Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23080/2021 del 18/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio presupposto iniziato nel 1971 davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento di una pensione di guerra, poi interrotto per la morte del ricorrente originario e successivamente riassunto dall'erede, fino alla definizione con sentenza del 2017. L'erede, in proprio e quale successore, ha domandato l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di quel processo. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo, poi ridotto in sede di opposizione a euro 500, ritenendo che dal periodo di durata irragionevole dovessero essere detratti tre anni di ragionevole durata in relazione alla fase anteriore all'11 agosto 1973. Il ricorrente ha censurato questa impostazione denunciando violazione dell'art. 6 CEDU e dei criteri di liquidazione dell'indennizzo, sostenendo che, quando il processo era già pendente alla data dell'11 agosto 1973, il calcolo della base temporale deve tener conto della situazione processuale esistente a quella data e non va operata la detrazione automatica dei tre anni di ragionevole durata stabiliti dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'equa riparazione, il danno da durata irragionevole è indennizzabile solo a partire dall'11 agosto 1973, ma che il computo deve essere effettuato tenendo conto dello stato del processo a quella data. Se la causa era già pendente allora, non può detrarsi in modo meccanico il periodo di ragionevole durata previsto dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, perché occorre valorizzare anche il tempo già decorso dalla proposizione del giudizio. Di conseguenza, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo costituisce il fatto generatore della tutela indennitaria interna; il rimedio nazionale deve essere analogo a quello convenzionale.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis

    Il periodo di ragionevole durata previsto dalla norma non va automaticamente sottratto quando il processo presupposto era già pendente alla data dell'11 agosto 1973; occorre considerare la situazione processuale esistente a tale data.

  • L. 4 agosto 1955, n. 848

    È richiamata come legge di ratifica ed esecuzione della CEDU nel sistema interno.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il computo dell'indennizzo deve essere effettuato tenendo conto della fase in cui il processo presupposto si trovava alla data dell'11 agosto 1973, se già pendente a quella data.
  • Il periodo di ragionevole durata fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 non può essere sottratto in modo automatico e astratto quando ciò conduca a ignorare il tempo di pendenza già maturato prima dell'11 agosto 1973.
  • La tutela introdotta dalla L. n. 89/2001 va letta in coerenza con l'art. 6 CEDU, quale rimedio interno volto a ristorare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.
  • Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, ciò che rileva non è soltanto il momento da cui la violazione diviene indennizzabile, ma anche lo stato concreto del procedimento al momento in cui tale indennizzabilità inizia a operare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.