Cassazione Civile, Ordinanza n. 33310/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La vicenda nasce da un verbale della polizia municipale che contestava alla società due violazioni della normativa regionale veneta sul trasporto pubblico non di linea, per esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione, con sequestro del motoscafo utilizzato per l'illecito e successiva ordinanza-ingiunzione che applicava due sanzioni pecuniarie e la confisca del mezzo. Dopo che l'opposizione avverso tali atti era stata già respinta nei precedenti gradi di merito ed in cassazione, la società ha promosso un nuovo giudizio chiedendo di accertare l'inesistenza, inefficacia o nullità della confisca, sostenendo: l'estinzione della sanzione accessoria per effetto del pagamento della sanzione pecuniaria principale; la violazione dell'art. 20 l. 689/1981; la prescrizione quinquennale o decennale; la sproporzione della confisca; l'incidenza della successiva cessione a terzi del motoscafo. La Corte d'appello ha ritenuto che tutte tali domande fossero precluse dal giudicato formatosi sul precedente contenzioso. In cassazione la ricorrente ha articolato sette motivi: 1) errata affermazione di giudicato sulla base dell'ordinanza della Cassazione n. 19012/2015; 2) insussistenza di giudicato perché la nuova causa riguarderebbe fatti sopravvenuti; 3) errata ritenuta copertura da giudicato del tema dell'estinzione della confisca per pagamento della sanzione pecuniaria; 4) omesso esame della sproporzione della confisca; 5) erronea copertura da giudicato della successiva cessione del motoscafo; 6) omessa/motivazione apparente sulla mancata rimessione alla Corte costituzionale delle norme regionali e dell'art. 20 l. 689/1981; 7) omessa pronuncia sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente nella deduzione della violazione di legge e, soprattutto, inconferente perché il giudicato si forma sulla decisione impugnata e non sulla forma del provvedimento della Cassazione che abbia rigettato il precedente ricorso. Ha poi considerato inammissibili congiuntamente i motivi dal secondo al quinto e il settimo, poiché tutti in realtà miravano a contestare l'interpretazione del giudicato compiuta dal giudice di merito, attività riservata a quest'ultimo e censurabile in cassazione solo nei limiti stretti della violazione dell'art. 2909 c.c. o di specifici vizi motivazionali, qui non adeguatamente dedotti; inoltre il quinto motivo non investiva una ratio autonoma della decisione, cioè l'irrilevanza della cessione del bene successiva alla sanzione. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non è ricorribile per cassazione, di per sé, la sola richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale; comunque la questione è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la confisca del mezzo impiegato per l'illecito ha funzione preventiva e la limitazione della proprietà è giustificata dalla tutela dell'ambiente lagunare e dell'incolumità pubblica. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato non si esclude per il solo fatto che la decisione di cassazione sia stata resa in forma di ordinanza; rileva la sentenza/decisione impugnata che è passata in giudicato.
L'accertamento e l'interpretazione del giudicato spettano al giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo per violazione di legge o per specifici vizi motivazionali adeguatamente dedotti.
La censura di violazione di legge deve contenere specifiche argomentazioni che mostrino il contrasto tra sentenza impugnata e norma violata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge va dedotta in modo specifico e intelligibile, non con richiami generici.
Norma richiamata nel contenzioso originario di opposizione alle sanzioni amministrative.
Norma richiamata nel contenzioso originario di opposizione alle sanzioni amministrative.
La confisca del mezzo usato per l'illecito è richiamata come sanzione accessoria; il pagamento della sanzione pecuniaria non ne determina l'estinzione.
La confisca è stata ritenuta non sproporzionata in relazione alla finalità preventiva e alla tutela dell'interesse pubblico coinvolto.
art. 13, terzo comma, L. 689/1981
È richiamato come base del sequestro del motoscafo utilizzato per l'illecito.
art. 43, comma 1, lett. a), L.R. Veneto 30 dicembre 1993 n. 63
Norma regionale che prevede la sanzione per esercizio del servizio pubblico non di linea senza autorizzazione.
art. 44 L.R. Veneto 30 dicembre 1993 n. 63
Norma regionale richiamata quanto alla confisca quale sanzione accessoria.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la corte territoriale aveva comunque ricompreso anche quel profilo nel giudicato.
Richiamato per dedurre motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato nel motivo sulla questione di legittimità costituzionale; la sola richiesta di rinvio alla Corte costituzionale non integra di per sé un motivo di ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente e sul rinvio costituzionale.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Il filtro di inammissibilità opera per ogni singolo motivo secondo l'orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.
Massime di principio
- La deduzione della violazione di legge in cassazione richiede una critica specifica, argomentata e puntuale della ratio decidendi; il mero richiamo a norme astrattamente violate non è sufficiente.
- L'interpretazione del giudicato formatosi in altro giudizio tra le stesse parti è compito del giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo nei limiti rigorosi della violazione dell'art. 2909 c.c. o di un vizio motivazionale specificamente dedotto.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes autonome e una di esse non è efficacemente attinta dal ricorso, l'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse anche rispetto alle altre censure.
- La sola circostanza che una precedente decisione di legittimità sia stata resa con ordinanza non impedisce che il giudicato si sia formato sulla decisione di merito confermata o non riformata.
- Il pagamento della sanzione pecuniaria principale, se sopravvenuto dopo l'irrogazione, non estingue automaticamente la sanzione accessoria della confisca quando questa è prevista dalla legge come misura obbligatoria e preventiva.
- La questione di legittimità costituzionale non è, di per sé, un autonomo motivo di cassazione: il ricorso non può essere costruito esclusivamente sulla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale.
- La confisca del mezzo impiegato per commettere un illecito amministrativo può essere giustificata in funzione preventiva e non è sproporzionata quando è diretta a tutelare interessi pubblici primari, come sicurezza e ambiente.
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