Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5428/2021 del 26/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di provvedimento sanzionatorio (provv. n.424/05.08.2014) per violazioni connesse all'adeguata organizzazione dei controlli interni e alle politiche di remunerazione, carenze nel processo di verifica e controllo del credito e segnalazioni difformi all'organo di vigilanza; il ricorrente deduceva tardività della contestazione, violazione del contraddittorio, duplicazione delle sanzioni, infondatezza dei singoli addebiti ed eccessività delle sanzioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le due ispezioni svolte da Banca d'Italia (aprile 2013 e aprile-agosto 2013) costituiscono un unicum logico e cronologico, per cui il termine di 150 giorni decorre dalla conclusione della seconda ispezione (9.8.2013). Ha ritenuto che il ricorrente abbia potuto esercitare il contraddittorio (accesso agli atti e presentazione di memorie), che la Corte di merito ha correttamente valutato la partecipazione attiva/omissiva del Carlesso ai sistemi di controllo inadeguati (anche elementi di conflitto di interessi e rapporti di fido) e che non sussistono elementi per ridurre le sanzioni; il ricorso è stato dunque rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese

Norme richiamate

  • art. 14, Legge n. 689/1981

    Il dies a quo per il calcolo del termine di 150 giorni decorre dalla conclusione dell'ispezione che ha inquadrato compiutamente la situazione aziendale; ispezioni preliminari settoriali possono essere considerate propedeutiche e non idonee ad avviare il termine

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    Richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo nei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili

  • art. 24, L. n. 262/2005

    Invocato con riguardo al diritto di partecipazione e informazione degli amministratori e al contraddittorio nel procedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia stato comunque assicurato tramite accesso agli atti e deduzioni

  • art. 145 T.U.B.

    Richiamato in tema di poteri e responsabilità connesse alla vigilanza bancaria; interpretazione orientata a ritenere legittimo l'intervento sanzionatorio della Banca d'Italia

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio del giusto processo/contraddittorio; la Corte ha ritenuto rispettati i garantiti diritti di difesa

  • art. 6 CEDU

    Invocato ai fini del diritto ad un equo processo; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione nel caso concreto

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in ordine a questioni temporali/prescrizionali; la Corte non ha accolto la tesi di decorrenza anticipata

  • artt. 36, 37, 38 Statuto di Veneto Banca

    Invocati dal ricorrente per dimostrare ruolo non esecutivo; la Corte ha ritenuto comunque che il ricorrente non abbia adempiuto al dovere di agire informato e di controllo

  • art. 2392 c.c.

    Citando la giurisprudenza su obbligo di vigilanza degli amministratori, la Corte ha richiamato i limiti e i contenuti dell'obbligo di vigilanza e responsabilità

  • art. 2381 c.c.

    Richiamato rispetto al dovere degli amministratori di agire informati; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia rispettato tale dovere

  • art. 1476 c.c.

    Richiamato in relazione all'esonero dalla responsabilità solidale: la Corte osserva che l'onere della prova liberatoria grava sull'incolpato e non è stato fornito

  • art. 2358, comma 7, c.c.

    Richiamato rispetto al divieto di accettare azioni proprie in garanzia; la Corte ha ritenuto che vi siano elementi di finanziamenti condizionati all'acquisto di azioni

  • D. Lgs. n. 6/2003

    Ricordata la modifica dell'art. 2392 c.c. che ha attenuato il criterio di imputazione della responsabilità, ma non esonera gli amministratori non esecutivi dall'obbligo di attivazione diligente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di ulteriore contributo unificato in sede di cassazione, riconosciuto dalla Corte

Massime di principio

  • Il termine per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio decorre dalla conclusione dell'ispezione che, nel suo complesso, ha inquadrato definitivamente la situazione aziendale; ispezioni settoriali o propedeutiche possono non far decorrere il termine
  • Il contraddittorio amministrativo può ritenersi rispettato con l'accesso agli atti e la possibilità di presentare memorie e controdeduzioni: non è sempre necessaria l'audizione personale dell'incolpato se gli è stata data concreta possibilità di difesa
  • Gli amministratori non esecutivi non sono esonerati automaticamente dalla responsabilità: devono comunque agire "informati" e con la diligenza richiesta dal ruolo; la mera mancanza di deleghe non esclude responsabilità se non si prova l'effettiva assenza di profili di colpa
  • L'onere probatorio per dimostrare l'esonero da responsabilità (prova liberatoria) grava sull'amministratore incolpato
  • La valutazione della congruità del quantum sanzionatorio rientra nel sindacato di merito e richiede elementi concreti (conflitto di interessi, condotta attenuante) per ottenere una riduzione; in loro assenza la sanzione viene confermata
  • Le censure generiche o meramente ricognitive tendenti al riesame del merito sono spesso inammissibili in sede di cassazione; occorre specificare fatti decisivi e non considerati dal giudice di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.