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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27630/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello contestando: insufficiente e travisata valutazione delle prove (in particolare delle intercettazioni e delle testimonianze), mancata individuazione del contributo concorsuale personale, errata qualificazione di talune condotte (conseguente richiesta di riconoscimento di favoreggiamento o partecipazione di lieve entità), violazioni di norme processuali e rilievi sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha richiamato i limiti della cognizione in sede di legittimità (impossibilità di rinnovare la valutazione di merito delle prove salvo travisamento allegato e decisivo), ha ritenuto le doglianze generiche o dirette a una rivalutazione del fatto non deducibili in cassazione, ha confermato la correttezza della motivazione di merito in ordine a responsabilità e trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma riferita alle fattispecie di rapina contestate: la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati rispetto agli elementi probatori; Cassazione ne prende atto senza poter rivalutare il merito delle prove.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Principio del giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' (b.a.r.d.): richiamato come parametro valutativo per le condanne ma in sede di legittimità la sua violazione è sindacabile solo se precipita in una illogicità manifesta e decisiva del percorso motivazionale.

  • art. 110 cod. pen.

    Definizione di concorso di persone nel reato: la Corte ricorda che per dichiarare il concorso occorre motivare il contributo causale (anche morale) e precisarne la manifestazione; presenza o mera connivenza vanno adeguatamente distinte nella motivazione di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ribadisce l'ampio margine discrezionale del giudice di merito e l'adempimento motivazionale richiesto, ritenendo la motivazione della Corte d'appello priva di illogicità manifeste.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la concessione richiede elementi positivi di segno favorevole e il diniego è giustificabile se emergono elementi ostativi rilevanti.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per partecipazione di lieve entità: la Corte territoriale ha valutato che i ruoli e le prove raccolte escludevano la riconducibilità della condotta a partecipazione minima.

  • art. 378 cod. pen.

    Favoreggiamento personale: la Corte rileva che le attività post delictum non possono essere considerate favoreggiamento se chi le compie ha già concorso nel reato; richiede distinzione motivata tra concorso e favoreggiamento.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiami alle regole di specificità dell'impugnazione: i motivi generici o non specificamente confrontati con la motivazione impugnata determinano l'inammissibilità dell'appello e, per analogia procedurale, la rilevanza della specificità anche in cassazione.

  • art. 606 comma terzo e art. 609 comma secondo cod. proc. pen.

    Divieto di dedurre in cassazione questioni non prospettate in grado d'appello salvo specifiche eccezioni; la Corte ha escluso che possano essere per la prima volta dedotte questioni di merito non affrontate in appello.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Riferimento all'onere di rinnovazione delle prove in caso di reformatio in peius: la Corte ricorda i limiti motivazionali aggravati quando l'appello peggiora la posizione dell'imputato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le regole di valutazione della prova: la motivazione deve rispettare i criteri di valutazione previsti dal codice e può essere sindacata in cassazione solo per manifesta illogicità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali all'esito dell'inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Rimborso delle spese di patrocino a spese dello Stato: la Corte ha disposto la liquidazione e il pagamento delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili secondo queste norme.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: le censure che chiedono una rivalutazione integrale del compendio probatorio sono inammissibili.
  • Le intercettazioni possono essere censurate in cassazione solo se si allega e dimostra un travisamento manifesto e decisivo del loro contenuto.
  • Il criterio del giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' rileva in cassazione solo se la sua violazione determina una illogicità manifesta e decisiva nel percorso motivazionale.
  • Per sostenere l'assenza di concorso è necessario contestare specificamente la motivazione che ha individuato il contributo e non limitarsi a rilievi generici: il giudice di merito deve motivare il tipo e la rilevanza del contributo concorsuale.
  • La determinazione della pena e il riconoscimento o diniego delle attenuanti rientrano nell'ampio apprezzamento del giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo vizî motivazionali palesi o manifesta illogicità.
  • Motivi d'appello e di cassazione devono essere specifici: la genericità dei rilievi comporta inammissibilità dell'impugnazione.
  • Attività post delictum non è automaticamente concorso; tuttavia se emerge che l'intervento posteriore concrettizza un accordo o è conseguenza di un ruolo organizzativo, può essere valutata come concorso, non come favoreggiamento.

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