Cassazione Penale, Sentenza n. 4999/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Forte impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 35, con aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.) e detenzione/cessione di cocaina (capo 37). I motivi di ricorso denunciavano: insufficiente e viziata motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi (intercettazioni scarse, non certe e non dimostranti l'affectio societatis), carenza di precisazione circa quantità/tipo e realizzazione della cessione contestata, inesistenza o non attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione non concreto, fatti riferiti al 2019, precedenti penali datati, recente occupazione lavorativa in ottobre 2021), e illogicità nel ritenere inadeguati gli arresti domiciliari con controllo elettronico come alternativa alla custodia cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di plurime intercettazioni e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nonché la presenza dell'aggravante "mafiosa" in relazione al fine di rafforzare l'associazione di 'ndrangheta. È stato confermato che le intercettazioni possono essere valutate come prova diretta o indiziaria e che l'interpretazione del giudice di merito non è sindacabile se non per manifesta illogicità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto motivata la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione, anche nonostante il tempo trascorso dai fatti del 2019 e il modesto interesse lavorativo dell'imputato, e condiviso il giudizio sulla inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) a contenere il rischio, per la natura sistematica e organizzata dell'attività delittuosa e i legami con la criminalità organizzata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti come capo di imputazione; la Corte ha ritenuto che l'attività di fornitura e distribuzione continuativa possa integrare l'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio
D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 1
Riferimento al reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa l'acquisizione di un campione di cocaina e la sua destinazione alla cessione
Codice penale, art. 416-bis.1 (aggravante)
Aggravante per il delitto associativo con finalità di agevolazione di organizzazione mafiosa; la Corte ha condiviso la valutazione che l'attività dell'indagato rafforzasse l'associazione di 'ndrangheta
Codice di procedura penale, art. 273
Regola la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che in sede di legittimità è possibile sindacare la motivazione solo per violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
Codice di procedura penale, art. 274
Regola la verifica delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che il giudice deve motivare sull'attualità e necessità della misura cautelare, qui ritenute sussistenti
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Stabilisce che le intercettazioni possono costituire prova diretta o indiziale con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ha richiamato questo criterio per respingere le censure sulla rilevanza delle intercettazioni
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede una presunzione relativa di necessità della misura cautelare per taluni reati (tra cui quelli in materia di stupefacenti); la Corte ha ritenuto applicabile e adeguatamente motivata la presunzione nel caso concreto
Codice di procedura penale, art. 275-bis
Norma sugli strumenti elettronici di controllo e loro possibile impiego come misura alternativa; la Corte ha ricordato che il giudice deve motivare specificamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e ha ritenuto tale inidoneità adeguatamente motivata nel caso
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali nel caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna di Forte al pagamento delle spese
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; disposto applicato dalla Corte
Massime di principio
- Le intercettazioni, anche se non direttamente partecipate dall'indagato, possono valere come prova diretta o come indizi purché soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la loro valutazione è rimessa in larga misura al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità.
- Per l'integrazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente dimostrare un vincolo durevole tra fornitore e acquirente-distributore che operi in modo continuativo e con consapevolezza delle risorse dell'organizzazione (affectio societatis), anche se i fini economici individuali divergono.
- La presunzione relativa di necessità della custodia cautelare per reati di traffico di stupefacenti può trovare applicazione anche se i fatti censurati risalgono a qualche anno prima, salvo prova di dissociazione; il giudice deve comunque motivare specificamente sull'incidenza del tempo intercorso.
- Gli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico possono essere esclusi solo con motivazione specifica e congrua circa la loro inadeguatezza rispetto alla capacità dell'indagato di mantenere contatti con la rete criminale e alla necessità di una vigilanza continuativa che la misura non garantirebbe.
- In impugnazioni sulla mancata applicazione degli arresti domiciliari l'onere motivazionale grava sul giudice che applica la custodia in carcere: deve spiegare perché le misure non custodiali, anche con controllo elettronico, non sono idonee al caso concreto.
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