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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42889/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e vizi di motivazione: Sahnoui sostiene di non aver avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico e quindi chiede la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; la difesa osserva che l'imputato aveva eletto domicilio presso lo zio e nominato un difensore di fiducia che poi rinunciò, ma afferma che non vi fu conoscenza effettiva delle udienze e che la notifica risultò inidonea, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla distinzione tra conoscenza del procedimento e del processo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo, condividendo la ricostruzione della Corte territoriale che aveva ritenuto che l'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia costituiscano indici di conoscenza o conoscibilità del procedimento. La Corte ha altresì valutato che il ricorrente non abbia fornito spiegazioni circostanziate sul perché non potesse mantenere contatti con il domicilio eletto o con il difensore, e che i brevi periodi di restrizione non impedivano comunque un minimo di attività diligente per informarsi sull'andamento del processo. Perciò non è stata riconosciuta una "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del giudizio e la richiesta di rescissione è stata respinta; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art.1, comma 81 della legge 23 giugno 2017 n.103; testo applicabile ratione temporis prevedeva rescissione se il condannato, dichiarato assente per tutta la durata del processo, prova che l'assenza sia stata dovuta a incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo

    La norma consente la rescissione solo se l'assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza; l'elezione di domicilio e la nomina del difensore possono ostare al riconoscimento dell'incolpevolezza se indicano conoscenza o possibilità concreta di conoscibilità

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    comma 1 e 2 nel testo applicabile ratione temporis (disciplinava lo svolgimento del processo in assenza e gli indici di conoscenza come elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia)

    L'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia sono qualificati come indici (non presunzione assoluta) di conoscenza o conoscibilità del procedimento e vanno valutati alla luce delle circostanze concrete

  • art. 161, co. 4, cod. proc. pen.

    menzionata in relazione alla rinnovazione della notifica

    La rinnovazione della notifica è prevista quando la notifica al domicilio eletto risulti inidonea; tuttavia la rinnovazione e la verifica del domicilio non escludono automaticamente la valutazione della conoscibilità del procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    Norma che prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    art.1, comma 81 (introduzione art. 629-bis c.p.p.)

    Ha introdotto la disciplina della rescissione del giudicato per assenza, con il requisito della "incolpevole mancata conoscenza"

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 159

    art. 89, comma 1 (disposizione transitoria richiamata)

    Ha previsto la disciplina transitoria relativa all'applicabilità del nuovo testo normativo in relazione a dichiarazioni di assenza pronunciate anteriormente alla riforma

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia rappresentano indici rilevanti di conoscenza o conoscibilità del procedimento: il giudice valuta questi elementi nel contesto fattuale e non li considera una presunzione assoluta ma un elemento sintomatico
  • Per ottenere la rescissione del giudicato per "incolpevole" mancata conoscenza è necessario provare (o circostanziare) che esistesse un impedimento concreto, non meramente ipotetico o generico, che abbia reso impossibile conoscere o seguire il processo
  • Brevi periodi di detenzione o restrizioni non giustificano automaticamente l'ignoranza incolpevole: va illustrato il rapporto causale tra l'evento impeditivo e l'impossibilità di seguire il procedimento
  • La difesa deve fornire spiegazioni circostanziate e credibili sul perché gli strumenti ordinari (contatti con il domicilio eletto, comunicazioni con il difensore) non fossero efficaci; l'omissione di tali elementi rende probabile l'esistenza di colpevole disinteresse
  • La verifica di regolarità delle notifiche e, se del caso, la rinnovazione ai sensi dell'art.161 c.p.p. non pregiudicano la valutazione complessiva della conoscibilità del processo: anche notifiche non "a mani proprie" possono essere efficaci se nel complesso risultano regolari

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