Cassazione Civile, Sentenza n. 1569/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la decisione della CTR che aveva classificato gli apparecchi Polaroid Cube e Cube Plus come "fotocamere digitali" (NC 8525 80 30). L'Ufficio contestava la mancata applicazione del Reg. n. 876/2014/UE (che enfatizzava la riconduzione delle action cam alla sottovoce 8525 80 99) e sosteneva che, alla luce dei depliant e delle caratteristiche tecniche, i dispositivi erano action cam/camcorder in grado di catturare video e immagini e, perciò, sottoposti alla voce 8525 80 99. Inoltre l'Agenzia censurava la qualificazione come "parti" degli accessori (treppiedi, attacchi casco, custodie, ecc.) operata dalla CTR, sostenendo che tali accessori dovevano essere classificati secondo la materia costitutiva (es. NC 3926 90 97 per materie plastiche) salvo che risultino parti indispensabili al funzionamento meccanico/elettrico della macchina.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso (o meglio lo ha ritenuto fondato nei termini esposti) e ha cassato la sentenza impugnata. Ha stabilito i criteri giuridici corretti: per distinguere fotocamere digitali (8525 80 30) da videocamere digitali (8525 80 91/8525 80 99) il discrimine essenziale è la qualità (risoluzione minima 800x600 pixel a 23 fps o più) e la durata della registrazione (capacità di registrare ininterrottamente almeno 30 minuti una singola sequenza). La funzione di zoom ottico non è elemento essenziale; la memoria interna può essere anche volatile e idonea. Per distinguere 8525 80 91 da 8525 80 99 la caratteristica essenziale delle sottovoci 99 è la capacità di registrare file video/audio provenienti da fonti esterne in modo autonomo. Il Reg. 876/2014/UE risulta inapplicabile (in quanto la Corte di giustizia aveva dichiarato invalido quel Regolamento nella giurisprudenza citata) e non può dunque giustificare la diversa sussunzione. Quanto agli accessori, la Corte ha richiamato il principio secondo il quale la qualificazione come "parte" richiede che l'oggetto sia indispensabile al funzionamento meccanico o elettrico della macchina; la sola destinazione d'uso servente non è sufficiente. La vicenda è rinviata alla CTR di merito per: (i) verificare se Cube e Cube Plus soddisfano il requisito qualitativo e di durata della registrazione (800x600@23fps per almeno 30 minuti); (ii) in caso negativo, accertare se possano registrare da fonti esterne (distinguere tra 8525 80 91 e 8525 80 99); (iii) riesaminare la qualificazione degli accessori secondo i criteri sulle "parti" o, in difetto, secondo la materia costitutiva.
Norme richiamate
Permette la censura per violazione o falsa applicazione del diritto dell'Unione e delle norme tariffarie; il ricorso dell'Agenzia relativo alla errata applicazione delle voci tariffarie è stato ritenuto ammissibile ai sensi di questa norma.
Regolamento (UE) n. 876/2014
Reg. n. 876/2014/UE dell'8 agosto 2014
Il Regolamento era richiamato dall'Ufficio per ricondurre le action cam alla sottovoce 8525 80 99, ma la Corte ricorda che tale Regolamento è risultato invalido alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e non può essere applicato per ampliare arbitrariamente la portata della sottovoce 8525 80 99.
Regolamento (CEE) n. 2658/87
allegato I del Regolamento di esecuzione n. 2658/87/CEE (nomenclatura combinata)
Costituisce la base della classificazione tariffaria: le voci NC 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 sono state analizzate alla luce del testo e delle note premesse; le regole generali di interpretazione (Regole 1-3, Regola A) e le note di sezione/capitolo sono vincolanti.
Regolamento (UE) n. 458/2014
Regolamento citato come strumento che distingue in modo analitico le sottovoci, coerente con i principi identificati dalla Corte di giustizia per separare videocamere e action cam.
Note esplicative NC e SA (es. 2015/C076/01 e 2016/C214/89/UE)
2015/C 076/01 del 4 marzo 2015; 2016/C 214/89/UE (modifiche pubblicate 15 giugno 2016)
Forniscono la descrizione delle sottovoci: definiscono i criteri tecnici (registro su memoria interna o supporto esterno, risoluzione e durata minima di registrazione) e l'indicazione che per prodotti multifunzione occorre considerare la funzione principale (nota 3 sezione XVI).
Regole preliminari TARIC: Regola 2 e Regola 3 (Regole generali di interpretazione)
La Regola 3 sulla classificazione di prodotti misti e compositi e la Regola 2 sono state applicate per stabilire come trattare apparecchi con funzioni multiple; la Regola 1 (testo delle voci e note) è principio primario.
Nota 2 Sezione XVI (capitoli 84 e 85)
Stabilisce i criteri di classificazione delle parti di macchine: parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a determinate macchine sono classificate nella voce della macchina solo se condizionano il funzionamento meccanico/elettrico.
Giurisprudenza Corte di giustizia (principali arresti citati)
GROFA GmbH C-435/15 e C-666/15 (22/03/2017); Vision Research C-372/17 (13/09/2018); DHL Logistics C-810/18 (30/04/2020); Amazon EU C-58/14 (11/06/2015); Vario Tek C-178/14 (05/03/2015); Eru Portuguesa C-42/99 (26/09/2000); altri citati
La Corte di giustizia ha definito i criteri decisivi: distinzione fra fotocamere e videocamere tramite qualità/durata di registrazione; per le sottovoci 99 la capacità di registrare da fonti esterne autonomamente; la non essenzialità dello zoom ottico; la possibilità che memoria interna sia volatile. Questi precedenti sono stati utilizzati per correggere l'errata sussunzione tariffaria.
Massime di principio
- Per classificare un dispositivo ibrido foto/video la regola essenziale è verificare la qualità e la durata della registrazione video: se può registrare ininterrottamente almeno 30 minuti a una risoluzione minima di 800x600 pixel a 23 fps (o superiore) va considerato videocamera, altrimenti fotocamera digitale.
- La presenza o assenza della funzione di zoom ottico durante la registrazione non è elemento essenziale per qualificare un apparecchio come videocamera rispetto a fotocamera.
- Per distinguere tra videocamere digitali generiche (8525 80 91) e camcorder/"altri" (8525 80 99) il criterio decisivo è la capacità di registrare autonomamente segnali provenienti da fonti esterne (input video/audio indipendenti dall'obiettivo).
- Le modifiche regolamentari che ampliano la portata di una voce tariffaria possono essere impugnate se travalicano i limiti delle competenze previste dalla normativa primaria: non sempre un regolamento di esecuzione può modificare la portata di una sottovoce in contrasto con l'interpretazione della NC e delle note esplicative.
- Una memoria "interna" idonea ai fini della classificazione può essere anche volatile (es. memoria temporanea cancellata allo spegnimento), se consente la registrazione; non è necessario che la memoria sia permanente o su scheda removibile.
- Per qualificare accessori come "parti" ai fini tariffari non basta dimostrare che sono destinati principalmente a un certo tipo di macchina; bisogna provare che sono indispensabili al funzionamento meccanico o elettrico della macchina stessa. In assenza di tale indispensabilità, gli accessori si classificano secondo la materia costitutiva.
- In caso di prodotti multifunzione occorre individuare la funzione principale tenendo conto dell'uso previsto dal produttore e della percezione dell'utilizzatore; le note di sezione e le note esplicative sono fondamentali per questa valutazione.
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