Cassazione Civile, Ordinanza n. 20972/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Un’utente del servizio idrico integrato aveva chiesto il risarcimento dei danni e una somma equitativa per aver ricevuto acqua potabile con concentrazioni di arsenico superiori ai limiti consentiti. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e rigettato la domanda di manleva proposta dal gestore verso la Regione Lazio. In appello, il gestore aveva sostenuto che il rigetto della manleva fosse immotivato e che la responsabilità dovesse essere ascritta alla Regione Lazio e all’Autorità d’Ambito, insistendo anche sulla giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia. La controparte aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo però che la controversia principale avesse natura contrattuale. La Cassazione è stata investita di tre motivi, due dei quali relativi alla giurisdizione sulla domanda di manleva e alla violazione della disciplina sul servizio idrico integrato; il terzo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che anche la domanda di manleva proposta dal gestore contro la Regione Lazio rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto accessoria e riflessa rispetto alla domanda risarcitoria dell’utente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale punto e rinviato al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, perché esamini nel merito la domanda di garanzia. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione in favore dell’utente, mentre le spese tra gestore e Regione restano demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per censurare l’erronea statuizione sulla giurisdizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme sostanziali
artt. 141 e ss. del D.Lgs. 152/2006
sono evocati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla ripartizione delle responsabilità nel servizio idrico integrato
artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001
sono richiamati in relazione alla disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano
è citata quale fonte normativa rilevante per la questione della qualità dell’acqua e delle responsabilità connesse
viene indicato come base per la trattazione camerale del ricorso
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla fornitura di acqua non conforme ai limiti di legge, l’azione dell’utente contro il gestore del servizio idrico integrato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la programmazione o organizzazione pubblicistica del servizio costituisce solo il presupposto dell’inadempimento del rapporto individuale di utenza.
- Quando l’utente chieda la riduzione del corrispettivo o il risarcimento del danno per acqua fornita in violazione dei parametri di potabilità, la controversia riguarda l’esatto adempimento del rapporto di somministrazione e non il sindacato su provvedimenti amministrativi.
- La domanda di manleva o garanzia impropria proposta dal gestore contro l’ente pubblico, quando è riflesso della pretesa risarcitoria dell’utente, segue la stessa giurisdizione della domanda principale e va quindi devoluta al giudice ordinario.
- Se il giudice di merito declina erroneamente la giurisdizione sulla domanda di garanzia impropria, la sentenza va cassata con rinvio affinché quella domanda sia esaminata nel merito.
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