Cassazione Civile, Ordinanza n. 12370/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva irrogato sanzioni per omessa indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2007-2010, di partecipazioni in società estere e di trasferimenti di denaro collegati a investimenti esteri. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che gli artt. 4 e 6 del d.l. n. 167/1990 non fossero applicabili, perché i finanziamenti erano infruttiferi e perché gli atti e le informazioni rilevanti erano già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente su tre rationes: utilizzo di bonifici su conto corrente bancario, già disponibilità dei dati da parte dell'A.F., e irrilevanza dell'obbligo di dichiarare investimenti infruttiferi almeno prima della circolare n. 45/E del 2009. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, 4 e 5 del d.l. n. 167/1990 e la falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, l. n. 212/2000, contestando sia l'esclusione dell'obbligo dichiarativo per i contribuenti che si avvalgono di intermediari bancari, sia l'irrilevanza della pregressa trasmissione dei dati all'Amministrazione; con il secondo motivo ha censurato la statuizione che escludeva l'obbligo di compilazione del quadro RW per la sola natura infruttifera degli investimenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per omessa censura di tutte le rationes decidendi della CTR, chiarendo che la terza ratio atteneva comunque all'applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 167/1990 e non a una tutela dell'affidamento. Ha poi accolto entrambi i motivi dell'Agenzia, affermando che l'obbligo di dichiarare investimenti e attività finanziarie estere sussiste anche quando le movimentazioni avvengano tramite bonifici bancari e anche se l'Amministrazione disponga già di alcune informazioni, poiché la dichiarazione ha la funzione di agevolare i controlli sulle dichiarazioni dei redditi. Ha inoltre ribadito che la presunzione di fruttuosità di cui all'art. 6 del d.l. n. 167/1990 opera fino a prova contraria e che l'infruttuosità non esclude l'obbligo dichiarativo, ma può solo essere dimostrata dal contribuente per superare la presunzione ai fini della ripresa a tassazione dei frutti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
richiamato per gli obblighi informativi degli intermediari e per delimitare la diversa portata degli adempimenti rispetto a quelli del contribuente
richiamato dalla CTR e scrutinato dalla Corte nel valutare l'operatività degli obblighi dichiarativi relativi alle movimentazioni
impone la dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie estere; l'obbligo sussiste anche per somme trasferite tramite banche e prescinde dalla preesistenza di dati presso l'Amministrazione
richiamato dall'Ufficio nel sostenere il quadro normativo degli obblighi dichiarativi relativi all'estero
prevede una presunzione relativa di fruttuosità delle attività finanziarie estere; l'infruttuosità deve essere provata dal contribuente
art. 6, comma 4, l. n. 212/2000
invocato dall'Ufficio nel motivo di ricorso, ma ritenuto non idoneo a fondare l'esclusione degli obblighi dichiarativi affermata dalla CTR
Massime di principio
- L'obbligo di indicare in dichiarazione gli investimenti e le attività finanziarie estere opera in modo autonomo rispetto agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari e non viene meno solo perché le movimentazioni siano effettuate tramite il circuito bancario.
- La pregressa disponibilità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di informazioni relative a singole operazioni non esonera il contribuente dall'obbligo dichiarativo, poiché tale obbligo è funzionale al controllo delle dichiarazioni dei redditi.
- La presunzione di fruttuosità delle disponibilità finanziarie estere è relativa: la loro infruttuosità non esclude l'obbligo di dichiarazione, ma può essere dimostrata dal contribuente per superare la presunzione ai fini fiscali.
- In sede di ricorso per cassazione, l'inammissibilità per mancata censura di tutte le rationes decidendi richiede che la ratio non impugnata sia effettivamente autonoma e decisiva; una lettura complessiva della sentenza può mostrare che la censura investe tutte le basi argomentative della decisione impugnata.
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