Cassazione Penale, Sentenza n. 42890/2024 del 25/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Gela che, applicando l'art. 444 c.p.p., infliggeva 5 mesi di arresto e euro 1.600 di ammenda e disponeva la confisca del veicolo. I motivi di ricorso erano: (1) violazione di legge per la confisca del veicolo benché non fosse proceduto per la specifica ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 186, comma 2, C.d.S.; (2) mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante fosse stata concordata tra le parti e richiesta nel verbale d'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: la sentenza impugnata non ha menzionato la sospensione condizionale né nella motivazione né nel dispositivo pur essendo stata oggetto di accordo e richiesta congiunta. Tale omissione è stata qualificata come difetto di correlazione tra accordo e sentenza (non mera svista), quindi la sentenza è stata annullata senza rinvio. Per l'effetto rescindente dell'annullamento, la Corte ha ritenuto superflua la disamina del primo motivo e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per il prosieguo.
Norme richiamate
Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nella sentenza è stato riferito che la pena è stata concordata ai sensi di questo articolo e applicata dal Tribunale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per qualificare i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato proposto in conformità a tale disposizione.
art. 186, comma 2, Codice della Strada
Norma relativa alle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e, tra le ipotesi, alla confisca in caso di circostanze aggravanti (lett. c). Il ricorrente deduceva violazione perché la confisca sarebbe stata disposta senza procedere per quell'ipotesi specifica.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che consente di censurare il difetto di correlazione tra accordo e sentenza. La Corte ha ritenuto che l'omessa menzione della sospensione, per come avvenuta, rientri in questa fattispecie e giustifichi l'annullamento senza rinvio.
Riforma richiamata nella giurisprudenza sulla possibilità di correzione di errori materiali. La Corte ha precisato i limiti della correzione: ammissibile solo se omissione nella parte dispositiva è mera svista e sussista chiara menzione nella motivazione.
Massime di principio
- Se in un patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti concordano anche la sospensione condizionale della pena, il giudice deve esplicitamente menzionarla nella motivazione e nella parte dispositiva della sentenza; l'omissione non sempre è sanabile come errore materiale.
- La correzione di errore materiale da parte della Corte di Cassazione è ammessa solo quando dalla motivazione e dal dispositivo risulti chiaramente che la mancata menzione è una mera svista (es. menzione in motivazione e omissione solo nel dispositivo).
- Se l'omissione riguarda sia la motivazione sia il dispositivo (ossia la richiesta concordata non viene neppure richiamata nella motivazione), si configura un difetto di correlazione fra accordo e sentenza, censurabile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con possibile annullamento della sentenza.
- Quando la Corte annulla 'senza rinvio' per vizi di correlazione che rendono il provvedimento rescindente, le questioni sostanziali alternative (es. legittimità della confisca) possono rimanere inesaminate e saranno affrontate dal giudice di merito nel prosieguo.
- Per evitare annullamenti, difesa e PM devono verificare che l'accordo completi esplicitamente i provvedimenti (benefici richiesti e condizioni) e il giudice deve enucleare e disporre espressamente tali elementi nel dispositivo.
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