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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06090/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato le condanne pronunciate in primo grado (pur riducendo le pene). Campagna ha articolato tre motivi: (1) contestava la sua consapevolezza circa il contenuto della busta (hashish e apparati elettronici) e quindi il concorso nel reato contestato nel capo B; (2) deduceva errore di diritto sostenendo che per il reato previsto dall'art. 391-ter cod. pen. sarebbe necessario non solo introdurre il telefono, ma che lo strumento fosse effettivamente destinato alla comunicazione e che fosse richiesto un dolo specifico; (3) contestava l'applicazione dell'aggravante dell'art. 61 n. 11 cod. pen. (abuso di relazioni di prestazione d'opera). Genovese deduceva la mancata motivazione nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la sua collaborazione e l'assenza di precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i tre motivi di Campagna: (1) la sentenza di merito ha motivatamente desunto la consapevolezza di Campagna dalle circostanze fattuali (comportamento anomalo al metal detector, passaggio della busta dall'esterno, collocazione del sacchetto nel suo armadietto, dichiarazioni della coimputata, quantità e natura degli oggetti rinvenuti); (2) ha confermato che per le prime due fattispecie dell'art. 391-ter è sufficiente il dolo generico e che per la terza fattispecie è richiesto dolo specifico, il quale però può desumersi da elementi obiettivi quali la quantità e la natura delle cose introdotte, la condotta e i precedenti contatti con detenuti; non è necessario che il detenuto entri nell'effettiva disponibilità del dispositivo; (3) ha confermato l'applicabilità dell'aggravante ex art. 61 n. 11 cod. pen. anche quando il rapporto di lavoro o la prestazione d'opera ha creato o strumentalizzato un rapporto di fiducia che ha agevolato l'introduzione illecita. Quanto a Genovese, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che ha escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi favorevoli e per comportamenti non collaborativi e tesi a influire sulla ricostruzione dei fatti. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata di comunicare telematicamente il dispositivo all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: la sentenza assume che la partecipazione possa essere desunta da comportamenti congiunti e da circostanze oggettive

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    L'aggravante per abuso di relazioni o di prestazione d'opera è riconosciuta anche quando l'agente, per commettere il reato, strumentalizzi la funzione lavorativa o il rapporto di fiducia instaurato dal ruolo professionale, non solo nei rapporti contrattuali tipici

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme sulla disciplina degli stupefacenti: richiamate in relazione al sequestro di hashish e alla rilevanza della quantità e della potenziale capacità di frazionamento per valutare gravità e responsabilità

  • art. 391-ter cod. pen.

    Per le prime due fattispecie previste è sufficiente il dolo generico; per la terza fattispecie è richiesto il dolo specifico 'al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta', che può essere desunto da elementi oggettivi (quantità/natura degli oggetti, condotta, contatti pregressi) e non richiede che il bene sia effettivamente entrato nella disponibilità del detenuto

  • art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per la comunicazione telematica del dispositivo all'amministrazione di appartenenza

Massime di principio

  • La consapevolezza della partecipazione a un reato può essere desunta da comportamenti anomali, passaggi di oggetti in momenti sospetti e dalle circostanze oggettive (odore di stupefacente, quantità e natura degli oggetti), oltre che da dichiarazioni di terzi.
  • Per i reati di introduzione di strumenti nell'ambito penitenziario (art. 391-ter), non è sempre necessario che l'oggetto entri effettivamente nella disponibilità del detenuto: è sufficiente il dolo di introdurlo con finalità illecita, che può essere specifico o generico a seconda della fattispecie.
  • L'aggravante dell'art. 61 n. 11 cod. pen. trova applicazione non solo nei casi di rapporto di lavoro formale, ma anche quando il ruolo professionale o il rapporto di fiducia è stato strumentalizzato per agevolare la commissione del reato.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la mancata collaborazione o dichiarazioni volte a manipolare la ricostruzione dei fatti possono giustificare il rifiuto delle attenuanti.
  • In Cassazione la carenza di motivazione o errori di fatto devono essere rilevanti e manifesti per ottenere annullamento: ricostruzioni motivate che si basano su elementi di esperienza comune e su dati fattuali solidi vengono di norma confermate.

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