Cassazione Civile, Ordinanza n. 02709/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (giornalista)
La controversia
Tra il luglio e l'ottobre 2007 erano stati pubblicati un dispaccio Ansa, due articoli su un quotidiano locale e un articolo su un quotidiano nazionale, che riferivano di una indagine della Procura di Palermo su rapporti tra mafia siciliana e padrini americani e indicavano il ricorrente tra gli indagati, accostandolo a noti boss mafiosi. L'interessato, sostenendo di non avere mai ricevuto avvisi relativi a tale indagine e richiamando invece un precedente procedimento penale del 2003 conclusosi con assoluzione, aveva citato in giudizio direttori, testate, agenzia di stampa e giornalista chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per diffamazione a mezzo stampa. In appello la domanda era stata respinta perché i fatti pubblicati erano stati ritenuti espressione del legittimo diritto di cronaca, in presenza di interesse pubblico, verità putativa e continenza, e perché non era stata provata l'esistenza dei danni dedotti. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato: motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi per non avere la Corte considerato la mancanza di allegazioni e prova contraria sulla verità delle notizie; violazione degli artt. 2697 c.c., 2 e 21 Cost. per avere escluso la lesione di onore e reputazione e per avere applicato il diritto di cronaca senza prova dei suoi presupposti; violazione di legge in tema di danno per non aver ammesso le prove orali; violazione delle regole sulle spese di lite e sulla posizione processuale della controricorrente costituitasi tardivamente. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo, terzo, quarto e sesto inammissibili, il quinto infondato, affermando che la motivazione della sentenza di merito superava il "minimo costituzionale", che non vi era omesso esame di fatti storici ma solo critica all'apprezzamento del merito, che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il pubblico interesse e l'assenza di portata offensiva delle notizie, che la censura sulle prove mirava a superare una ration decidendi autonoma e che la parte vittoriosa conserva il diritto alle spese anche se si costituisce tardivamente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la sentenza d'appello che aveva escluso la diffamazione a mezzo stampa per insussistenza della lesione dell'onore e della reputazione, in presenza dei presupposti del diritto di cronaca, e aveva altresì escluso la prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Le censure sulla motivazione, sull'omesso esame di fatti, sulla valutazione delle prove e sulle spese sono state respinte o dichiarate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, secondo il parametro del minimo costituzionale.
Dopo la riforma del 2012 il vizio di motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente più censure di mera insufficienza motivazionale; l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e controverso.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
La censura sull'onere della prova è stata respinta perché la valutazione della veridicità delle notizie e dei danni appartiene al merito e non può essere sovvertita in cassazione.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a tutela dell'onore e della reputazione, ma la Corte ha ritenuto insindacabile l'accertamento di merito sull'assenza di lesione.
art. 21 Cost.
Richiamato in relazione al bilanciamento con il diritto di cronaca.
La regola generale sulle spese è quella della soccombenza.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è sindacabile solo nei limiti dell'apparenza o illogicità della motivazione, nei casi applicabili ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza sia priva di una reale giustificazione logico-giuridica o presenti vizi così gravi da scendere sotto il minimo costituzionale; non è invece consentita una rivalutazione del merito.
- L'omesso esame censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca esclude la illiceità quando sussistono interesse pubblico alla notizia, verità putativa e continenza espressiva; l'accertamento della loro ricorrenza è tipicamente di merito.
- La prova del danno patrimoniale e non patrimoniale incombe sull'attore che lo allega; se il giudice di merito esclude in radice la portata diffamatoria della pubblicazione, viene meno anche il presupposto del danno-evento.
- La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza; la compensazione è eccezionale e non costituisce un diritto della parte soccombente.
- La tardiva costituzione della parte vittoriosa non elimina il suo diritto alla rifusione delle spese per l'attività difensiva effettivamente svolta.
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