Ordinanza n. 7835/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento a. del decreto del Ministro dell’interno del 28 gennaio 2026, notificato in data 30 gennaio 2026, con cui è stata disposta la sospensione dal servizio del ricorrente per la durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 143, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; b. della proposta del Prefetto di Cosenza del 3 settembre 2025 richiamata nel provvedimento impugnato del Ministro non notificata al ricorrente; c. della relazione della commissione d’indagine del 25 luglio 2025 e dell’ulteriore nota del 23 settembre 2025 richiamate nel provvedimento del Ministro non notificate al ricorrente e non conosciute; d. ove occorra, nelle parti lesive, del d.p.r. reso il 21 novembre 2025, di scioglimento del consiglio comunale di Altomonte e di nomina della commissione straordinaria per la gestione del comune di Altomonte, ai sensi dell’art. 143 Tuel, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 5 dell’8 gennaio 2026 con l’allegata relazione resa dal Ministro dell’interno del 13 novembre 2025 e la relazione della Prefettura di Cosenza con OMISSIS del 3 settembre 2025 tutti atti non notificati al ricorrente; e. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di sospensione dal servizio per sei mesi ai sensi dell’art. 143, comma 5, d.lgs. 267/2000, connesso alla procedura di scioglimento del consiglio comunale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell’interno che ne ha disposto la sospensione dal servizio per sei mesi, nonché gli atti istruttori e presupposti della procedura, lamentando in particolare di non avere ricevuto né conosciuto la proposta prefettizia, la relazione della commissione d’indagine, una successiva nota, le relazioni relative alla procedura di scioglimento del consiglio comunale e gli altri atti richiamati nel decreto. Alla camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo tuttavia di poter conoscere integralmente gli atti riservati posti a fondamento della sospensione per articolare adeguatamente le proprie difese. Il TAR ha rilevato che nel fascicolo risultava depositato soltanto il decreto ministeriale e una relazione prefettizia oscurata.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della sospensione. Ha disposto, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., l’acquisizione dell’intera documentazione relativa alla procedura di sospensione e a quella di scioglimento del consiglio comunale, in versione integrale e priva di oscuramenti, comprendente gli atti specificamente indicati in motivazione. Ha precisato che l’amministrazione deve comunque rispettare le cautele derivanti dalla natura classificata degli atti ai sensi dell’art. 42 l. 124/2007 e che la conoscenza dei documenti è limitata allo stretto ambito processuale, ai sensi dell’art. 262 c.p. Ha assegnato alle amministrazioni il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per il deposito della documentazione in formato digitale e cartaceo e ha rimesso gli atti al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di merito. La rinuncia alla sospensiva ha comportato la cancellazione della causa dal ruolo cautelare e l’abbinamento al merito.
Norme richiamate
Disposizioni utilizzate per disporre l’acquisizione istruttoria della documentazione necessaria alla decisione.
art. 143, comma 3, d.lgs. 267/2000
Richiamato con riferimento alla relazione prefettizia posta a fondamento della procedura di scioglimento del consiglio comunale.
art. 143, comma 5, d.lgs. 267/2000
Base normativa del decreto ministeriale di sospensione dal servizio impugnato.
Disciplina la classificazione degli atti come riservati e le cautele per la loro conservazione e ostensione alle parti del giudizio.
Limita la conoscenza degli atti riservati allo stretto ambito processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato si fonda su atti istruttori riservati non integralmente presenti nel fascicolo, il giudice amministrativo può disporne l’acquisizione completa e senza oscuramenti, nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto di difesa e a consentire la decisione sul merito.
- L’acquisizione processuale di documenti classificati non elimina le cautele previste dalla disciplina del segreto o della riservatezza: il deposito e l’ostensione devono avvenire nel rispetto delle modalità imposte dalla classificazione degli atti.
- La conoscenza degli atti riservati acquisiti nel processo è circoscritta allo stretto ambito processuale e non consente una divulgazione estranea alle esigenze del giudizio.
- La rinuncia alla domanda cautelare determina la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive e l’abbinamento della controversia al merito, senza definire la domanda di annullamento.
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