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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05327/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di sfratto per morosità relativa a un appezzamento di terreno che il giudice di primo grado ha qualificato come oggetto di un contratto di locazione. Il Tribunale ha dichiarato risolto il rapporto per grave inadempimento del conduttore, lo ha condannato al rilascio del bene e al pagamento dei canoni maturati, dichiarando prescritti quelli anteriori a una certa data. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione del conduttore, ha riconosciuto un suo controcredito e ha disposto la compensazione parziale, ma ha ritenuto coperto da giudicato, formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti sul medesimo contratto, il punto della natura del rapporto e della legittimazione passiva del convenuto. Nel ricorso per cassazione il conduttore ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, sostenendo che le prove documentali prodotte dimostrerebbero l’inesistenza del rapporto contrattuale e la sua estraneità alla vicenda; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata adeguata valutazione complessiva delle prove; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che il giudicato esterno invocato non coprisse la questione della titolarità del rapporto e della legittimazione passiva, e che comunque nuovi documenti ne avrebbero escluso l’efficacia preclusiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inidoneo a censurare un vero "fatto" decisivo, perché volto in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e a contestare l’accertamento di merito; ha escluso, inoltre, che ricorressero i presupposti per superare la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata e perché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi nella richiesta di una diversa ponderazione delle prove. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto della precedente decisione asseritamente giudicato esterno, impedendo alla Corte di verificare l’effettiva portata preclusiva del giudicato. Nessuna statuizione sulle spese, essendo l’intimato rimasto senza difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non riguarda questioni, argomentazioni difensive o il mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per violazione processuale può essere dedotta solo con una critica effettiva alla sentenza e nei limiti consentiti dalla specifica norma processuale invocata.

  • art. 115 c.p.c.

    È denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non se si contesta il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiari di applicare un criterio di valutazione incompatibile; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2909 c.c.

    La censura sul giudicato esterno richiede che il testo della decisione passata in giudicato sia riprodotto nel ricorso, in modo da consentirne l’interpretazione e la verifica della portata preclusiva.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno/esterno può spiegare effetto preclusivo sulle questioni già decise, ma la sua portata deve essere specificamente dimostrata e verificabile nel ricorso.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l’indicazione e, quando necessario, la trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato; il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi stabiliti dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo fatti storici specifici, decisivi e controversi; non consente di ottenere una rivalutazione complessiva delle prove o di rimettere in discussione l’apprezzamento del merito.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente contestare la maggiore o minore attendibilità attribuita alle risultanze istruttorie.
  • Quando si deduce un giudicato esterno, il ricorso per cassazione deve riportare il contenuto della decisione invocata, comprensivo delle parti rilevanti di motivazione e dispositivo, così da consentire alla Corte di verificare l’effettiva estensione del vincolo preclusivo.
  • In presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale è ulteriormente compressa: il ricorrente deve indicare e dimostrare che le rationes decidendi di primo e secondo grado non coincidono in fatto.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: la mancanza della trascrizione degli atti o delle sentenze rilevanti impedisce il controllo di legittimità e conduce all’inammissibilità.
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