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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23078/2021 del 18/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il professionista aveva chiesto il pagamento di euro 388,97 quale compenso per un'attività svolta in relazione alla definizione di un sinistro automobilistico. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in appello proposto dalla compagnia assicurativa, aveva riformato la decisione ritenendo improponibile la domanda per abusivo frazionamento del credito, sul presupposto che le varie pretese peritali dovevano essere fatte valere unitariamente e che il creditore non aveva allegato alcun interesse oggettivamente valutabile a proporre separati giudizi. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto otto motivi: 1) violazione dell'art. 339 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, trattandosi di causa di valore inferiore a euro 1.100; 2) violazione del giudicato esterno, invocando una precedente sentenza che avrebbe escluso il frazionamento della pretesa; 3) violazione dell'art. 274 c.p.c. per la mancata riunione dei giudizi; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost. per avere il Tribunale ritenuto unitario il rapporto tra perito e compagnia; 5) violazione dell'art. 19-quaterdecies L. 172/2017 sul cd. equo compenso; 6) omesso esame di fatti storici relativi ai pagamenti percepiti; 7) violazione del giudicato implicito derivante da precedenti pronunce di legittimità; 8) erronea interpretazione dei principi delle sentenze di Cassazione sul divieto di abusivo frazionamento del credito e sulla natura unitaria del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, quando il giudice di merito accerta l'abusivo frazionamento del credito, la sentenza resa dal giudice di pace secondo equità è appellabile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.; ha respinto il secondo motivo osservando che il preteso giudicato riguardava un diverso rapporto, e comunque il ricorrente aveva sempre sostenuto l'autonomia dei singoli incarichi, sicché non poteva invocare un giudicato esterno su rapporti che egli stesso aveva prospettato come distinti; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché la riunione dei giudizi era stata richiesta dalla controparte e non dal ricorrente, e comunque il provvedimento sulla riunione non è normalmente impugnabile; ha ritenuto inammissibili il quarto e l'ottavo motivo perché diretti a sollecitare un nuovo esame del merito sull'unitarietà del rapporto e sull'esistenza di un interesse al frazionamento, questione già decisa dal giudice di merito con accertamento di fatto insindacabile in cassazione; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché la questione dell'equo compenso non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito ed era comunque assorbita dalla ritenuta illegittimità del frazionamento; ha respinto il sesto motivo precisando che l'omesso esame riguarda un fatto storico e non una prova, e che il giudice di merito aveva comunque valorizzato la condotta complessiva del professionista; ha ritenuto infondato il settimo motivo, osservando che l'orientamento favorevole al frazionamento era stato superato dalle Sezioni Unite. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha applicato la sanzione ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. per colpa grave e abuso dello strumento processuale, oltre a dare atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    la sentenza del giudice di pace è appellabile quando la decisione investa la violazione di norme costituzionali, come nel caso di accertato abuso del frazionamento del credito e del correlato contrasto con correttezza, buona fede e giusto processo

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per qualificare la sentenza del giudice di pace resa secondo equità

  • art. 274 c.p.c.

    la doglianza sulla mancata riunione è inammissibile se manca un interesse concreto della parte ricorrente; il provvedimento di riunione non ha natura decisoria

  • art. 183 c.p.c.

    se il giudice intende rilevare d'ufficio la questione del frazionamento del credito, deve sottoporla alle parti per il contraddittorio

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato come norma che impone il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna equitativa per responsabilità aggravata e abuso del processo

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del giusto processo, violato dal frazionamento abusivo del credito

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati come espressione dei doveri di correttezza e buona fede che informano anche la fase processuale

  • art. 19-quaterdecies L. 4 dicembre 2017, n. 172

    invocato dal ricorrente per sostenere il diritto a un equo compenso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Le domande aventi ad oggetto distinti crediti relativi a un medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore alleghi e dimostri un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata; in mancanza, il frazionamento integra abuso del processo e contrasta con correttezza, buona fede e giusto processo.
  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione adeguata, che il creditore non ha giustificato la proposizione di più giudizi per pretese riconducibili a una medesima vicenda sostanziale, tale valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.
  • Il giudicato formatosi su una frazione del credito non si estende automaticamente ad altre frazioni di un diverso giudizio, soprattutto quando le parti abbiano prospettato i rapporti come autonomi e distinti; i limiti del giudicato vanno individuati in relazione al конкретo rapporto dedotto in causa.
  • La deduzione dell'equo compenso e di altre questioni di merito richiede specifica allegazione nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotta per la prima volta né può tradursi in una richiesta di riesame del merito.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto storico è inammissibile quando in realtà censura la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • La riunione dei giudizi è rimessa a valutazioni organizzative del giudice e, salvo ipotesi particolari, il relativo provvedimento non ha carattere decisorio ed è insuscettibile di autonoma impugnazione da parte di chi non ne abbia chiesto l'adozione.
  • Il persistente coltivare giudizi manifestamente infondati o in contrasto con consolidati arresti nomofilattici può integrare colpa grave e abuso dello strumento processuale, giustificando la condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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