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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21744/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della compagnia assicurativa, dei compensi spettanti a un perito assicurativo per molteplici incarichi di stima svolti in relazione a distinti sinistri. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata sul rilievo che il professionista aveva frazionato in una pluralità di giudizi crediti che, pur riferiti a diversi sinistri, erano riconducibili a un unico rapporto di durata e a un medesimo ambito oggettivo, senza allegare un interesse meritevole alla tutela frazionata. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi pendenti tra le stesse parti; 2), 5) e 6) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost., nonché errata applicazione dei precedenti di legittimità sul frazionamento abusivo del credito, sostenendo che si trattasse di distinti contratti d'opera relativi a singoli incarichi e che vi fosse interesse a separare le cause; 3) violazione dell'art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 conv. in l. n. 172/2017, assumendo la nullità di compensi fissi di 40 euro perché non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro; 4) omesso esame di un fatto decisivo circa la variabilità dei compensi e l'asserito rinvenimento tardivo di un documento; inoltre ha invocato la necessità di rimettere la causa alle Sezioni Unite. La resistente ha contrastato il ricorso sostenendo la correttezza della declaratoria di improponibilità per abusivo frazionamento e la conformità della decisione al recente indirizzo delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata o non scrutinabile la doglianza sulla mancata riunione dei processi, perché nuova, priva di specificità e comunque rimessa alla discrezionalità del giudice. Ha poi affermato che i crediti azionati, pur scaturendo da incarichi distinti, erano riconducibili a un medesimo rapporto di durata e al medesimo ambito oggettivo; pertanto, in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, la proposizione di giudizi separati integra abuso del processo e rende improponibili le domande. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi principale, fondata sul divieto di frazionamento abusivo, oppure perché introducevano documenti non ammissibili in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e, richiamando il giudizio di colpa grave già espresso dalle Sezioni Unite nella medesima vicenda, lo ha condannato anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ha inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato e ha escluso di dover provvedere sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato, demandata al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione di processi pendenti tra le stesse parti è affidata alla valutazione del giudice e non costituisce un diritto della parte; la mancata riunione non è censurabile se non nei limiti dell'interesse e della specificità della doglianza.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in relazione ai doveri di correttezza e al divieto di esercizio abusivo del credito tramite frazionamento processuale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e nell'esercizio dell'azione giudiziaria.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in collegamento al principio del giusto processo, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione.

  • art. 19-quaterdecies, d.l. 148/2017 conv. in l. 172/2017

    La censura è stata ritenuta non decisiva perché non incideva sulla ratio principale dell'improponibilità per abusivo frazionamento; la Corte non ha svolto una verifica di merito sulla compatibilità dei compensi con tale norma.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attingeva la ratio decidendi e, per di più, si fondava su un documento non producibile in cassazione.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite per affermare che, in caso di rilievo officioso del possibile abuso del frazionamento, il giudice deve sollevare la questione e assegnare termine per il contraddittorio.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale garanzia del contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d'ufficio dal giudice.

  • art. 2943, ultimo comma, c.c.

    Richiamato per osservare che il rischio di prescrizione poteva essere evitato con un atto di costituzione in mora.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'ammissibilità del documento prodotto per la prima volta in cassazione, non ricorrendo le ipotesi tassative previste dalla norma.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare che, quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato, va dichiarato inammissibile.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la condanna per responsabilità aggravata, in ragione della colpa grave e dell'abuso del processo.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 136 d.P.R. 115/2002

    Richiamato in tema di possibile revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da valutarsi dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Le domande aventi ad oggetto crediti distinti ma riconducibili a un medesimo rapporto di durata e al medesimo ambito oggettivo non possono essere frazionate in più giudizi se il creditore non dimostra un interesse oggettivamente valutabile a tale scelta processuale.
  • L'abusivo frazionamento del credito determina l'improponibilità della domanda quando la separazione delle azioni comporti duplicazione dell'attività istruttoria e dispersione della conoscenza della medesima vicenda sostanziale.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio il possibile abuso del frazionamento, ma deve assicurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., se la questione non è stata già dedotta dalla controparte.
  • La mera allegazione di un rischio di prescrizione non è sufficiente a giustificare la proposizione di giudizi separati se non è supportata da elementi concreti e, comunque, può essere fronteggiata con un atto di costituzione in mora.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, né sono ammissibili nuovi documenti fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 372 c.p.c.
  • La riunione di procedimenti pendenti tra le stesse parti resta affidata alla discrezionalità del giudice e la sua mancata adozione non è di per sé motivo di cassazione.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili in presenza di orientamenti consolidati può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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