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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42883/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato unicamente le statuizioni di esclusione delle parti civili operate dalla Corte di Appello in corso di giudizio d'appello, sostenendo che la presunta transazione riguarda solo i tempi di pagamento della provvisionale e non la rinuncia alla costituzione di parte civile; deducevano inoltre l'illegittimità dell'esclusione disposta in appello, invocando l'art. 80 e 81 c.p.p. secondo cui la facoltà di esclusione della parte civile sarebbe propria solo del giudice dell'udienza preliminare e del giudice di primo grado e non del giudice d'appello in apertura di dibattimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili: in primo luogo la sentenza impugnata era già divenuta definitiva (la Cassazione aveva rigettato il ricorso degli imputati), per cui l'art. 606 c.p.p. impedisce ulteriore gravame; in secondo luogo è mancava l'interesse delle parti civili all'impugnazione, dato che il dispositivo della Corte di Appello ha confermato la condanna penale e le statuizioni civili (titolo esecutivo), rendendo privo di utilità pratica il ricorso anche se nella motivazione si era richiamata l'ordinanza di esclusione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 40 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nella descrizione del reato contestato; la sentenza conferma la condanna sugli articoli indicati.

  • art. 113 cod. pen.

    Richiamato tra le norme del reato (concorso di persone nel reato); utilizzato per la qualificazione della responsabilità penale.

  • art. 589 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di omicidio colposo, richiamata nella imputazione originaria confermata in sentenza.

  • art. 80 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti come limite alla possibilità di escludere la parte civile: la Corte valuta la questione ma, dato l'esito definitivo del procedimento e la conformità del dispositivo alla richiesta delle parti, dichiara il ricorso inammissibile per mancanza di interesse.

  • art. 81 cod. proc. pen.

    Citata insieme all'art. 80 c.p.p. in relazione alla disciplina sulla costituzione ed esclusione della parte civile; la Corte non mette in discussione la norma ma rigetta il ricorso per ragioni di definitività e di interesse.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare l'impossibilità di impugnare una sentenza già passata in giudicato: la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile per sopraggiunta definitività.

  • art. 568 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiama il principio dell'interesse all'impugnazione: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero un interesse attuale e concreto all'impugnazione perché il dispositivo favorevole era già definitivo e titolabile.

Massime di principio

  • Se il dispositivo di una sentenza conferma la condanna e le statuizioni civili favorevoli a una parte, quest'ultima può risultare priva di interesse a proporre impugnazione anche se la motivazione contiene riferimenti incongruenti: l'interesse all'impugnazione si valuta rispetto all'utilità pratica che essa può produrre.
  • La possibilità di impugnare in Cassazione è preclusa quando la sentenza è già passata in giudicato; prima di proporre ricorso è essenziale verificare lo stato di definitività del provvedimento.
  • Una transazione tra imputato e parte civile deve essere chiara e specifica: se la transazione riguarda solo i tempi di pagamento della provvisionale e non espressamente la rinuncia o la revoca della costituzione di parte civile, essa non equivale automaticamente all'estromissione della parte civile dal processo.
  • L'esclusione della parte civile in appello solleva profili di legittimità che vanno tempestivamente contestati; tuttavia, se il dispositivo della Corte d'appello dispone diversamente (conferma delle statuizioni civili), la contestazione può perdere efficacia pratica.
  • Chi intende preservare la propria posizione di parte civile deve ottenere espressi atti dispositivi (ad esempio rinuncia scritta o transazione che riporti espressamente la rinuncia ai diritti civili derivanti dal processo) e valutare prontamente eventuali rimedi processuali prima della definitività della sentenza.

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