Cassazione Civile, Ordinanza n. 08472/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno 2007, fondato sul riscontro di uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli elenchi CLI.FO trasmessi da un terzo fornitore/clienti. L'atto era stato annullato in primo e in secondo grado sul rilievo che la sola discordanza dei dati CLI.FO non fosse sufficiente a dimostrare la pretesa fiscale in mancanza di ulteriori riscontri su rapporti commerciali, prestazioni eseguite e movimenti finanziari. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente degradato a mero indizio il dato emergente dagli elenchi CLI.FO, nonostante essi evidenziassero l'omessa contabilizzazione di operazioni imponibili IVA per euro 100.000,00. Il contribuente resisteva con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e per asserita doppia conforme.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente, ritenendo tempestivo il ricorso e insussistente un ostacolo derivante dalla doppia conforme. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che gli elenchi dei fornitori/clienti allegati alle dichiarazioni di terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento fiscale e possono costituire elemento presuntivo dell'effettiva esecuzione e remunerazione delle prestazioni. La CTR, quindi, aveva errato nell'escludere che da tali risultanze potesse trarsi l'esistenza di reddito imponibile suscettibile di ripresa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su elementi presuntivi e su atti o dati non appartenenti a un catalogo chiuso di mezzi utilizzabili.
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Consente di avvalersi, ai fini dell'accertamento IVA, anche degli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, valorizzabili come elementi presuntivi secondo le circostanze concrete.
La Corte richiama la norma sull'onere della prova, ma nel caso concreto ritiene che la CTR abbia errato nel non attribuire adeguato rilievo probatorio agli elementi documentali provenienti dai terzi.
n.3 dell'art.360 cod.proc.civ.
Il motivo è stato correttamente formulato come violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia tributaria, gli elenchi di fornitori/clienti trasmessi da soggetti terzi possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento, poiché non esiste un numero chiuso degli elementi probatori utilizzabili.
- Tali elenchi non hanno valore di mere annotazioni interne, ma possono integrare elementi presuntivi idonei a dimostrare l'effettiva esecuzione e remunerazione di prestazioni o cessioni, secondo le circostanze del caso concreto.
- Il giudice di merito non può escludere in modo apodittico la rilevanza indiziaria di dati extracontabili provenienti da dichiarazioni di terzi, dovendo invece valutarli nel quadro complessivo dell'accertamento fiscale.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia violazione di legge, la censura è ammissibile anche in presenza di una doppia conforme se investe l'erronea sussunzione giuridica dei fatti accertati.
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