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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27457/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui a un soggetto era stato intimato il pagamento di una somma residua derivante dal mancato rimborso di un finanziamento originariamente concesso da altro intermediario e poi azionato dalla cessionaria del credito. L'opponente deduceva l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto del 28 maggio 2010 e, in appello, la corte territoriale aveva rigettato l'opposizione ritenendo: non correttamente individuato il tasso soglia indicato dalla parte; non provato il superamento del tasso usurario per effetto del cumulo di interessi corrispettivi, moratori e commissione di estinzione anticipata; generiche le doglianze sulla indeterminatezza delle clausole; infondata la censura sulla mancata indicazione dell'ISC. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) erronea individuazione del tasso soglia di usura applicabile al finanziamento, con richiamo a Cass. SU 19597/2020 e al d.m. 26 marzo 2010; 2) omessa e contraddittoria motivazione sul TEG e violazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 111 Cost., per non avere rilevato il superamento del tasso soglia; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'indeterminatezza delle clausole contrattuali; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, assumendo che la decisione si fosse basata su pronunce giurisprudenziali successive alla proposizione del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a contestare il merito della ricostruzione dei fatti e delle risultanze di causa, oltre che formulati in modo generico sotto il profilo del diritto; ha osservato che la corte di merito aveva individuato il tasso soglia in conformità ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha escluso anche il terzo motivo, rilevando che la sentenza d'appello si era espressamente pronunciata sulla dedotta indeterminatezza del contratto e che la motivazione non era apparente, avendo rispettato il minimo costituzionale. Ha respinto infine il quarto motivo, affermando che la mancata compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice e non è censurabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non l'erronea ricognizione della fattispecie concreta o la valutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    può essere invocato per vizi processuali come l'omessa pronuncia, ma non quando la questione risulti in realtà affrontata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si sia pronunciato su una domanda o eccezione ritualmente introdotta.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    la nullità della sentenza può essere dedotta solo nei limiti dei vizi processuali effettivi.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di usurarietà del finanziamento; la Corte non affronta il merito, perché le censure sono giudicate inammissibili.

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese segue la soccombenza, senza che la scelta di non compensarle sia di regola sindacabile in cassazione.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice nei limiti di legge.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la condanna equitativa per responsabilità aggravata consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa di un'ulteriore somma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per inammissibilità delle censure.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura proposta ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. deve investire un errore di diritto nell'astratta ricognizione della norma, non la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Le doglianze che contestano il tasso soglia, il TEG o il superamento dell'usura sono inammissibili se si risolvono in una nuova valutazione del merito o sono formulate in modo generico, senza aggredire specificamente la soluzione giuridica adottata dal giudice di appello.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata contenga una risposta, anche sintetica, alla questione devoluta; la motivazione è sindacabile solo se mancante al punto da violare il minimo costituzionale.
  • La mancata compensazione delle spese di lite rientra, nei limiti di legge, nella discrezionalità del giudice di merito e non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese, l'ulteriore contributo unificato e, nei casi previsti, la condanna ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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