Cassazione Civile, Sentenza n. 1559/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva annullato avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 per presunta notificazione oltre i termini e, per il 2008, aveva confermato l'atto con esclusione del recupero IRAP. L'Agenzia censura la decisione per aver erroneamente applicato le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n.128/2015 e dalla legge n.208/2015 in relazione al raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 d.P.R. n.600/1973, sostenendo che gli avvisi notificati il 9 agosto 2013 non sono toccati dalla nuova disciplina transitoria e devono pertanto essere ritenuti tempestivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e rinviando la causa alla Corte territoriale di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda all'esame delle questioni rimaste assorbite e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità. In sostanza la Corte ha ritenuto errata l'interpretazione della CTR circa l'applicabilità delle modifiche normative del 2015 agli avvisi già notificati anteriormente, con conseguente rinnovazione del giudizio di merito.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2014, n.208 (legge di stabilità 2015) - art.1, comma 132
La disposizione è stata interpretata come parte di un regime transitorio che non estende la nuova disciplina ai soli atti già notificati prima di determinate date; in particolare non incide sugli avvisi notificati anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche ove ricorrano le condizioni del vecchio regime.
Decreto Legislativo 31 maggio 2015, n.128 - art.2, commi 1-3 (e art.2, comma 3 richiamato)
La Corte ha ritenuto che le disposizioni transitorie del d.lgs. n.128/2015 non abrogano il precedente regime transitorio e non si applicano agli avvisi notificati prima delle date previste, per cui le modifiche non incidono sugli avvisi notificati il 9 agosto 2013.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 - (riferimento ai commi citati)
Richiamato in relazione alla disciplina previgente e alle modifiche normative nel contesto del raddoppio dei termini; la Corte lo considera nel quadro sistematico delle norme intervenute.
d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 - art.43, comma 3
L'art.43 (nella versione ratione temporis) stabilisce il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato; la Corte conferma che tale disciplina opera per gli avvisi relativi ai periodi d'imposta anteriori al 2016 quando sussistono i presupposti.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 - art.57, comma 2-bis
Il riferimento alla norma sull'IVA è stato interpretato con analoga logica applicativa al raddoppio dei termini: il regime vigente ratione temporis si applica se sussistono i presupposti e non è mutato dalle successive norme per atti già notificati.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento è stato notificato prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative del 2015 (o comunque entro le date di esclusione previste dalle norme transitorie), le nuove regole di limitazione dei termini non si applicano e resta vigente il regime previgente (incluso il raddoppio dei termini ove ne ricorrano i presupposti).
- Il raddoppio dei termini previsto dagli artt.43 d.P.R. n.600/1973 (IRPEF) e 57 d.P.R. n.633/1972 (IVA) opera, nella versione applicabile ratione temporis, quando sussistono seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, anche se la denuncia sia stata poi archiviata o presentata oltre i termini di decadenza.
- Nell'interpretazione delle norme transitorie è fondamentale verificare le specifiche scadenze e condizioni previste (date di notifica, conoscenza di inviti a comparire o processi verbali) per stabilire se la nuova disciplina incida o meno sugli atti già formati.
- In giudizio tributario il difetto di attività difensiva della parte resistente non impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle questioni di diritto e di accogliere il ricorso dell'amministrazione quando la normativa e la giurisprudenza sono chiare.
- In presenza di contrasto interpretativo tra giudici di merito e principi consolidati della Corte di legittimità, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di merito per nuovo esame delle questioni ritenute assorbite.
- Prima di impugnare o difendersi in casi analoghi è essenziale documentare le date di notifica e gli atti conoscitivi (inviti a comparire, processi verbali) per valutare l'applicabilità delle norme transitorie e la sussistenza del raddoppio dei termini.
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