Cassazione Civile, Sentenza n. 1565/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione e falsa applicazione del Reg. (UE) n. 876/2014 e contestazione della corretta classificazione doganale delle apparecchiature (Polaroid Cube e Cube Plus) tra le voci NC 8525 80 30 (fotocamere digitali), NC 8525 80 91 (videocamere digitali) e NC 8525 80 99 (altre videocamere/action cam). L'Ufficio deduce che gli apparecchi sono action cam (8525 80 99) poiché captano e registrano video anche da fonti esterne e presentano caratteristiche tipiche di videocamere, mentre la CTR li aveva classificati come fotocamere digitali (8525 80 30) ritenendo mancassero i requisiti richiesti per le videocamere (registrazione sia su memoria interna sia su supporti esterni e uso dello zoom ottico durante la registrazione).
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha censurato la decisione della CTR per aver errato nell'individuare elementi essenziali (ha dato eccessivo rilievo alla necessità del cumulo di registrazione su memoria interna e su supporti esterni e all'uso dello zoom ottico). Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui i criteri decisivi sono le caratteristiche oggettive e la funzione principale; per le macchine a doppia funzione il discrimine è la qualità e la durata della registrazione video (soglia: almeno 800×600 pixel a 23 fps per almeno 30 minuti ininterrotti). Ha inoltre ricordato che la sottovoce 8525 80 99 richiede la capacità di registrare da fonti esterne autonomamente; il Reg. 876/2014 non è applicabile essendo stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa rimessa alla CTR di secondo grado perché verifichi tecnicamente (sulla base dei criteri indicati) se i dispositivi Cube e Cube Plus soddisfano i requisiti di qualità/durata della registrazione video e/o la capacità di registrare da fonti esterne, e proceda alla corretta riclassificazione tariffaria.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Consente la censura per violazione del diritto dell'Unione; è stato ritenuto applicabile per contestare l'errata applicazione delle voci tariffarie fondate su diritto UE
Regolamento (UE) n. 876/2014
Il regolamento era stato richiamato dall'Ufficio per la classificazione delle action cam, ma la Corte ha ricordato che tale atto è stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia (GROFA) e non può costituire criterio vincolante
Regolamento (UE) n. 458/2014
Richiamato come regolazione che differenzia analiticamente sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99; utile a chiarire la distinzione tra videocamere e action cam
Regolamento (CEE) n. 2658/87 (allegato I - Nomenclatura combinata)
Fonte primaria delle voci NC (8525 80 30; 8525 80 91; 8525 80 99); la classificazione deve avvenire secondo le caratteristiche oggettive descritte nella nomenclatura e nelle note
Note esplicative della Nomenclatura Combinata (2015/C 076/01) e loro modifica 2016/C 214/89/UE
Le note stabiliscono i criteri pratici: per distinzione tra fotocamera e videocamera il discrimine è la capacità di registrare video con risoluzione e durata minime (800×600 px a 23 fps per ≥30 minuti); per la sottovoce 8525 80 99 la caratteristica essenziale è la capacità di registrare da fonti esterne autonomamente
Note del Sistema Armonizzato (SA), voce 8525, lettera B
Definiscono in termini generali le fotocamere e videocamere digitali e precisano che possono integrare ingressi/uscite per fonti esterne, utili ai criteri di classificazione
Giurisprudenza Corte di Giustizia (esempi: GROFA C-435/15 e C-666/15; Vario Tek C-178/14; Vision Research C-372/17; DHL Logistics C-810/18; Amazon C-58/14)
I precedenti della Corte di giustizia sono stati utilizzati per interpretare le note NC: criterio decisivo è dato dalle caratteristiche oggettive e dalla funzione principale; la soglia qualitativa e temporale della registrazione video è discriminante tra fotocamere e videocamere; la capacità di registrare da fonti esterne distingue la sottovoce 8525 80 99
Ordinanza Corte di Cassazione n. 3242/11/02/2020
Richiamata quale precedente nazionale coerente con i principi della Corte di giustizia sulla distinzione tra fotocamere/videocamere/action cam
Massime di principio
- La classificazione doganale si basa su caratteristiche e proprietà oggettive del bene e sulla sua funzione principale, non sulle mere denominazioni commerciali
- Per dispositivi a doppia funzione (foto + video) il criterio discriminante tra fotocamera (NC 8525 80 30) e videocamera (NC 8525 80 91/99) è la qualità e la durata della registrazione video: capacità di almeno 800×600 pixel a 23 fps per almeno 30 minuti ininterrotti
- La funzione di zoom ottico durante la registrazione non è elemento essenziale per qualificare una videocamera; la sua assenza non esclude la classificazione come videocamera se gli altri requisiti oggettivi sono soddisfatti
- La sottovoce 8525 80 99 (action cam/’altri’ camcorder) richiede che l'apparecchio possa registrare autonomamente file audio/video da fonti esterne; senza tale capacità il prodotto va normalmente in 8525 80 91
- Non si può fondare la classificazione su un regolamento comunitario successivamente dichiarato invalido: occorre fare riferimento alla NC, alle note esplicative e alla giurisprudenza della Corte di giustizia
- La verifica tecnica delle caratteristiche (risoluzione, frame rate, durata registrazione, ingressi per fonti esterne, tipi di memoria) è essenziale e va compiuta dal giudice di merito per la corretta riclassificazione
- La memoria interna volatile è considerata memoria ai fini delle note esplicative; non è necessario che la registrazione avvenga esclusivamente su supporti esterni
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