Cassazione Civile, Ordinanza n. 32524/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un detenuto che aveva prestato attività lavorativa in più istituti penitenziari e chiedeva il pagamento delle differenze retributive rispetto alla "mercede" corrisposta. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, il Ministero aveva dedotto la parziale prescrizione del credito; il lavoratore, in via incidentale, aveva contestato la ritualità della costituzione del Ministero in primo grado a mezzo di funzionari interni, sostenendo che tale costituzione fosse invalida e che, quindi, l’eccezione di prescrizione fosse inammissibile. La Corte d’appello ha ritenuto rituale la costituzione del Ministero tramite dipendenti in primo grado, ha accolto in parte l’eccezione di prescrizione limitando i crediti dovuti al periodo successivo a giugno 2014 e ha confermato il resto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 182, 417-bis e 345 c.p.c. per difetto di ius postulandi dei funzionari che avevano rappresentato il Ministero in primo grado e conseguente inutilizzabilità delle eccezioni svolte in appello; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per omessa allegazione e prova dell’instaurazione dei plurimi contratti di lavoro a termine; 3) violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 per mancata prova della stipula per iscritto dei contratti a termine; 4) violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per erronea individuazione del dies a quo della prescrizione, assumendo l’unitarietà e continuità del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’art. 417-bis c.p.c. non si applichi al lavoro carcerario perché tale rapporto non rientra nei rapporti di lavoro pubblico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c.; ha inoltre escluso che potesse operare l’art. 182 c.p.c., perché la costituzione tramite funzionario fuori dei casi consentiti non integra un vizio sanabile della procura, ma una radicale inesistenza della difesa tecnica. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., ripristinando la decisione di primo grado e condannando il Ministero al pagamento di euro 51.734,59 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
"limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti"
Norma eccezionale e di stretta interpretazione: non è applicabile al lavoro carcerario, che non integra un rapporto di lavoro pubblico ai sensi dell’art. 413, comma 5, c.p.c.
Il quinto comma riguarda i rapporti di lavoro pubblico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; il lavoro carcerario resta invece riconducibile al comma 2, con conseguente natura privatistica del rapporto.
comma 1; comma 2; testo ratione temporis vigente
La sanatoria riguarda vizi della procura o difetti di rappresentanza/assistenza/autorizzazione; non può estendersi all’inesistenza della difesa tecnica né alla costituzione invalida di un soggetto privo di ius postulandi fuori dei casi consentiti.
Richiamato nel ricorso per censurare l’onere probatorio sull’instaurazione dei contratti di lavoro a termine, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Richiamato nel ricorso con riferimento alla forma scritta ad substantiam dei contratti a termine; motivo assorbito.
Richiamato nel ricorso per contestare il dies a quo della prescrizione; motivo assorbito.
Richiamato nel ricorso per la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi; motivo assorbito.
In presenza di accoglimento del ricorso e assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
Richiamato nel ricorso in relazione all’asserita inammissibilità delle eccezioni svolte in appello; assorbito dal vaglio del primo motivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la ricorrenza delle condizioni per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’art. 417-bis c.p.c. costituisce una deroga alla regola della difesa tecnica e, come norma eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica oltre i casi espressamente previsti.
- Il lavoro svolto dai detenuti all’interno degli istituti penitenziari, pur inserito in un’organizzazione finalizzata alla produzione, non è ricondotto al rapporto di lavoro pubblico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma a un rapporto di lavoro privato ai fini processuali rilevanti.
- La costituzione in giudizio compiuta da un soggetto privo di ius postulandi fuori dai casi consentiti non integra un semplice vizio della procura sanabile ex art. 182 c.p.c., bensì un difetto radicale di difesa tecnica non suscettibile di sanatoria secondo il testo previgente della norma.
- Quando il primo motivo è fondato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, ripristinando la decisione di primo grado.
- In presenza di accoglimento del ricorso principale su una questione assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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