Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31242/2025 del 30/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da una domanda reiterata di protezione internazionale, respinta dal Tribunale dopo il diniego della Commissione territoriale. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza per difetto di valida procura speciale, poiché nella materia della protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare specificamente la data del rilascio. Il ricorrente ha quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la sua prospettazione, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto mancante la certificazione della data di rilascio della procura, mentre la procura recava la data del 20.05.2023 ed era autenticata dal difensore. La Corte ha esaminato il contenuto della procura e ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio, ma una corretta valutazione giuridica della sua insufficienza, in quanto la certificazione richiesta dalla disciplina speciale non risultava idonea; ha inoltre ritenuto inconferente l'ulteriore deduzione relativa al contenuto della comunicazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la sussistenza dell'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., osservando che la precedente ordinanza aveva semplicemente rilevato il difetto della specifica certificazione della data di rilascio della procura, secondo un corretto apprezzamento giuridico della disciplina speciale applicabile alla protezione internazionale. Non sono state liquidate spese, perché il Ministero è rimasto intimato. È stato inoltre disposto l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non si incorpora nella comunicazione, ma viene allegata; l'eventuale istanza di decisione senza rilievi critici conferma la correttezza della proposta.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    Nella materia della protezione internazionale, la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita a pena di inammissibilità in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare specificamente la data del rilascio della procura.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio non può consistere in un diverso apprezzamento giuridico della validità della procura, ma solo in un errore di fatto decisivo, non presente nel caso concreto.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte richiama la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende in presenza di soccombenza del ricorrente e parte intimata non costituita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per cassazione, integrata però, nella protezione internazionale, dall'onere speciale di certificazione della data di rilascio.

  • Sezioni Unite n. 15177/2021

    La decisione si pone nel solco del principio secondo cui la disciplina speciale della protezione internazionale richiede un ulteriore requisito rispetto alla procura ordinaria per cassazione.

  • Corte cost. n. 13/2022

    È richiamata quale precedente che ha inciso sulla disciplina speciale della procura nel contenzioso in materia di protezione internazionale.

  • Cass. n. 19749/2023

    Conferma l'orientamento secondo cui il difensore deve certificare specificamente la data di conferimento della procura, che deve essere successiva alla pubblicazione della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e deve recare una certificazione specifica della data di rilascio da parte del difensore; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità del ricorso.
  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non è configurabile quando la censura investe la valutazione giuridica della validità della procura o dell'osservanza dei requisiti di legge, e non un effettivo errore percettivo su un fatto decisivo.
  • La comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. non coincide con il contenuto della proposta stessa, che viene allegata separatamente; la mancata deduzione di critiche alla proposta rafforza la conferma della decisione adottata in sede camerale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.