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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23088/2021 del 18/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un processo civile. In sede di opposizione al decreto emesso dal consigliere designato, la Corte d'appello ha aumentato l'indennizzo riconosciuto alla parte privata e ha rideterminato le spese del monitorio e dell'opposizione. La ricorrente ha impugnato il decreto con sette motivi. Con i primi tre ha censurato la liquidazione delle spese della fase monitoria e la motivazione sulla riduzione degli onorari; con il quarto ha contestato la liquidazione dei compensi della fase di opposizione, deducendo l'uso di una tabella non corretta, l'omessa liquidazione della fase istruttoria/trattazione e il superamento dei valori minimi; con il quinto e il sesto ha denunciato l'omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione del compenso per la redazione degli atti con modalità telematiche, sia per il monitorio sia per l'opposizione; con il settimo ha dedotto l'errore di decisione per il mancato riconoscimento di tale maggiorazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la autonoma liquidazione delle spese della fase monitoria e la motivazione sulla speciale semplicità dell'affare. Ha accolto il quarto motivo nei limiti in cui la liquidazione delle spese della fase di opposizione era incompleta e inferiore ai minimi, perché mancava la liquidazione della fase istruttoria e l'importo complessivo era sotto la somma delle voci dovute. Ha accolto il quinto e il sesto motivo, rilevando l'omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione del 30% per gli atti telematici redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione. Il settimo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto è stato cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che dovrà rideterminare le spese della fase di opposizione e pronunciarsi sulla maggiorazione richiesta, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione, dedotti sia per nullità del decreto sia per violazione di legge nella liquidazione delle spese.

  • art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55 del 2014

    "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto"

    La Corte afferma che, ricorrendone i presupposti, la maggiorazione del 30% deve essere valutata in sede di liquidazione delle spese e non può essere ignorata senza pronuncia.

  • art. 6, comma 1, d.m. n. 37 del 2018

    La disposizione è richiamata per precisare la decorrenza e l'applicabilità del comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 alle liquidazioni successive all'entrata in vigore.

  • tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55 del 2014

    Per la fase davanti al consigliere designato in procedimento monitorio la liquidazione delle spese deve avvenire secondo la tabella dei procedimenti monitori.

  • tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014

    La Corte esclude la sua applicazione alla fase monitoria, ritenendo corretta quella dei procedimenti monitori.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    È richiamato come base dei parametri generali utilizzati per la liquidazione dei compensi professionali.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese della fase monitoria, il giudice deve applicare la tabella dei procedimenti monitori e può liquidare autonomamente anche le spese di tale fase quando il provvedimento monitorio venga caducato in opposizione.
  • La motivazione sulla riduzione degli onorari è sufficiente quando rende percepibile la ratio decidendi, anche se sintetica, come nel caso della speciale semplicità dell'affare.
  • In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi professionali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché resti entro i parametri minimi e massimi applicabili.
  • Nel giudizio di opposizione, la liquidazione delle spese deve comprendere tutte le fasi effettivamente svolte; l'omissione di una fase rilevante integra errore censurabile.
  • La richiesta di maggiorazione del compenso per la redazione telematica degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione ha autonomia propria nella liquidazione delle spese e impone una pronuncia espressa, non essendo sufficiente un rigetto implicito se la decisione non è logicamente incompatibile con essa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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