Cassazione Civile, Ordinanza n. 35105/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2012, oltre a sanzioni civili per ritenuta evasione. Il contribuente aveva proposto opposizione, respinta in primo grado; la Corte d'appello aveva poi confermato il rigetto. In appello si era ritenuto che la prescrizione quinquennale decorresse non dalla scadenza ordinaria del versamento dei contributi, ma dal termine differito, con maggiorazione, al 20 agosto 2013 previsto per quel versamento; di conseguenza, la lettera INPS del 12 luglio 2018, ricevuta il 31 luglio 2018, sarebbe stata idonea a interrompere la prescrizione, non ancora maturata. Quanto alle sanzioni civili, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili le doglianze perché formulate per la prima volta in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2935 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la prescrizione dei contributi a percentuale decorre dalla scadenza del termine di versamento fissato o differito dal D.P.C.M. applicabile, e non dal più avanzato termine ultimo per il pagamento con maggiorazione; quindi, al momento dell'atto interruttivo del 2018, il quinquennio sarebbe già decorso. Con il secondo motivo ha invocato l'inapplicabilità delle sanzioni civili alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, per i contributi a percentuale, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi, tenendo conto anche del differimento dei termini previsto dal D.P.C.M. applicabile. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi a percentuale ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo dovuto, non con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi né con il termine ultimo per il pagamento con aggravio, salvo che quest'ultimo sia quello effettivamente rilevante come scadenza dell'obbligazione contributiva.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla decorrenza della prescrizione e alla soluzione adottata dalla corte territoriale.
art. 55 R.D.L. n. 1827 del 1935
i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati
La norma è richiamata come base del principio per cui la prescrizione decorre dalla scadenza del versamento dei contributi dovuti.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997
Attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi; il decreto di differimento integra la disciplina dei termini e rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione.
D.P.C.M. 13 giugno 2013
È considerato fonte regolamentare idonea a differire i termini di versamento dei contributi per l'anno 2012; il differimento incide sulla decorrenza della prescrizione.
Corte costituzionale n. 104 del 2022
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità delle sanzioni civili; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Per i contributi previdenziali dovuti in percentuale sul reddito, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, cioè dal momento in cui il credito è esigibile, e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è solo un adempimento successivo e non costitutivo del credito.
- Il differimento dei termini di versamento disposto da un D.P.C.M. applicabile integra la disciplina del termine di esigibilità e, quindi, deve essere considerato anche ai fini della decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
- L'atto successivo alla scadenza del credito può interrompere la prescrizione solo se interviene quando il termine prescrizionale non è già spirato; se il quinquennio è già decorso, l'interruzione è inefficace.
- In tema di contributi a percentuale, l'adempimento dichiarativo non costituisce il presupposto del credito previdenziale: il presupposto è la produzione del reddito, mentre l'esigibilità dipende dal termine di versamento stabilito dalla disciplina fiscale-previdenziale applicabile.
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