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Sentenza

Sentenza n. 1738/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 177 del 5 giugno 2025 dell'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, avente ad oggetto “D.P.R. 357/97 E L.R. 19/09 E S.M.I VALUTAZIONE D'INCIDENZA RISPETTO AL SITO NATURA 2000 ZSC IT1110004 STUPINIGI DELL'EVENTO STUPINIGI SONIC PARK EDIZIONE 2025 - PROPONENTE CITTA' DI NICHELINO (TO)”; - del documento tecnico di istruttoria di valutazione di incidenza, approvato con la determinazione dirigenziale n. 177/2025; - dei pareri resi all'interno della procedura di valutazione;

Giustizia amministrativa202501721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di valutazione di incidenza ambientale relativo all'edizione 2025 dell'evento musicale Stupinigi Sonic Park, con relativa istruttoria tecnica e pareri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l'ente gestore del sito Natura 2000 ZSC IT1110004 Stupinigi ha espresso parere negativo sulla valutazione di incidenza dell'evento musicale, deducendo violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, violazione dei principi di proporzionalità e precauzione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà. L'evento prevedeva nove serate concertistiche, l'occupazione dell'area per complessivi 25 giorni, impianti di amplificazione e illuminazione, generatori, afflusso e deflusso del pubblico e circa 44.500 partecipanti. Il Comune contestava in sostanza la valutazione negativa, anche alla luce delle autorizzazioni rilasciate per le precedenti edizioni, e sosteneva l'insufficienza dell'istruttoria e delle motivazioni. La Regione Piemonte ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L'ente gestore aveva invece evidenziato, nel preavviso di rigetto, nella relazione ARPA e nella relazione istruttoria finale, i possibili impatti acustici e luminosi su chirotteri, avifauna e altri animali lucifughi, nonché gli effetti derivanti dalla presenza del pubblico, dalla produzione di rifiuti, dalle emissioni dei generatori e dal traffico veicolare. La valutazione aveva inoltre considerato l'effetto cumulo con interventi di abbattimento e potatura delle alberate, rifacimento delle coperture e restauro del giardino storico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la partecipazione processuale della Regione Piemonte, poiché l'art. 11 della legge regionale n. 19/2009 qualifica gli enti gestori delle aree protette come enti strumentali regionali e consente l'estensione facoltativa del contraddittorio nei suoi confronti. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990: il Comune aveva ricevuto un preavviso di rigetto articolato, aveva presentato controdeduzioni, aveva potuto replicare anche alla relazione ARPA e aveva partecipato effettivamente all'istruttoria. Ha ritenuto adeguate l'istruttoria e la motivazione del diniego, fondate su analisi tecniche e scientifiche relative al disturbo acustico e luminoso, alla presenza antropica, alle emissioni, al traffico e all'effetto cumulo con altri interventi nell'area. La valutazione negativa è stata ritenuta coerente con l'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat e con il principio di precauzione, poiché non era possibile escludere con ragionevole certezza scientifica incidenze significative sulle specie tutelate e sull'integrità del sito. Il TAR ha sottolineato che, nella procedura preventiva di valutazione di incidenza, il rischio può essere considerato incompatibile con l'elevato livello di protezione ambientale anche quando non sia certa la verificazione del danno, purché sussistano dati scientifici obiettivi idonei a evidenziare una possibile probabilità di effetti negativi. Ha ritenuto non decisiva la circostanza che le edizioni precedenti fossero state autorizzate, in ragione della diversa combinazione di fattori ambientali nel 2025, della sovrapposizione di altri interventi e della maggiore criticità per chirotterofauna e avifauna. Il sindacato giudiziale sulla valutazione di incidenza è stato ricondotto ai casi di istruttoria carente o inadeguata e di motivazione insufficiente, non ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state compensate nei confronti della Regione Piemonte.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione e il contraddittorio procedimentale risultano rispettati quando l'amministrazione comunica motivi ostativi articolati, consente al destinatario di presentare controdeduzioni e considera gli apporti partecipativi prima dell'adozione dell'atto finale.

  • art. 11 l.r. Piemonte n. 19/2009

    La qualificazione degli enti gestori delle aree protette come enti strumentali regionali legittima l'estensione facoltativa del contraddittorio processuale nei confronti della Regione, senza che la mancata evocazione della sola amministrazione titolare del potere determini l'inammissibilità.

  • art. 6, paragrafo 3, Direttiva Habitat

    La valutazione di incidenza deve considerare anche l'effetto cumulo con altri piani, progetti o attività e deve concludersi negativamente quando non sia possibile escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche, incidenze significative sull'integrità del sito o sulle specie tutelate.

  • l. n. 157/1992

    La particolare protezione accordata alla fauna selvatica, inclusi i chirotteri, rafforza il livello di tutela da considerare nella valutazione preventiva degli impatti ambientali.

  • Linee guida nazionali per la VInCA, G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019

    Nella fase di valutazione appropriata, il parere negativo è legittimo quando le informazioni acquisite non consentono di concludere che l'attività non determinerà incidenze significative e permane un margine di incertezza rilevante per il principio di precauzione.

Massime di principio

  • Nella valutazione di incidenza di un progetto o attività collocato in un sito Natura 2000, l'autorità competente deve considerare non soltanto gli impatti direttamente derivanti dall'intervento, ma anche l'effetto cumulo con altri piani, progetti o attività temporalmente o spazialmente sovrapposti.
  • Il principio di precauzione consente di negare l'autorizzazione o di esprimere valutazione negativa quando, sulla base di dati scientifici obiettivi, non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il rischio di incidenze significative sul sito o sulle specie tutelate; non è necessaria la certezza del danno.
  • La discrezionalità tecnica esercitata nella valutazione di incidenza è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di istruttoria carente o inadeguata, travisamento rilevante o motivazione insufficiente, ma non può essere sostituita da una diversa valutazione giudiziale delle risultanze tecnico-scientifiche adeguatamente acquisite e motivate.
  • Il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è rispettato quando il proponente riceve una comunicazione articolata dei motivi ostativi, presenta osservazioni e ha la possibilità di replicare anche agli ulteriori elementi istruttori acquisiti prima dell'adozione del provvedimento finale.
  • La positiva valutazione di incidenza di precedenti edizioni di una stessa attività non vincola l'amministrazione per le edizioni successive, qualora siano mutate la combinazione degli impatti, la durata o frequenza dell'attività, le condizioni dell'habitat o la presenza di ulteriori fattori di pressione ambientale.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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