrica e diciotto box auto, in luogo del precedente fabbricato rurale. Pertanto, l’intervento non poteva essere qualificato come ristrutturazione edilizia né essere realizzato mediante super-SCIA. La Corte ha inoltre ritenuto non esclusa, allo stato cautelare, la configurabilità della lottizzazione abusiva, anche in relazione al frazionamento e alla destinazione residenziale privata di un complesso immobiliare non coerente con la destinazione urbanistica dell’area. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il provvedimento genetico aveva offerto una motivazione, seppur sintetica, sulla finalità impeditiva del sequestro, motivazione sviluppata dal Tribunale del riesame. Il completamento delle opere non escludeva il periculum, considerato il possibile aggravamento del carico urbanistico derivante dall’occupazione delle dodici unità abitative e dall’insediamento della relativa popolazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base della contestazione del concorso di persone nei reati edilizi.

  • art. 44, lettere b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato in relazione ai reati edilizi e alla lottizzazione abusiva posti a fondamento del sequestro preventivo.

  • art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380 del 2001

    Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

    La ristrutturazione ricostruttiva presuppone l’accertabilità della consistenza preesistente e la continuità funzionale e identitaria con il manufatto originario; in mancanza, l’intervento è qualificabile come nuova costruzione.

  • art. 23, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato dalla difesa quale disposizione che consentirebbe la realizzazione mediante SCIA alternativa al permesso di costruire degli interventi di ristrutturazione edilizia; la Corte ne ha escluso l’applicabilità perché l’intervento non era qualificabile come ristrutturazione.

  • art. 23-ter d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato per la rilevanza urbanistica della destinazione d’uso; la Corte ha ritenuto che la collocazione dell’immobile in zona F non escludesse la rilevanza della destinazione residenziale privata.

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    Consente il sequestro preventivo anche con finalità impeditiva quando la libera disponibilità della cosa pertinente al reato può aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai presupposti e alla motivazione del sequestro preventivo, inclusa la necessità di una valutazione del periculum in mora.

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge, comprendente i vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.

    Il vizio di manifesta illogicità della motivazione non è deducibile nel ricorso contro un provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 325 c.p.p., salvo che la motivazione sia radicalmente mancante o apparente.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato con riguardo all’autonoma valutazione richiesta al giudice cautelare e agli oneri di allegazione necessari per dedurre in cassazione l’inosservanza di tale obbligo.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità di dedurre la mancanza di autonoma valutazione nell’ambito delle impugnazioni cautelari, quando siano indicate specifiche criticità trascurate dal giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    Impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 44, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001

    La Corte ha ritenuto non esclusa, allo stato cautelare, la configurabilità della lottizzazione abusiva in presenza di un intervento edilizio sostanzialmente nuovo e di un frazionamento con destinazione residenziale privata non conforme alla destinazione urbanistica.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare reale, la violazione di legge comprende soltanto gli errori di diritto e i vizi motivazionali radicali, tali da rendere la motivazione del tutto mancante o meramente apparente; non consente invece di dedurre la manifesta illogicità o di ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori.
  • Chi deduce la mancanza di autonoma valutazione del giudice cautelare deve allegare il provvedimento genetico e la richiesta del Pubblico Ministero e indicare specifiche criticità, emergenti dagli stessi atti, che siano state trascurate e che avrebbero potuto condurre a una decisione diversa. La mera coincidenza tra la motivazione del provvedimento e la prospettazione accusatoria non è sufficiente.
  • La motivazione per relationem è ammissibile nei provvedimenti cautelari reali quando il giudice dimostri di conoscere gli atti richiamati e li faccia propri perché idonei e autoevidenti alla ricostruzione del fatto; la censura di mancanza di autonoma valutazione richiede l’indicazione di specifiche omissioni valutative decisive.
  • La ristrutturazione edilizia ricostruttiva di un edificio crollato o demolito presuppone che sia possibile accertare la preesistente consistenza del manufatto e che il nuovo intervento conservi una continuità funzionale o identitaria con esso. Se non è individuabile con sufficiente certezza la sagoma, la volumetria e l’identità strutturale dell’edificio preesistente, l’intervento costituisce nuova costruzione.
  • La realizzazione di un complesso edilizio nuovo e funzionalmente diverso dal manufatto preesistente non può essere qualificata come ristrutturazione edilizia per il solo fatto che l’intervento insiste sulla medesima area o utilizza volumetrie precedenti, né può essere assentita mediante il titolo semplificato previsto per la ristrutturazione.
  • Il frazionamento di un complesso immobiliare e la destinazione delle singole unità a uso residenziale privato possono integrare la lottizzazione abusiva quando risultino difformi dalla destinazione urbanistica dell’area; la qualificazione urbanistica della zona e la destinazione d’uso concretamente impressa agli immobili devono essere valutate congiuntamente.
  • Ai fini del sequestro preventivo con finalità impeditiva, il periculum può consistere anche nell’aggravamento del carico urbanistico derivante dall’occupazione e dall’insediamento di persone nelle unità realizzate; il completamento materiale delle opere non esclude necessariamente tale pericolo.
  • La verifica cautelare dell’aggravamento del carico urbanistico deve essere dinamica e considerare gli effetti dell’insediamento sul territorio, anche in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche delle opere preesistenti e di quelle realizzate.

Come è indicizzato

MaterieLottizzazione abusivaImpugnazioniSequestro preventivo
RamiReati ediliziProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

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