Cassazione Penale, Sentenza n. 27630/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello contestando: insufficiente e travisata valutazione delle prove (in particolare delle intercettazioni e delle testimonianze), mancata individuazione del contributo concorsuale personale, errata qualificazione di talune condotte (conseguente richiesta di riconoscimento di favoreggiamento o partecipazione di lieve entità), violazioni di norme processuali e rilievi sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha richiamato i limiti della cognizione in sede di legittimità (impossibilità di rinnovare la valutazione di merito delle prove salvo travisamento allegato e decisivo), ha ritenuto le doglianze generiche o dirette a una rivalutazione del fatto non deducibili in cassazione, ha confermato la correttezza della motivazione di merito in ordine a responsabilità e trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
Norma riferita alle fattispecie di rapina contestate: la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati rispetto agli elementi probatori; Cassazione ne prende atto senza poter rivalutare il merito delle prove.
Principio del giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' (b.a.r.d.): richiamato come parametro valutativo per le condanne ma in sede di legittimità la sua violazione è sindacabile solo se precipita in una illogicità manifesta e decisiva del percorso motivazionale.
Definizione di concorso di persone nel reato: la Corte ricorda che per dichiarare il concorso occorre motivare il contributo causale (anche morale) e precisarne la manifestazione; presenza o mera connivenza vanno adeguatamente distinte nella motivazione di merito.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ribadisce l'ampio margine discrezionale del giudice di merito e l'adempimento motivazionale richiesto, ritenendo la motivazione della Corte d'appello priva di illogicità manifeste.
Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la concessione richiede elementi positivi di segno favorevole e il diniego è giustificabile se emergono elementi ostativi rilevanti.
Attenuante per partecipazione di lieve entità: la Corte territoriale ha valutato che i ruoli e le prove raccolte escludevano la riconducibilità della condotta a partecipazione minima.
Favoreggiamento personale: la Corte rileva che le attività post delictum non possono essere considerate favoreggiamento se chi le compie ha già concorso nel reato; richiede distinzione motivata tra concorso e favoreggiamento.
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
Richiami alle regole di specificità dell'impugnazione: i motivi generici o non specificamente confrontati con la motivazione impugnata determinano l'inammissibilità dell'appello e, per analogia procedurale, la rilevanza della specificità anche in cassazione.
art. 606 comma terzo e art. 609 comma secondo cod. proc. pen.
Divieto di dedurre in cassazione questioni non prospettate in grado d'appello salvo specifiche eccezioni; la Corte ha escluso che possano essere per la prima volta dedotte questioni di merito non affrontate in appello.
Riferimento all'onere di rinnovazione delle prove in caso di reformatio in peius: la Corte ricorda i limiti motivazionali aggravati quando l'appello peggiora la posizione dell'imputato.
Richiamata tra le regole di valutazione della prova: la motivazione deve rispettare i criteri di valutazione previsti dal codice e può essere sindacata in cassazione solo per manifesta illogicità.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali all'esito dell'inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese.
Rimborso delle spese di patrocino a spese dello Stato: la Corte ha disposto la liquidazione e il pagamento delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili secondo queste norme.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: le censure che chiedono una rivalutazione integrale del compendio probatorio sono inammissibili.
- Le intercettazioni possono essere censurate in cassazione solo se si allega e dimostra un travisamento manifesto e decisivo del loro contenuto.
- Il criterio del giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' rileva in cassazione solo se la sua violazione determina una illogicità manifesta e decisiva nel percorso motivazionale.
- Per sostenere l'assenza di concorso è necessario contestare specificamente la motivazione che ha individuato il contributo e non limitarsi a rilievi generici: il giudice di merito deve motivare il tipo e la rilevanza del contributo concorsuale.
- La determinazione della pena e il riconoscimento o diniego delle attenuanti rientrano nell'ampio apprezzamento del giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo vizî motivazionali palesi o manifesta illogicità.
- Motivi d'appello e di cassazione devono essere specifici: la genericità dei rilievi comporta inammissibilità dell'impugnazione.
- Attività post delictum non è automaticamente concorso; tuttavia se emerge che l'intervento posteriore concrettizza un accordo o è conseguenza di un ruolo organizzativo, può essere valutata come concorso, non come favoreggiamento.
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