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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02572/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo fondato su una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2010 e su un avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2007. Il contribuente ha contestato l'illegittimità degli atti per intervenuta decadenza e prescrizione, deducendo anche l'omessa notificazione della cartella e dell'avviso. In primo grado la CTP ha accolto il ricorso solo in relazione alla cartella. In appello, la CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere per l'avviso di accertamento, dopo che l'Agenzia delle Entrate aveva disposto lo sgravio in autotutela della pretesa IRPEF 2007, ma ha compensato le spese del primo grado e regolato quelle d'appello secondo soccombenza. Il ricorrente ha quindi proposto cassazione censurando la compensazione delle spese del primo grado, deducendo violazione del principio di soccombenza e degli artt. 15 e 36 d.lgs. 546/1992, 91, 92 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 24 e 111 Cost., per mancanza di una motivazione specifica sulle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, quando il giudice d'appello riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite; nel processo tributario, inoltre, la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Nel caso concreto, la CTR aveva evidenziato che l'Amministrazione si era avveduta della decadenza e aveva disposto lo sgravio, ma aveva mantenuto la compensazione delle spese del primo grado senza una motivazione specifica. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario disciplina la condanna e la compensazione delle spese; la compensazione è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione della decisione

  • art. 91 c.p.c.

    esprime la regola della soccombenza quale criterio unitario e globale per la liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per il regime della compensazione delle spese e per il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare l'insufficienza della motivazione

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sul requisito motivazionale

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato estingue il giudizio

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    citato come termine di decadenza da cui l'Amministrazione avrebbe rilevato di essere incorsa

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato per qualificare l'autotutela come comportamento processuale conforme a lealtà, in certe ipotesi

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, se la decisione di merito viene riformata in tutto o in parte, il giudice deve rideterminare d'ufficio le spese in base all'esito complessivo della lite, applicando un criterio unitario e globale di soccombenza.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere disposta in modo automatico per il solo fatto dell'estinzione o della cessazione della materia del contendere: occorre una valutazione concreta della controversia e la presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato può incidere sul regolamento delle spese, ma non esclude di per sé l'applicazione della soccombenza virtuale quando l'annullamento si ricollega a un'illegittimità originaria dell'atto.
  • Una formula motivazionale generica non è sufficiente a sorreggere la compensazione delle spese, poiché impedisce il controllo sulla presenza dei presupposti legali.
  • In materia tributaria, il rispetto del principio di parità delle parti e del giusto processo impone di evitare che la parte pubblica riceva un trattamento privilegiato nella disciplina delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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