Cassazione Penale, Sentenza n. 42889/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e vizi di motivazione: Sahnoui sostiene di non aver avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico e quindi chiede la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; la difesa osserva che l'imputato aveva eletto domicilio presso lo zio e nominato un difensore di fiducia che poi rinunciò, ma afferma che non vi fu conoscenza effettiva delle udienze e che la notifica risultò inidonea, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla distinzione tra conoscenza del procedimento e del processo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo, condividendo la ricostruzione della Corte territoriale che aveva ritenuto che l'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia costituiscano indici di conoscenza o conoscibilità del procedimento. La Corte ha altresì valutato che il ricorrente non abbia fornito spiegazioni circostanziate sul perché non potesse mantenere contatti con il domicilio eletto o con il difensore, e che i brevi periodi di restrizione non impedivano comunque un minimo di attività diligente per informarsi sull'andamento del processo. Perciò non è stata riconosciuta una "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del giudizio e la richiesta di rescissione è stata respinta; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
introdotto dall'art.1, comma 81 della legge 23 giugno 2017 n.103; testo applicabile ratione temporis prevedeva rescissione se il condannato, dichiarato assente per tutta la durata del processo, prova che l'assenza sia stata dovuta a incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
La norma consente la rescissione solo se l'assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza; l'elezione di domicilio e la nomina del difensore possono ostare al riconoscimento dell'incolpevolezza se indicano conoscenza o possibilità concreta di conoscibilità
comma 1 e 2 nel testo applicabile ratione temporis (disciplinava lo svolgimento del processo in assenza e gli indici di conoscenza come elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia)
L'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia sono qualificati come indici (non presunzione assoluta) di conoscenza o conoscibilità del procedimento e vanno valutati alla luce delle circostanze concrete
art. 161, co. 4, cod. proc. pen.
menzionata in relazione alla rinnovazione della notifica
La rinnovazione della notifica è prevista quando la notifica al domicilio eletto risulti inidonea; tuttavia la rinnovazione e la verifica del domicilio non escludono automaticamente la valutazione della conoscibilità del procedimento
applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norma che prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso
art.1, comma 81 (introduzione art. 629-bis c.p.p.)
Ha introdotto la disciplina della rescissione del giudicato per assenza, con il requisito della "incolpevole mancata conoscenza"
art. 89, comma 1 (disposizione transitoria richiamata)
Ha previsto la disciplina transitoria relativa all'applicabilità del nuovo testo normativo in relazione a dichiarazioni di assenza pronunciate anteriormente alla riforma
Massime di principio
- L'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia rappresentano indici rilevanti di conoscenza o conoscibilità del procedimento: il giudice valuta questi elementi nel contesto fattuale e non li considera una presunzione assoluta ma un elemento sintomatico
- Per ottenere la rescissione del giudicato per "incolpevole" mancata conoscenza è necessario provare (o circostanziare) che esistesse un impedimento concreto, non meramente ipotetico o generico, che abbia reso impossibile conoscere o seguire il processo
- Brevi periodi di detenzione o restrizioni non giustificano automaticamente l'ignoranza incolpevole: va illustrato il rapporto causale tra l'evento impeditivo e l'impossibilità di seguire il procedimento
- La difesa deve fornire spiegazioni circostanziate e credibili sul perché gli strumenti ordinari (contatti con il domicilio eletto, comunicazioni con il difensore) non fossero efficaci; l'omissione di tali elementi rende probabile l'esistenza di colpevole disinteresse
- La verifica di regolarità delle notifiche e, se del caso, la rinnovazione ai sensi dell'art.161 c.p.p. non pregiudicano la valutazione complessiva della conoscibilità del processo: anche notifiche non "a mani proprie" possono essere efficaci se nel complesso risultano regolari
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