Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42941/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Campobasso che aveva assolto Elisabetta Collalunga dall'accusa di cui all'art. 391-ter c.p., sostenendo che l'imputata aveva introdotto in carcere, occultata nel reggiseno durante un colloquio con il compagno detenuto, una scheda SIM a lei intestata. Il ricorrente deduceva che, per una interpretazione teleologica e sistematica della norma, la nozione di "dispositivo idoneo alla comunicazione" comprende anche la sola scheda SIM, essenziale al funzionamento di un telefono, e che escluderne la punibilità lascerebbe priva di sanzione la condotta di introdurre in più tempi parti di dispositivi poi ricomposte per comunicare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 391-ter c.p. sia rivolto ad "apparecchio telefonico" o ad "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" considerati nella loro unitarietà e nella loro idoneità immediata a comunicare. La scheda SIM, pur funzionale all'accesso al servizio di rete, è un accessorio/parte che, da sola, non è idonea a consentire comunicazioni; pertanto non rientra nell'oggetto materiale della fattispecie. La Corte ha inoltre richiamato il principio di legalità e di tassatività: un'estensione della norma per ricomprendere parti/accessori costituirebbe un'analogia vietata. La decisione precisa però che la fattispecie può essere eventualmente configurata se la scheda SIM è introdotta congiuntamente alla disponibilità del dispositivo idoneo, ovvero se vi è prova che il detenuto poteva effettivamente fare affidamento su un dispositivo (es. complicità del personale).

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    La norma incriminatrice punisce chi procura, consente l'uso o introduce in carcere un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni; la Corte interpreta questi termini come riferiti al dispositivo nella sua unitarietà e idoneità immediata a comunicare, escludendo parti o accessori come la sola scheda SIM.

  • art. 391-bis cod. pen.

    Citato come disciplina distinta (riferita ai detenuti sottoposti al regime 41-bis); rappresenta un quadro normativo diverso rispetto all'art. 391-ter, che trova applicazione fuori dai casi disciplinati dall'art. 391-bis.

  • D.L. 21 ottobre 2020, n.130, conv. L. 18 dicembre 2020, n.173

    Testo di introduzione dell'art. 391-ter; la Corte ne evidenzia la ratio: contrastare l'introduzione di telefoni cellulari e dispositivi idonei alle comunicazioni per tutela dell'effettività della pena e della sicurezza degli istituti.

  • Lavori preparatori (proposta di legge / relazione illustrativa)

    "Per le ragioni esposte, con la presente proposta di legge si intende introdurre nel codice penale un reato specifico per punire le condotte illecite di introduzione, possesso e utilizzo di apparecchi radiomobili o altri apparati idonei per le comunicazioni con l'esterno all'interno degli istituti penitenziari, al fine di prevenire e di contrastare tali condotte e, soprattutto, di garantire una maggiore sicurezza all'interno delle carceri, in modo da evitare che il loro dilagare possa arrecare pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico"

    I lavori preparatori mostrano la finalità del legislatore di colpire l'introduzione e l'uso di apparecchi radiomobili e dispositivi integrati; la Corte li utilizza per confermare che l'intervento mira ai dispositivi nella loro struttura unitaria.

  • art. 39 DPR 30 giugno 2000, n.230

    Norma che disciplina i colloqui telefonici dei detenuti; la Corte la richiama per spiegare l'interesse protetto dalla fattispecie penale (evitare l'elusione delle prescrizioni sui colloqui/telefonate).

  • art. 14 DPR 30 giugno 2000, n.230

    Riferimento al regime sanzionatorio antecedente l'art. 391-ter; utile a mostrare come in passato si distinguesse tra favoreggiamento e illecito disciplinare per il possesso di cellulari da parte dei detenuti.

  • Corte Costituzionale, sent. n.98 del 2021

    Richiamata per il principio di legalità e determinazione della fattispecie penale: vietata estensione analogica delle norme incriminatrici, richiedendo chiarezza su ciò che la legge punisce.

  • Legge 2 ottobre 1967, n.895 (norme su armi e parti di esse)

    Usata come esempio per mostrare che quando il legislatore vuole sanzionare le parti di un bene lo prevede espressamente; l'assenza di simile previsione in art. 391-ter suggerisce l'esclusione delle parti/accessori.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (riferimento all'art.148 c.p.p.)

    Citazione esemplificativa di tecnica normativa che usa locuzioni ampie per coprire future evoluzioni tecnologiche; la Corte usa l'analogia per spiegare la scelta del legislatore di indicare categorie funzionali dei dispositivi piuttosto che elenchi tassativi.

Massime di principio

  • L'art. 391-ter c.p. tutela contro l'introduzione o la messa a disposizione in carcere di apparecchi o dispositivi che, di per sé e nella loro unitarietà, siano immediatamente idonei a consentire comunicazioni: la rilevanza penale si apprezza sull'idoneità del dispositivo completo.
  • La sola scheda SIM, considerata isolatamente, non costituisce "apparecchio telefonico" né "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" ai sensi dell'art. 391-ter, poiché da sola non è idonea a comunicare; dunque la sua introduzione non integra automaticamente il reato previsto da tale norma.
  • Per configurare il reato quando siano coinvolte parti o accessori (es. scheda SIM) è necessario dimostrare la disponibilità simultanea del dispositivo idoneo o la capacità concreta del detenuto di utilizzare la SIM (es. complicità di personale, disponibilità di dispositivo in carcere): senza ciò si viola il principio di tassatività.
  • Non è ammessa un'estensione analogica della fattispecie penale per includere parti di dispositivi; eventuali lacune normative vanno colmate dal legislatore, non dal giudice.
  • In casi analoghi i pubblici ministeri dovrebbero valutare anche ipotesi alternative rilevanti (es. favoreggiamento, altri reati o il ricorso a misure disciplinari) e raccogliere elementi che dimostrino l'immediata utilizzabilità del mezzo da parte del detenuto.
  • La natura istantanea del reato richiede che l'elemento materiale sia la messa a disposizione di un dispositivo già idoneo alla comunicazione; prove sulla modularità o introduzione frazionata di parti richiedono un'attenta valutazione in relazione al principio di offensività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.