Cassazione Penale, Sentenza n. 42880/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto dalla parte civile Alberto Letizia avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 04/10/2023 che aveva confermato l'assoluzione, pronunciata dal GUP di Lecce, in favore di Massimo Gallinaro per i reati di cui agli artt. 589-bis, co. 1 e 7, e 590-bis c.p. ("fatto non costituisce reato"). I fatti: collisione tra un autobus guidato da Gallinaro e un'autovettura condotta da Vittorio Letizia, con morte di quest'ultimo e lesioni gravi della passeggera, per cui si contestava a Gallinaro una colpa specifica (violazione dell'art. 141 C.d.S., superamento del limite di 50 km/h). Il ricorso della parte civile articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 43 c.p. per aver ristretto l'oggetto dell'indagine al solo profilo della velocità, senza esaminare altri profili (es. invasione di corsia dell'autobus); 2) violazione dell'art. 178, co.1, lett. c) c.p.p. per omessa valutazione di argomenti difensivi (in particolare la cosiddetta "precedenza cronologica" dell'autovettura e la rilevanza della posizione dell'urto rispetto alla segnaletica); 3) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della velocità dell'autobus e della dinamica (incongruenza tra la distanza di arresto/rotazione dell'auto e la velocità attribuita all'autobus).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le decisioni di primo e secondo grado costituiscano un unico corpo motivazionale che può essere letto congiuntamente; l'appello e il primo grado hanno ricostruito e confrontato le perizie tecniche (con valutazioni divergenti sulla velocità) e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta di aderire alle conclusioni ritenute maggiormente coerenti con il complesso probatorio. In particolare i giudici hanno ritenuto che la causa principale dell'evento fosse l'invasione della carreggiata da parte dell'autovettura che non si era fermata allo stop, e che, anche assumendo diversa condotta del conducente dell'autobus, non vi fossero apprezzabili probabilità di scongiurare l'evento. La Cassazione ha escluso vizi ai sensi dell'art. 178 c.p.p. e ha confermato il limite del sindacato di legittimità che non ammette una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e dai responsabili civili (liquidate in euro 3.000,00 ciascuno).
Norme richiamate
Codice penale, art. 589-bis, comma 1 e 7
Reato di omicidio stradale contestato ma il giudice ha ritenuto che la condotta dell'imputato non costituisse causa efficace dell'evento mortale; quindi "il fatto non costituisce reato".
Codice penale, art. 590-bis
Lesioni gravi da sinistro stradale contestate ma, in relazione alla dinamica accertata, non riconosciute come imputabili alla condotta del conducente dell'autobus.
Codice della Strada, art. 141
Articolo richiamato in relazione al limite di velocità (50 km/h): il giudice ha analizzato le perizie sulla velocità e ha ritenuto che non fosse provata in modo tale da far scattare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus; inoltre la causa principale è stata individuata nell'invasione della carreggiata da parte dell'auto.
Codice penale, art. 43
Richiamato dal ricorrente per censurare la restrizione dell'oggetto d'indagine; la Corte ha ritenuto che la valutazione del profilo contestato fosse conforme alle risultanze processuali e non abbia violato i principi richiamati, respingendo la censura.
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Articolo invocato per omessa valutazione di argomenti difensivi: la Corte ha ritenuto che le relative censure costituissero una rivalutazione dei fatti non ammessa in sede di legittimità e che i motivi non evidenziassero omissioni rilevanti nella motivazione.
Codice di procedura penale, art. 506, comma 1, lett. e)
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione controlla che la motivazione contenga ragioni giuridicamente apprezzabili e non presenti manifesta illogicità, non potendo sostituirsi al giudice di merito in valutazioni probatorie.
Decisione Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata in relazione alla determinazione della responsabilità per le spese/ammende: la Corte ha rilevato l'assenza di "assenza di colpa" che giustifichi l'esclusione della condanna alle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi fondati su una nuova valutazione probatoria o su una diversa lettura degli accadimenti vengono normalmente dichiarati inammissibili se non sollevano vizi di diritto o manifesta illogicità.
- Quando primo e secondo grado espongono motivazioni coerenti e articolate, la Corte di legittimità può leggere le due sentenze congiuntamente e riterrà integri i motivi di merito se l'iter motivazionale è congruo.
- Nei reati stradali è essenziale dimostrare il nesso di causalità e l'apprezzabilità della probabilità che una condotta diversa avrebbe evitato l'evento; la semplice supposizione o valutazione empirica non prevale su una perizia tecnica adeguatamente motivata.
- Le censure devono mirare a profili di diritto (violazioni di legge, vizi di motivazione specificamente indicati, manifesta illogicità) o a errori metodologici evidenti nelle perizie; contestazioni meramente fattuali o percettive sono inammissibili in Cassazione.
- La parte civile che propone ricorso per Cassazione rischia la condanna alle spese e sanzioni (ammende) se il ricorso è manifestamente infondato; conviene verificare la sussistenza di chiari profili di diritto prima di ricorrere.
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