Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37526/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/05/2025 che confermava il sequestro preventivo delle pagine social Instagram Pianeta Outlet, Instagram delia.borrelli e Facebook Pianeta Outlet Stock e Fallimenti, riconducibili a DN-LAB s.r.l. e a Delia Borrelli, per il reato (artt. 56, 515 c.p.) consistente nella detenzione e commercializzazione di n. 1178 articoli privi di marcatura CE e delle indicazioni del produttore/importatore/distributore (violazioni richiamate: d.lgs. 68/2001, l. 689/1981, d.lgs. 152/2006). La ricorrente ha denunciato mancata motivazione e violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità (art. 275 c.p.p.), sostenendo che sarebbe stato sufficiente il sequestro dei singoli post incriminati e lamentando altresì illogicità dell'ordinanza e difetto di selezione dei contenuti leciti; inoltre è rilevante che la ricorrente abbia proposto il ricorso in proprio e non anche nella qualità di legale rappresentante della DN-LAB s.r.l.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Primo motivo: Delia Borrelli ha impugnato il sequestro delle pagine riconducibili alla società DN-LAB senza agire anche nella sua qualità di rappresentante sociale, per cui manca interesse concreto e attuale rispetto a quei beni societari e il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Sul merito (per la parte efficace del ricorso in proprio), la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: pur riconoscendo l'applicabilità dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità al sequestro preventivo impeditivo, il Tribunale ha motivato in modo adeguato la necessità del sequestro integrale delle pagine social in ragione del rinvenimento di prodotti privi di marcatura in locali connessi all'attività commerciale, della mancanza di documentazione di conformità, della continuità e serialità della pubblicizzazione (anche successiva a un primo sequestro) e dell'uso della pagina personale per l'e-commerce; l'apparato motivazionale è ritenuto coerente e sufficiente. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese e a un'ammenda equitativa fissata in euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. e art. 515 cod. pen.

    Norme penali richiamate per inquadrare il reato contestato (condotte relative a prodotti non conformi): la Corte le cita come titolo di accusa rispetto alla detenzione/commercializzazione di articoli privi di marcatura CE.

  • d.lgs. 68/2001

    Normativa tecnica/sanzionatoria richiamata come disciplina della marcatura CE e degli obblighi informativi; l'assenza di documentazione di conformità è posta a fondamento del bisogno cautelare.

  • l. 689/1981

    Richiamata per gli aspetti sanzionatori amministrativi connessi alle violazioni; utilizzata nel quadro fattuale delle violazioni contestate.

  • d.lgs. 152/2006

    Citat0 tra le normative violate in relazione alla commercializzazione e agli obblighi connessi alla sicurezza e informazione sui prodotti.

  • art. 275 c.p.p.

    Principio dell'adeguatezza, proporzionalità e gradualità delle misure cautelari: la Corte conferma la sua applicabilità al sequestro preventivo impeditivo e richiama l'obbligo del giudice di verificare se l'obiettivo cautelare può essere raggiunto con misure meno invasive o modulando il vincolo.

  • art. 325 c.p.p.

    Regola l'impugnazione in Cassazione delle ordinanze sui sequestri; la Corte richiama che il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali gravi.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Riferimento per il tema dell'illogicità manifesta della motivazione: la Corte osserva che l'illogicità manifesta può essere dedotta in cassazione solo con il motivo specifico previsto da questa norma.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamata nella doglianza relativa al difetto di motivazione; la Corte valuta che l'ordinanza impugnata possiede adeguata motivazione di fatto e diritto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per impugnare il sequestro di beni occorre avere un interesse concreto e attuale: un soggetto non può validamente impugnare il vincolo su beni di proprietà o intestazione di terzi (es. società) se non agisce anche nella relativa qualità rappresentativa.
  • I principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità (art. 275 c.p.p.) si applicano anche al sequestro preventivo impeditivo: il giudice deve motivare perché non sia possibile adottare misure meno invasive (es. sequestro di singoli post) o modulare il vincolo.
  • Il sequestro integrale di profili social può essere giustificato quando esistono elementi fattuali di serialità dell'offerta illecita, uso misto personale/commerciale delle pagine, perdurante pubblicizzazione nonostante precedenti interventi e assenza di documentazione di conformità dei prodotti.
  • In Cassazione la sindacabilità della motivazione è limitata: vizi di motivazione radicali o violazioni di legge sono sindacabili, mentre l'illogicità manifesta richiede il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.; molte censure di merito possono essere ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni (ammende) se non ritiene che l'inammissibilità sia priva di colpa; ciò rende importante valutare preventivamente la sussistenza dell'interesse e la correttezza formale dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.