Cassazione Civile, Ordinanza n. 23077/2021 del 18/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un perito per il pagamento di un compenso di euro 317,89 per attività svolta ai fini della definizione di un sinistro automobilistico. La compagnia assicurativa propose opposizione al decreto; l'opposizione fu rigettata in primo grado, ma il Tribunale, in appello, accolse l'impugnazione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo abusivo il frazionamento del credito e improponibile la domanda, sul rilievo che il professionista aveva agito con separati giudizi per singoli incarichi peritali svolti nell'arco di un decennio, senza allegare un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata. Il ricorrente per cassazione articolò otto motivi: 1) violazione dell'art. 339 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, poiché la domanda sarebbe stata di valore inferiore a euro 1.100; 2) violazione del giudicato esterno, invocando una precedente sentenza che avrebbe escluso il frazionamento; 3) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost. per aver il Tribunale ritenuto unitario il rapporto tra perito e compagnia; 5) violazione dell'art. 19-quaterdecies L. 172/2017, sostenendo il diritto a un equo compenso parametrato a quantità e qualità del lavoro; 6) omesso esame di un fatto storico, perché il Tribunale avrebbe ignorato documenti dai quali risultava che i compensi erano diversi per ciascun sinistro; 7) violazione del giudicato implicito derivante da precedenti pronunce di Cassazione; 8) erronea interpretazione dei principi nomofilattici sul divieto di abusivo frazionamento del credito e sulla natura unitaria del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti gli otto motivi: ha confermato che l'appello era ammissibile perché il Tribunale aveva deciso sulla frazionabilità abusiva del credito e quindi su profili legati ai principi di correttezza, buona fede e giusto processo; ha escluso l'efficacia del giudicato esterno e di quello implicito, osservando che i diversi incarichi erano stati dedotti come autonomi e che il precedente giudicato riguardava un diverso rapporto/ diverso incarico; ha dichiarato inammissibile la censura sulla riunione dei giudizi per difetto di interesse; ha qualificato come non sindacabili in cassazione le censure volte a contestare l'accertamento di fatto sulla unitarietà del rapporto e sull'assenza di una ragione idonea a giustificare il frazionamento; ha respinto la doglianza sull'equo compenso anche perché non risultava dedotta nei gradi di merito e perché, comunque, la decisione di merito aveva già escluso la spettanza del compenso nei termini richiesti. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di euro 1.000 ex art. 96 ult. comma c.p.c. per abuso dello strumento processuale e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'appello è ammissibile quando la decisione di primo grado, anche resa secondo equità, involge la violazione di principi costituzionali e la questione ruota sull'abusivo frazionamento del credito.
La sentenza del giudice di pace resa secondo equità resta appellabile nei casi previsti dalla legge, inclusa la violazione di norme costituzionali richiamate nel ragionamento sul giusto processo.
La correttezza deve improntare anche la fase processuale; il frazionamento ingiustificato del credito contrasta con tale principio.
La buona fede opera non solo nell'esecuzione del rapporto, ma anche nell'esercizio dell'azione giudiziale; il credito non può essere parcellizzato senza una ragione oggettiva.
art. 111 Cost.
Il frazionamento abusivo del credito contrasta con il principio del giusto processo.
La censura sulla mancata riunione dei giudizi è inammissibile se la parte ricorrente non ha interesse concreto alla riunione; i provvedimenti sulla riunione, di regola, non sono decisori.
Se il giudice intende rilevare d'ufficio l'abusivo frazionamento, deve sollevare la questione nel contraddittorio delle parti.
Il rilievo officioso della questione sul frazionamento deve rispettare il contraddittorio, assegnando termine alle parti per difese.
art. 19-quaterdecies L. 172/2017
La doglianza sull'equo compenso è stata dichiarata inammissibile per mancata allegazione in merito e perché la questione non risultava decisiva nel caso concreto.
La Corte ha ritenuto integrata la colpa grave e l'abuso del processo, applicando la condanna equitativa per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Non citata nel testo.
Non citata espressamente come norma applicata; il ricorrente contestava la valutazione delle prove, ma la Corte ha ricondotto la doglianza al merito e all'inammissibilità in cassazione.
Massime di principio
- Il frazionamento giudiziale di crediti riconducibili a un medesimo rapporto o a un identico fatto costitutivo è illegittimo se non è sorretto da un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, poiché contrasta con correttezza, buona fede e giusto processo.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la natura unitaria del rapporto e l'assenza di ragioni giustificative del frazionamento, la relativa censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di riesame del merito.
- Il giudicato esterno non si estende automaticamente a crediti o incarichi diversi, ancorché intercorrano tra le stesse parti, se il precedente giudicato riguarda un distinto rapporto o una distinta frazione del credito.
- La parte che invoca la riunione dei giudizi o la mancata riunione deve dimostrare un interesse concreto e attuale a tale doglianza; in difetto, la censura è inammissibile.
- Le questioni nuove, come quella dell'equo compenso, devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito utili, altrimenti non sono scrutinabili per la prima volta in cassazione.
- L'abuso dello strumento processuale può giustificare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna per responsabilità aggravata e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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