Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2021 del 18/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente equa riparazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto davanti alla Corte d'appello domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un processo penale iniziato nel 2002 e definito nel 2017. Nel procedimento monitorio gli era stato chiesto di integrare la documentazione perché aveva depositato copie asseverate dal difensore ma non autenticate dalla cancelleria degli atti e delle sentenze dei gradi del giudizio presupposto, così da consentire la ricostruzione dell'andamento del processo. Il ricorrente aveva quindi chiesto una proroga per reperire gli atti, i verbali e i provvedimenti presso la cancelleria del tribunale, ma l'istanza era stata rigettata e l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 era stata respinta. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 3 L. n. 89/2001, dell'art. 16-decies D.L. n. 179/2012 e degli artt. 125 e 640 c.p.c., sostenendo che la legge Pinto non prevede la produzione documentale come requisito di ammissibilità o procedibilità e che l'autentica dell'avvocato sarebbe stata sufficiente; 2) violazione dell'art. 3 L. n. 89/2001 e omesso esame di fatto decisivo, perché in sede di opposizione aveva poi prodotto gli atti mancanti in copia autentica rilasciata dalla cancelleria; 3) violazione dell'art. 3 L. n. 89/2001, degli artt. 156 e 640 c.p.c. e del giusto processo, sostenendo che il giudice avrebbe potuto acquisire d'ufficio il fascicolo del procedimento presupposto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse trattato la mancata produzione come vizio formale di ammissibilità o procedibilità, ma come lacuna istruttoria impediente la ricostruzione completa del processo presupposto; ha inoltre escluso che l'art. 16-decies D.L. n. 179/2012 attribuisca al difensore il potere di certificare copie analogiche di originali analogici, poiché la norma riguarda il deposito telematico di copie informatiche di atti analogici. Ha invece accolto il secondo motivo, reputando decisivo l'omesso esame della dedotta produzione, nella fase di opposizione, delle copie autentiche con attestazione di conformità della cancelleria, circostanza che andava verificata perché potenzialmente idonea a sanare la lacuna probatoria. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. In conseguenza, il decreto impugnato è stato cassato limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per la verifica della presenza in atti delle autentiche rilasciate dalla cancelleria e della loro portata, con ulteriore regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 89/2001
non introduce requisiti formali di ammissibilità o procedibilità della domanda di equa riparazione, ma specifica il contenuto dell'onere probatorio del ricorrente nella fase monitoria; la carenza documentale non comporta rigetto automatico della domanda, dovendo il giudice rimediare all'insufficienza istruttoria nei limiti consentiti.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto all'equa riparazione e del giusto processo, ma non è oggetto di autonoma statuizione diversa da quella resa sulla disciplina interna.
art. 16-decies D.L. n. 179/2012
non attribuisce all'avvocato il potere di certificare la conformità di copie analogiche di originali analogici; riguarda il deposito telematico di copie informatiche, anche per immagine, di atti formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme.
art. 125 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, senza autonoma specifica statuizione.
art. 640 c.p.c.
richiamato come norma che consente al giudice, in presenza di prova insufficiente, di porre rimedio all'insufficienza istruttoria nel procedimento monitorio, nel contesto dell'equa riparazione.
art. 156 c.p.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della non invalidità della domanda per vizi formali; non è stato però posto a base della decisione.
art. 5-ter L. n. 89/2001
richiamato come rimedio oppositivo avverso il decreto monitorio emesso nel procedimento Pinto.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, la produzione documentale richiesta dall'art. 3, comma 3, non costituisce requisito formale di ammissibilità o procedibilità, ma integra l'onere probatorio del ricorrente nella fase monitoria.
- L'eventuale insufficienza della documentazione nel giudizio Pinto non impone necessariamente il rigetto della domanda, poiché il giudice deve valutare se la lacuna sia colmabile o se occorrano ulteriori acquisizioni istruttorie per ricostruire il processo presupposto.
- L'art. 16-decies D.L. n. 179/2012 non estende al difensore un generale potere di autentica di copie analogiche di originali analogici, essendo riferito al diverso fenomeno del deposito telematico di copie informatiche di atti analogici.
- Se il ricorrente deduce di avere successivamente prodotto in opposizione documenti decisivi muniti di autentica di cancelleria, tale circostanza deve essere esaminata dal giudice perché può incidere sull'esito della domanda di equa riparazione.
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