Cassazione Penale, Ordinanza n. 15389/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già ritenuti responsabili nei gradi di merito, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che li aveva condannati per il reato di coltivazione/produzione di sostanza stupefacente in concorso. I motivi erano sostanzialmente due e identici per entrambi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per avere la Corte territoriale respinto la tesi difensiva secondo cui il fatto sarebbe stato penalmente irrilevante, con richiesta di assoluzione; 2) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la prima censura mirasse in realtà a rivalutare il materiale probatorio e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione congrua e logicamente coerente. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello aveva motivato in modo preciso e approfondito, valorizzando anche gli esiti delle analisi tossicologiche e osservando che non era sostenibile la destinazione esclusiva all'uso personale della sostanza coltivata, esclusi i semi dalla rilevanza penale. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ritenuto legittima la sua esclusione in ragione del rilevante disvalore oggettivo della condotta, con motivazione immune da illogicità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per fondare il concorso di persone nel reato contestato
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per la condotta di coltivazione/produzione di sostanza stupefacente, contestata ai ricorrenti in concorso
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
richiamato dalla difesa come parametro della censura, ma la Corte osserva che la doglianza tendeva a una rivalutazione del fatto e della prova
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, validamente esclusa dalla Corte territoriale in ragione del disvalore oggettivo della condotta
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica.
- La doglianza che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile in cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata quando il disvalore oggettivo della condotta risulti incompatibile con l'apprezzamento di tenuità.
- Nel caso di coltivazione di sostanza stupefacente, la destinazione all'uso esclusivamente personale non può essere affermata in contrasto con un accertamento di merito sorretto da specifiche risultanze probatorie, come le analisi sulla sostanza sequestrata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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