Cassazione Civile, Ordinanza n. 23082/2021 del 18/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti, quali eredi del defunto che aveva ottenuto un parziale riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata del processo presupposto, hanno impugnato il decreto della Corte d’appello che aveva rigettato la loro opposizione avverso il provvedimento che liquidava l’indennizzo in euro 807, somma corrispondente a quanto il loro dante causa era stato condannato a pagare nel giudizio presupposto. Con il primo motivo hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato l’esistenza di reciproci crediti tra le parti del processo presupposto, la qualificazione di quel giudizio come di valore indeterminabile ai fini delle spese e l’esistenza di un diverso decreto di equa riparazione in cui era stato liquidato un importo maggiore. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001, assumendo che il "diritto accertato dal giudice" non coincidesse necessariamente con il solo importo condannatorio e che dovessero essere computati anche gli interessi legali riconosciuti nel giudizio presupposto. Con il terzo motivo hanno lamentato nullità del decreto per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., oltre che della L. 89/2001, sostenendo che la Corte d’appello non avesse esaminato le censure formulate in opposizione. Con il quarto motivo hanno infine contestato la liquidazione delle spese processuali, assumendo l’erronea applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 e dello scaglione di valore adottato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sui primi due motivi perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato l’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001, assumendo come limite massimo dell’indennizzo il valore del diritto accertato nel giudizio presupposto, identificato nella condanna a euro 807; ha inoltre osservato che il valore del processo presupposto qualificato come indeterminabile e l’esito di un diverso procedimento di equa riparazione non erano decisivi. Quanto agli interessi, ha richiamato il principio secondo cui essi vanno inclusi nel valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, ma ha rilevato che nel caso concreto le ricorrenti non avevano specificamente dimostrato il diverso importo invocato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché l’opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, sia perché riproponeva doglianze già disattese. Il quarto motivo è stato respinto perché, ai fini della liquidazione delle spese, il procedimento camerale di equa riparazione ha natura contenziosa e la Corte d’appello aveva correttamente applicato lo scaglione di valore riferito alla domanda rigettata in opposizione. Le ricorrenti sono state inoltre condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva esaminato i fatti allegati e li aveva considerati non decisivi ai fini dell’applicazione dell’art. 2-bis L. 89/2001.
art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice
Il limite massimo dell’indennizzo deve essere parametrato al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice nel processo presupposto; nel caso concreto tale diritto è stato identificato nella somma di euro 807 oggetto della condanna.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è stata rigettata perché mirava in sostanza a contestare la ricostruzione del fatto e l’applicazione già corretta del limite dell’indennizzo.
La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché l’opposizione ex L. 89/2001 non configura un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase del medesimo procedimento.
La motivazione del decreto non è stata ritenuta mancante, poiché le questioni decisive erano state comunque esaminate e respinte.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
L’opposizione al decreto in materia di equa riparazione realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, con ampio effetto devolutivo, e non un autonomo giudizio di impugnazione.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato ai fini della liquidazione dei compensi; la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dello scaglione di valore adottato dal giudice di merito.
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata
Per la liquidazione delle spese si guarda di regola alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa; qui la domanda delle opponenti è stata rigettata, quindi lo scaglione è stato correttamente riferito all’opposizione.
Cass. 7695/2019
Gli interessi liquidati nella pronuncia che definisce il giudizio presupposto devono essere inclusi nel valore della vicenda ai fini del limite quantitativo dell’indennizzo.
Cass. 19348/2015
L’opposizione ex L. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase del medesimo procedimento.
Cass. 4142/2017
Conferma che l’opposizione in materia di equa riparazione ha funzione di fase a contraddittorio pieno e non di nuovo giudizio di impugnazione.
Cass. 23187/2016
Il procedimento camerale di equa riparazione ha natura contenziosa ai fini della liquidazione delle spese.
Cass. 3903/2016
Precedente ritenuto superato dalla successiva giurisprudenza richiamata dalla Corte.
Cass. 29420/2019
Richiamata per escludere l’attualità del precedente orientamento invocato dalle ricorrenti.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, il limite massimo dell’indennizzo va commisurato al valore della causa presupposta o, se inferiore, al diritto accertato nel giudizio presupposto, e non a criteri astratti sganciati dall’esito concreto di quel processo.
- Ai fini del calcolo del limite quantitativo dell’indennizzo devono essere considerati anche gli interessi liquidati nella sentenza che ha definito il giudizio presupposto, purché la parte che li invoca indichi in modo specifico il relativo importo e il criterio di calcolo.
- L’opposizione avverso il decreto in materia di equa riparazione non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; perciò le doglianze vanno lette in termini di devoluzione della controversia e non come motivi di appello.
- Nella liquidazione delle spese del procedimento camerale di equa riparazione si applica un criterio contenzioso, e il valore di riferimento è normalmente quello della somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa rispetto alla domanda proposta in opposizione.
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