Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23089/2021 del 18/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un ricorso per equa riparazione ex legge Pinto relativo alla durata non ragionevole di un processo civile di natura previdenziale. La Corte d'appello aveva dichiarato estinto il procedimento ritenendo che, dopo l'interruzione determinata dalla sospensione dall'esercizio professionale del difensore delle parti, il processo non fosse stato riassunto nel termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza legale del riacquisto dello ius postulandi, individuata dalla corte territoriale nel 15 febbraio 2016. Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente ha denunciato violazione di legge sostenendo che l'interruzione automatica del processo per sospensione del procuratore opera solo se vi sia un effettivo pregiudizio del diritto di difesa della parte; nel caso concreto, la sospensione del difensore sarebbe intercorsa e cessata interamente prima della prima udienza del procedimento di equa riparazione e prima della costituzione del Ministero, sicché non avrebbe inciso sul diritto di difesa e non avrebbe dovuto determinare l'estinzione per tardiva riassunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel processo civile, la sospensione del procuratore dall'esercizio della professione determina l'interruzione del processo; tuttavia, trattandosi di sospensione temporanea e non di perdita definitiva dello ius postulandi, una volta cessata la sospensione il difensore già costituito può riprendere l'attività sulla base della precedente procura, senza necessità di nuova procura o nuova costituzione. In tale ipotesi, il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo decorre dalla cessazione del periodo di sospensione e non dalla sola conoscenza legale dell'evento interruttivo. Poiché la sospensione del difensore era terminata il 18 luglio 2014, l'onere di riassunzione decorreva da tale data; la motivazione della Corte d'appello è stata corretta solo in parte, ma il dispositivo di estinzione è stato ritenuto conforme a diritto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; non è stata disposta la declaratoria sul contributo unificato perché il procedimento era esente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare la violazione di norme di diritto

  • art. 305 c.p.c.

    il termine perentorio per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto decorre, nel caso di sospensione temporanea del difensore, dalla cessazione della sospensione

  • artt. 301 e 305 c.p.c.

    richiamati per affermare che, una volta cessata la sospensione del procuratore non revocato né rinunciante, grava su di lui l'onere di attivarsi per la prosecuzione del giudizio

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    non trova applicazione la declaratoria sul contributo unificato perché il procedimento era esente dal relativo pagamento

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • artt. 301 e 305 c.p.c.

    nel testo sono richiamati come base del termine decadenziale per la ripresa del processo dopo l'interruzione

Massime di principio

  • Nel processo civile, la sospensione del procuratore dall'esercizio della professione produce l'interruzione del processo, ma, trattandosi di evento temporaneo, la ripresa del giudizio avviene sulla base della procura originaria una volta cessata la sospensione, senza necessità di nuova procura o nuova costituzione.
  • Per la sospensione temporanea del difensore, il termine per riassumere o proseguire il processo decorre dalla cessazione della sospensione stessa, perché in quel momento riacquista efficacia lo ius postulandi del difensore già costituito.
  • La soluzione sull'interruzione e sulla riassunzione deve essere distinta dalle ipotesi di cessazione definitiva dello ius postulandi, nelle quali il termine decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo per proteggere effettivamente il diritto di difesa della parte.
  • Se il dispositivo del giudice di merito è conforme a diritto, l'eventuale errore nella motivazione sulla decorrenza del termine di riassunzione non comporta accoglimento del ricorso quando la conclusione finale resta corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.