Sentenza n. 4903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva respinto il ricorso contro il ritiro in autotutela della licenza ex art. 88 TULPS per la gestione di apparecchi da gioco
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava il ritiro della licenza rilasciata dalla Questura per la gestione di apparecchi da gioco VLT. Il provvedimento era stato adottato perché l’esercizio si trovava a 197 metri da un istituto di istruzione superiore appartenente al comparto AFAM, riconducibile al livello universitario, qualificato dalla normativa regionale come luogo sensibile; la legge regionale imponeva una distanza minima di 300 metri dai luoghi sensibili. L’appellante sosteneva, anzitutto, che l’istituto non fosse incluso nell’elenco regionale delle scuole e che i precedenti sopralluoghi della Polizia municipale avessero individuato soltanto un diverso luogo sensibile, posto a distanza superiore a 300 metri. Deduceva inoltre l’incompetenza o comunque l’illegittimità della Questura per avere disatteso gli accertamenti comunali, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 perché il ritiro era stato notificato oltre dodici mesi dopo il rilascio della licenza, l’irrilevanza o inidoneità edilizia dell’immobile sede dell’istituto, la lesione della libertà di iniziativa economica e del diritto al lavoro, nonché l’omessa considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’istituto di istruzione superiore appartenente al comparto AFAM costituisca istituzione di livello universitario ai sensi della legge n. 508/1999 e rientri quindi tra i luoghi sensibili espressamente individuati dalla legge regionale. Ai fini della distanza rileva il luogo in cui si svolgono effettivamente le attività didattiche e che viene frequentato dagli studenti, non la sede legale dell’istituto. La Questura, competente a valutare tutti i presupposti per il rilascio e il mantenimento della licenza di pubblica sicurezza, può svolgere proprie verifiche e non è vincolata da accertamenti comunali precedenti quando questi non siano esaustivi. Quanto all’art. 21-nonies l. 241/1990, il termine deve essere riferito alla compiuta adozione dell’atto di annullamento d’ufficio e non alla sua successiva notificazione; la comunicazione è adempimento successivo, attinente all’efficacia del provvedimento. Sono stati ritenuti irrilevanti, rispetto alla preclusione legale, i profili edilizi e culturali dell’immobile, poiché decisiva era la concreta permanenza dell’attività didattica. La limitazione della libertà economica è stata ritenuta legittima perché prevista dalla legge per finalità di utilità sociale, tutela della salute pubblica e contrasto alla ludopatia. Infine, l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione procedimentale, essendo sufficiente che le abbia esaminate e motivatamente disattese. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre oneri di legge, in favore dell’amministrazione e della controinteressata costituita.
Norme richiamate
La Questura deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti normativi per il rilascio e il mantenimento della licenza di pubblica sicurezza per la gestione di apparecchi da gioco.
art. 10 l.r. Abruzzo n. 37/2020
Le nuove autorizzazioni all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
La distanza minima di 300 metri costituisce una misura di prevenzione logistica contro la ludopatia e preclude il rilascio o il mantenimento dell’autorizzazione quando l’esercizio si trovi a distanza inferiore da un luogo sensibile.
art. 7, comma 1, lett. c), l.r. Abruzzo n. 37/2020
Tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università.
La nozione di luogo sensibile comprende anche le istituzioni di livello universitario appartenenti al comparto AFAM, a prescindere dalla loro qualificazione formale o dall’inserimento in specifici elenchi regionali.
art. 2, commi 2 e 5, legge n. 508/1999
Le istituzioni appartenenti al comparto AFAM sono riconducibili al livello universitario; pertanto, i relativi luoghi di svolgimento dell’attività didattica rientrano tra i luoghi sensibili individuati dalla normativa regionale.
Il termine per l’annullamento d’ufficio si calcola con riferimento alla compiuta adozione del provvedimento di autotutela, non alla sua notificazione. La comunicazione è successiva alla formazione dell’atto e incide sulla sua efficacia.
La disciplina dell’efficacia dei provvedimenti conferma la distinzione temporale tra adozione dell’atto e sua comunicazione.
L’amministrazione deve esaminare e motivatamente disattendere le osservazioni del privato, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola argomentazione.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica può essere limitata dalla legge per ragioni di utilità sociale, tra cui rientra la tutela della salute pubblica attraverso il contrasto alla ludopatia.
art. 15 l.r. Abruzzo n. 37/2020
Le competenze di vigilanza e controllo attribuite alla Polizia municipale non impediscono alla Questura di svolgere autonome verifiche sui presupposti della licenza di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione delle distanze minime previste dalla normativa regionale per gli esercizi di gioco, la qualificazione di un luogo come sensibile dipende dalla sua destinazione funzionale e dalla concreta presenza e frequentazione delle categorie vulnerabili tutelate, non dalla sola qualificazione formale dell’istituto o dalla sua iscrizione in specifici elenchi amministrativi.
- Un’istituzione appartenente al comparto AFAM e riconducibile al livello universitario rientra nella nozione di istituto scolastico o universitario qualificato come luogo sensibile dalla normativa regionale sulle distanze degli esercizi di gioco.
- Per il rispetto della distanza minima da un luogo sensibile deve considerarsi il luogo in cui si svolge effettivamente l’attività didattica e che viene frequentato dagli studenti, non la sede legale dell’istituzione.
- La Questura, nell’esercizio del potere di rilascio e mantenimento della licenza ex art. 88 TULPS, può verificare autonomamente tutti i presupposti normativi, anche quelli derivanti da limitazioni regionali o comunali per il contrasto alla ludopatia, e non è vincolata da precedenti accertamenti della Polizia municipale che risultino incompleti o non esaustivi.
- Il termine previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio deve essere riferito alla compiuta adozione del provvedimento di autotutela; la sua successiva notificazione costituisce un adempimento distinto e non sposta il momento entro il quale il potere deve essere esercitato.
- Nel procedimento amministrativo l’amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, purché risulti che gli apporti partecipativi siano stati esaminati e motivatamente disattesi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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